Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8810 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. III, 12/05/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 12/05/2020), n.8810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9638-2018 proposto da:

ZURICH INSURANCE PUBLIC RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA, in

persona del procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CASSIODORO 1/A, presso lo studio dell’avvocato MARCO ANNECCHINO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SANTO SPAGNOLO;

– ricorrente –

contro

STUDIO ASSOCIATO C. CA., in persona dei suoi titolari,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 49, presso lo studio

dell’avvocato ROBERTO GIUFFRIDA, rappresentato e difeso dagli

avvocati ROBERTO PORTO, GIOVANNI GAROZZO;

– controricorrente –

contro

FEMAR SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 75/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15/1/2018 la Corte d’Appello di Catania, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società Femar s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Catania n. 1873/2012, ha parzialmente accolto la domanda dalla predetta originariamente proposta nei confronti dello Studio associato C. Ca., condannando quest’ultimo al pagamento di somma a titolo di risarcimento del danno sostanziantesi nella restituzione del compenso professionale dalla medesima corrisposto, mentre ha respinto la domanda di liquidazione anche della quota parte di agevolazione ex L. n. 488 del 1992 non conseguita per colpa del professionista, nonchè del lucro cessante da perdita di chance, in particolare di risultare aggiudicataria di altri bandi di concorso nel periodo in considerazione. Con condanna della chiamata in manleva società Zurich Insurance Company s.a. a tenere in relazione indenne lo Studio associato.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Zurich Insurance Company s.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.

Resiste con controricorso lo Studio associato.

L’altra intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1709,1719,1720,2230,2233,2237 e 1917 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole dell’erroneità della sua condanna a tenere lo Studio associato indenne di quanto nella specie condannato a pagare, giacchè “nell’interpretare il contratto di assicurazione” la corte di merito “fa rientrare in garanzia la restituzione del compenso professionale”, laddove questa viceversa non risulta nel detto contratto contemplato.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene dalla ricorrente operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., all'”atto di citazione notificato il 20 ottobre 2006″, al “progetto finanziato dal Ministero delle Attività produttive”, all’8 bando della L. n. 488 del 1992″, alla “domanda per la realizzazione di un progetto”, all'”istruttoria della pratica… curata dallo studio professionale associato convenuto C. Ca.”, alla ripresentazione della “domanda l’anno successivo, allorquando venne pubblicato l’11 bando”, all'”investimento programmato dalla Femar spa”, all'”assunzione dell’obbligo della creazione di dieci nuovi posti di lavoro”, all'”incarico di verificare l’esistenza dei requisiti di ammissione al finanziamento”, alla sentenza del giudice di prime cure, all’atto di appello, al “mandato professionale”, alla “trasposizione, su un modulo, di dati forniti dal cliente”, al “rapporto di garanzia”, alla “clausola di regolazione del premio”, al “contratto sottoscritto dalle parti e prodotto agli atti”, all'”assicurazione contro i danni da responsabilità per colpa professionale”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (es., parte del “contratto sottoscritto dalle parti e prodotto agli atti”), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c. vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

Va altresì sottolineato come la censura prospetti invero inammissibili profili di novità.

Non può d’altro canto sottacersi che giusta principio consolidato nell’interpretazione di legittimità l’interpretazione delle clausole in ordine alla portata e all’estensione del rischio assicurato rientra tra i compiti del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, poichè il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l’individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (v., in particolare, Cass., 31/3/2006, n. 7597). E nella specie dalla ricorrente inammissibilmente non risultano nemmeno indicati i criteri legali d’interpretazione del contratto ex artt. 1362 c.c. e ss. asseritamente violati dai giudici di merito.

Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni della ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006, n. 8932).

Per tale via, infatti, come si è sopra osservato, lungi dal censurare la sentenza per uno dei tassativi motivi indicati nell’art. 360 c.p.c., in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Studio associato C. Ca., seguono la soccombenza.

Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.400,00, di cui Euro 4.200,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente Studio associato C. Ca..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

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