Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8810 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2010, (ud. 18/01/2010, dep. 13/04/2010), n.8810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21939/2008 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBALONGA 7,

presso lo studio dell’avvocato PALMIERO CLEMENTINO, rappresentata e

difesa dall’avvocato DE NOTARIIS Giovanni, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, GIUSEPPINA GIANNICO,

giusta delega in calce al ricorso notificato;

– resistente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, REGIONE MOLISE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 273/2007 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO

del 4.7.07, depositata il 03/10/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO LAMORGESE.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 3 ottobre 2007, la Corte di appello di Campobasso, decidendo come giudice di rinvio nella controversia instaurata da C.T. nei confronti del Ministero dell’Interno, della Regione Molise e dell’INPS, perchè fosse dichiarato il diritto ad essa spettante, quale persona affetta da sordomutismo e non autosufficiente, all’indennità di accompagnamento, che era stato affermato sino al 31 ottobre 1992, ha riconosciuto alla ricorrente l’indennità di comunicazione in favore dei sordi perlinguali di cui alla L. 21 novembre 1988, n. 508, art. 4, a partire dal 1 novembre 1992, parzialmente compensando le spese di lite.

Ha ritenuto la Corte territoriale, facendo proprie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio nominato nel grado, che la C., per la sordità congenita bilaterale riscontrata presentava un’inabilità assoluta dell’ottanta per cento, e che a far tempo dal (OMISSIS) era in grado di compiere gli atti della vita quotidiana senza l’aiuto permanente dell’accompagnatore. Ha tuttavia attribuito, ricorrendone i presupposti, l’indennità speciale di comunicazione L. 21 novembre 1988, n. 508, ex art. 4.

Per la cassazione della indicata sentenza l’assistibile ha proposto ricorso sulla base di due motivi.

L’I.N.P.S. ha depositato procura al difensore, mentre gli altri intimati non hanno espletato attività difensiva in questa sede.

Essendosi ravvisati i presupposti per la decisione del ricorso in camera di consiglio, è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., poi ritualmente notificata alle parti costituite e comunicata al Procuratore Generale.

Ad essa ha replicato con memoria la ricorrente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia falsa applicazione sia del D.M. 5 febbraio 1992, sia del precedente provvedimento 25 luglio 1980 di approvazione della tabella delle percentuali d’invalidità, nonchè del principio risultante dalla pronuncia della Corte Costituzionale del 31 maggio 1995 n. 209. Erroneamente il giudice di rinvio ha ritenuto di dover fare applicazione delle tabelle introdotte dal D.M. del 1992, che, invece, secondo quanto specificato dal Giudice delle leggi, si devono applicare alle domande di accertamento o di aggravamento dell’invalidità civile proposte successivamente al 12 marzo 1992.

L’indagine del consulente di ufficio avrebbe dovuto fare riferimento alle tabelle del D.M. 25 luglio 1980, sulla scorta delle quali, risultando la permanenza per la C. dello stato invalidante congenito, rimaneva accertato il diritto all’indennità di accompagnamento.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente e dell’art. 394 cod. proc. civ., nonchè vizio di ultrapetizione. Nella precedente pronuncia di legittimità è stato ribadito il principio secondo cui l’accertamento dei requisiti sanitari previsti dalla legge per l’indennità di accompagnamento non permette al giudice di merito di stabilire un termine finale per il beneficio, a meno che non sia dimostrato il miglioramento delle condizioni fisiche dell’assistito, e del resto il giudice di legittimità per la sorella della ricorrente, affetta dalla stessa menomazione, aveva deciso la causa nel merito.

Il ricorso non può essere accolto.

Come già osservato nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., la censura sull’applicazione delle percentuali di invalidità risultanti dalla tabella approvata con decreto del Ministero della sanità 5 febbraio 1992, anzichè dalla precedente del D.M. 25 luglio 1980 – a parte la circostanza che l’accertamento dell’invalidità doveva essere compiuto per il periodo successivo alla data del 31 ottobre 1992, periodo in cui doveva permanere lo stato invalidante richiesto per la prestazione de qua – resta superata dall’incontestato accertamento compiuto dal medesimo consulente di ufficio e fatto proprio dal giudice del merito, circa l’insussistenza delle condizioni previste perchè possa essere riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento. L’ausiliare ha infatti “escluso che a partire dal 31 ottobre 1992 .. la stessa ( C.) sia stata impedita nello svolgimento degli atti quotidiani della vita senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”.

Come si è sottolineato nella relazione, questa conclusione, condivisa dal giudice di rinvio, che l’ha fatta propria, non è affatto censurata dalla ricorrente. E poichè essa costituisce un’autonoma ratio decidendi, logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, la sua omessa impugnazione determina, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v. fra numerose sentenze, la n. 2811 dell’8 febbraio 2006), l’inammissibilità, per difetto d’interesse, anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre: infatti l’accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, e la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa.

Le suesposte osservazioni, che sono condivise dal Collegio, non sono infirmate dalle deduzioni svolte dalla ricorrente, le quali si appuntano sulla utilizzazione da parte del consulente tecnico di ufficio delle tabelle di invalidità, senza che sia indicata la loro incidenza sul giudizio espresso dall’ausiliare, ed a cui si è riportato il giudice del merito, sulla possibilità per l’assistibile di compiere gli atti quotidiani della vita senza l’aiuto di altri, nè la diversità dell’incidenza dall’utilizzazione delle tabelle d’invalidità del 1980 piuttosto che di quelle del 1992.

Neppure possono avere rilievo le deduzioni circa il diverso risultato cui era pervenuto il giudice del merito in ordine alla analoga pretesa avanzata dalla sorella, poichè le condizioni di autosufficienza (o meno) dell’assistibile sono prettamente personali e possono differenziarsi anche con riguardo a persone, che con il medesimo handicap, siano appartenenti al medesimo nucleo familiare.

Il ricorso va dunque rigettato.

Sebbene soccombente, la ricorrente resta esonerata dal pagamento delle spese del presente giudizio, ai sensi dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo anteriore a quello di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, modifica qui non applicabile ratione temporis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

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