Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8810 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8810 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 11270-2009 proposto da:
MONGIU AGOSTINA MNGGIN20M52G376R, GATTU GIAN MARIO
GITGMR61P06F979V, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato
PAOLO PACIFICI, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

MURA

GIOVANNA

MRUGNN40P42F9791,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 146, presso lo
studio

dell’avvocato

ERNESTO

MOCCI,

che

la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO

Data pubblicazione: 30/04/2015

MARIO ZIZI;
– controrícorrente –

avverso
GC.11414-.-T-R-

la

sentenza

n.

434/2008

della

DI8T. di SASSARI, depositata il

30/06/2008;

udienza del 05/02/2015 dal Ge4sg-4-e-r-e Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’accoglimento del primo motivo, per quanto di
ragione, l’assorbimento dei restanti motivi del
ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con ricorso ex art. 1168 cod. civ. del giugno 2000, Gian Mario Gattu ed Agostina
Mongiu proposero ricorso innanzi al Tribunale di Nuoro contro Giovanna Mura„
esponendo: che erano comproprietari e compossessori di due porzioni immobiliari
facenti parte del Condominio sito in Nuoro, via Trieste, come pure delle porzioni sulle.
parti comuni dell’edificio; che nel gennaio dell’anno 2000 la resistente, condomina,
aveva sostituito il cancello d’ingresso al cortile comune, senza consegnar loro —
differenza degli altri condomini- le chiavi ‘dello stesso, che rappresentava l’unico punto
di accesso ai contatori dell’acqua ed ai cavi dell’energia elettrica ( posti in un separato
locale); tale condotta avrebbe integrato gli estremi dello spoglio e sarebbe stata fonte di.
grave danno per il Gattu che sarebbe stato impossibilitato a proseguire i lavori di
ristrutturazione del proprio appartamento. Conclusero affinchè l’intimata fosse
condannata alla consegna delle chiavi. La Mura si costituì resistendo alla domanda con
l’addurre che i ricorrenti non avrebbero dimostrato innanzi tutto il compossesso sul
cortile al quale dava accesso il cancello, assumendo per contro che lo stesso sarebbe
stato di sua esclusiva proprietà e che su esso avrebbe, sin dall’acquisto, esercitato la
esclusiva signoria, di tal che l’accesso ai contatori, di volta in volta, sarebbe stato
concesso in via bonaria.
2 Emesso provvedimento interdittale di accoglimento — confermato in sede di
reclamo-, nella successiva fase di merito il Tribunale accolse il ricorso, condannando la
Mura alla consegna delle chiavi, osservando, tra l’altro, che il mancato rispetto del
termine annuale per la proposizione dell’azione di reintegra, poteva formare oggetto di
eccezione in senso proprio, non proposta tempestivamente; rilevò inoltre detto giudice
che tale eccezione sarebbe stata anche infondata perché l’anno doveva decorrere dalla
scoperta della condotta lesiva è non dalla perpetrazione dello ‘Spoglio: sul punto però la
resistente non avrebbe fornito alcuna prova a sostegno della sua tesi; il Tribunale rniis(:
altresì in rilievo che, dalle testimonianze acquisite, era risultato che le chiavi sarebbero

state in un primo momento consegnate ad un teste -che doveva fare ingresso nell’area
in contestazione per effettuare dei lavori idraulici- ma che in un successivo momento le
stesse si sarebbero rivelate non più idonee all’apertura in, quanto la serratura era stata
cambiata : da ciò il primo giudice trasse il convincimento che in due distinte circostanze

dello stesso; sostenne inoltre che la consegna — a richiesta — delle chiavi del cancello
avrebbe confermato la tesi del compossesso, non trovando per converso dimostrazione
l’addotto atteggiamento di tolleranza che per la resistente sarebbe stato alla base della
consegna medesima; concluse il Tribunale che la Mura sarebbe stata responsabile, quale
autrice morale, dello spoglio lamentato.
3 – La Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza resa il 16
maggio — 30 giugno 2008, accolse il gravame della Mura e dichiarò inammissibile
l’originario ricorso per spoglio : il giudice dell’impugnazione pervenne a tale esito
interpretativo osservando innanzi tutto che, essendo il termine annuale per la denuncia
di spoglio un termine di decadenza, esso si poneva come condizione per l’accoglimento
del relativo ricorso e dunque l’onere dimostrativo del suo rispetto sarebbe gravato sui
ricorrenti; giudicò poi che non fosse rilevante l’epoca della effettiva scoperta della
condotta espoliativa, laddove, con la ordinaria diligenza — essendo il cortile aperto a
tutti- gli originari ricorrenti avrebbero potuto agevolmente percepire la perpetrata
immutazione della chiusura del cancello; ritenne inoltre che fosse difettata la prova
dell’epoca dell’avvenuto spoglio — concretizzatosi nel cambio del cancello e della
relativa serratura, immutando l’anteatta situazione di disponibilità delle chiavi, poi non.
più utilizzabili- atteso che dalle deposizioni in atti sarebbe emerso che il teste, dopo un
primo accesso nel gennaio 1999 — durante il quale le chiavi avrebbero aperto il cancellone avrebbe effettuato un altro nell’aprile-maggio dell’anno successivo -in occasione dei
qUale esse non avrebbero più consentito la detta apertura-: siccome il periodo
intercorso tra i due episodi era superiore all’anno, sarebbe stato onere dei ricorrenti

2

sarebbe stato provato il possesso dei ricorrenti, senza che rilevasse il carattere saltuario

originari di dimostrare quando fosse stata l’ultima volta in cui le chiavi avessero
funzionato, in ragione del fatto che l’immutazione non avrebbe avuto i requisiti della
clandestinità.

4 — Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i Mongiu-Gattu sulla base
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti ricorrenti hanno eccepito, nella memoria, la inammissibilità del controricorso a
cagione della intempestività della sua proposizione: sostengono in proposito che„
contrariamente a quanto sostenuto dalla Mura — che aveva affermato che il ricorso le
sarebbe stato notificato il 20 maggio 2009 — l’atto di impugnazione di esse deducenti
sarebbe stato notificato alla stessa Mura il 18 maggio 2009, con la conseguenza che il
controricorso, notificato il 26 giugno successivo, non avrebbe rispettato il termine di
venti giorni dalla scadenza del termine ( di ulteriori venti giorni) per il deposito nella
Cancelleria della Corte; l’eccezione non è fondata perché dall’esame diretto del fascicolo
di parte e dell’atto di deposito (dell’avviso di ricevimento) del 4 luglio 2009, risulta che il
ricorso fu spedito a mezzo posta dall’ufficio di Roma-Prati il 18 maggio 2009; pervenne
all’Ufficio postale di Sassari il 20 maggio successivo e fu ricevuto lo stesso giorno da un
addetto dello studio dell’avv. Roberto Vannini, procuratore della Mura; di tale notifica —
non a mani- venne dato in giornata avviso al mittente con missiva in raccomandazione.
Dal momento che il termine per il deposito dell’atto scadeva il 9 giugno 2009 , il
controricorso doveva essere notificato entro i venti giorni successivi —29 giugno 2009 e depositato entro gli ulteriori 20 giorni: termini entrambi rispettati atteso che la notifica
del controricorso è stata richiesta all’ufficiale giudiziario presso la Corte di Appello di
Cagliari 11 26 giugno ; il plico è stato spedito il 29 giugno e la notifica si è perfezionata il
10 luglio 2009 e il deposito il successivo 16 luglio.

I — Con il primo motivo viene dedotta la violazione degli artt. 112; 703 e 669 cpc
nonché degli artt. 2697 e 2969 cod. civ., nonché la sussistenza di un vizio di

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3

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di tre motivi, illustrati da successiva memoria; la Mura ha risposto con controricorso

motivazione, ricondotto a tutte e tre le ipotesi contemplate nell’art. 360, I comrna n.5
cpc -nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte con decreto legge n. 83 del
2012, convertito in legge 134 del 2012 -; sostengono in proposito le parti ricorrenti che
la Corte del merito avrebbe rilevato la decadenza dalla proposizione dell’azione di

quest’ultima poi non avrebbe fornito alcun elemento di prova circa la intempestività
dell’azione di reintegra rispetto all’epoca di conoscenza e conoscibilità dello spoglio ;
sostengono — in progressione argomentativa- che essendo il preteso spoglio clandestino,
sarebbe ricaduto sul convenuto in reintegra il dimostrare la intempestività dell’azione.
II — Con il secondo motivo — posto in via subordinata rispetto al rigetto del mezzo
precedente- i Gattu-Mongiu- lamentano la violazione dell’art. 1168 cod. civ. nonché la
sussistenza di triplice vizio di motivazione laddove la Corte del merito non applicò il
principio secondo il quale, in caso di spoglio clandestino, l’anno per l’inizio della
domanda di spoglio decorre dal momento in cui lo spoglio avrebbe potuto esser
scoperto usando dell’ordinaria diligenza , non considerando però che, in contrario alla
tesi esposta in sentenza, stava il fatto che il cortile non sarebbe stato aperto alla vista
degli allora appellanti, avendo accesso da una via laterale e, soprattutto, il detto andito
non sarebbe stato utilizzato con continuità.
III — Con il terzo motivo viene denunciata la -violazione dell’art. 2697 cod. civ. “in
relazione all’art. 360 n° 5 cpc” per aver il giudice dell’impugnazione tratto il proprio
convincimento da un’ errata e contraddittoria valutazione delle prove — nello specifico:
la deposizione del teste Deiana, incaricato dai ricorrenti di effettuare lavori interessanti
anche i contatori dell’acqua, che avrebbe deposto di non aver potuto più usare, nella
primavera del 2000, le chiavi in precedenza avute dai committenti le quali, sino all’aprile
dello stesso anno, avevano consentito l’accesso al cortile- assumendo che i ricorrenti
non avrebbero dimostrato l’ultima volta che le chiavi avrebbero funzionato.

spoglio oltre il termine annuale , pur in assenza di una tempestiva eccezione della Mura.;

IV — Il primo motivo è fondato nei termini appresso esposti ed i successivi sono
assorbiti.
— Dalla lettura della sentenza di appello emerge ‘chiaramente che la Corte
distrettuale non ha dato risposta alla contro-eccezione di tardività dell’eccezione di

tempestività dell’eccezione del convenuto- : va ribadita anche in questa sede la
consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale: a- la decadenza derivante
dall’esercizio ultrannuale dal sofferto spoglio non può esser rilevata di ufficio ma
richiede urla tempestiva eccezione del convenuto (vedi ex multis : Cass. Sez. II n.
5841/2006; Cass. Sez. II n. 23718/2011) che nel caso di specie è mancata, essendo stata
formulata solo nella comparsa illustrativa delle conclusioni in primo grado, in una causa
di c.d. nuovo rito; b — nel caso in cui, in ipotesi di spoglio clandestino, venga contestata
la non tempestività dell’esercizio dell’azione di spoglio, e lo spogliato abbia dimostrato
la clandestinità dell’atto violatore del possesso e la data di scoperta di esso da parte sua
(iniziando a decorrere il termine annuale di decadenza dal momento in cui cessa la
clandestinità e lo spossessato viene a conoscenza dell’illecito o sia in condizione di
averne conoscenza facendo uso della normale diligenza), resta a carico del convenuto
spogliatore l’onere di provare l’intempestività dell’azione rispetto all’epoca di
conoscenza o di conoscibilità dello spoglio, così operandosi una eccezione alla regola
• generale in materia di azioni di reintegra nel possesso, secondo la quale, se il convenuto
eccepisca l’ultrannualità dell’azione di spoglio, spetterebbe all’attore provarne la
tempestività ( vedi in tal senso Cass. Sez. II n. 6428/2014).

V — La sentenza va dunque cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte di
• Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, in diversa composizione, che regolerà
anche l’onere delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte

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decadenza, esprimendo solo il principio del riparto probatorio -che però postula la

Accoglie il rmotivo e dichiara assorbiti gli altri; cassa l’impugnata decisione in relazione.
al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari,
in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2015 , nella camera di consiglio della 2″ Sezione

Il consigliere estensore

DEposrrgois

Roma,

~OR*

30 APR. 2015

Civile della Corte di Cassazione.

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