Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8810 del 10/04/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 8810 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO
ORDINANZA
sul ricorso 26764-2010 proposto da:
SOCIETA’ TOSCANA FINANZA SPA 039066980487 in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI
43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA FRANCESCO,
che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per atto notaio
Carlo Speranzini di Sesto Fiorentino, in data 15.10.2010, n. rep. 12696,
che viene allegata in atti;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
Data pubblicazione: 10/04/2013
- resistente nonché contro
D & D PROGETTI SRL,
TECNO D SRL;
avverso la sentenza n. 85/21/2009 della Commissione Tributaria
Regionale di VENEZIA-MESTRE – Sezione Staccata di VERONA
del 9.7.09, depositata il 24/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO
BASILE.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la relazione di seguito integralmente trascritta:
<< Toscane Finanze spa - cessionaria dei crediti IVA maturati nell'anno d'imposta 1996 dalle
società D&D Progetti srl e Tecno D srl (nel 1996 in bonis, poi fallite ed attualmente cessate a
seguito della chiusura dei relativi Fallimenti) - ricorre contro l'Agenzia delle Entrate, nonché
nei confronti dell'ultimo amministratore unico e legale rappresentate delle società suddette,
per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto,
riformando la sentenza di primo grado, ha ritenuto legittimi i dinieghi opposti
dall'Amministrazione finanziaria alle istanze di rimborso dei suddetti crediti avanzate nel
2006 dalle Curatele fallimentari delle menzionate società.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto inesistenti le operazioni da cui scaturiva il
credito IVA oggetto del diniego di rimborso ed ha affermato che l'accertamento di tale
inesistenza da parte dell'Ufficio non soggiacerebbe al termine decadenziale di cui all'articolo
57 dpr 633/72, assumendo che questo temine opererebbe solo nei casi in cui "si controverta di
effettive operazioni svolte nell'ambito di attività di impresa".
Il ricorso si articola su tre motivi.
Con i primi due motivi si denuncia la violazione e falsa applicazione, sotto due diversi profili,
degli articoli 57 e 54 dpr 633/72; in particolare, con il primo motivo la ricorrente censura la
sentenza gravata per avere ritenuto non applicabile il termine decadenziale di cui all'articolo
57 dpr 633/72 quando l'Ufficio contesti (non la ammissibilità del credito IVA al rimborso, ex
Ric. 2010 n. 26764 sez. MT - ud. 28-02-2013
-2- - intimate - art. 30 dpr 633/72, bensì) la sussistenza stessa del credito IVA, vale a dire l'esistenza di una
eccedenza IVA detraibile o rimborsabile; con il secondo motivo la ricorrente censura la
sentenza gravata per avere arbitrariamente distinto, ai fini dell'applicabilità del termine
decadenziale di cui all'articolo 57 dpr 633/72 agli atti di disconoscimento del credito IVA, tra
quelli dipendenti dalla ritenuta inesistenza di operazioni fatturate e quelli dipendenti da altre
ragioni.
Col terzo motivo di ricorso, riferito all'articolo 360 n. 5 cpc, la ricorrente censura l'illogicità I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente e vanno accolti, con assorbimento
del terzo.
Questa Corte ha reiteratamente affermato che il diniego di rimborso dell'eccedenza detraibile
IVA soggiace al termine di cui all'articolo 57 dpr 633/72 se esso dipenda dalla contestazione
della sussistenza dell'eccedenza detraibile indicata dal contribuente, mentre non vi soggiace
se, pacifica tale sussistenza, vengano invece contestati i requisiti per l'accesso al rimborso
contemplati dai commi secondo e terzo dell'articolo 30 dpr 633/72.
Si veda, per l'ipotesi in cui l'Ufficio aveva negato il rimborso contestando la sussistenza di
un'eccedenza detraibile, Cass. 8460/05 ("In tema di IVA, il termine decadenziale previsto
dall'art. 57, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si riferisce anche al controllo,
da parte dell'Ufficio, dei presupposti su cui si fonda la richiesta di rimborso dell'eccedenza di
imposta detraibile risultante dalla dichiarazione. Tale interpretazione - già suggerita dal
tenore letterale della norma - è definitivamente imposta dalla disposizione contenuta nel
secondo periodo dello stesso primo comma che (benché inapplicabile alla fattispecie "ratione
temporis", in quanto aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313), nel prevedere
il d(ferimento, a determinate condizioni, del suddetto termine di decadenza nel caso di
richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione
annuale, implicitamente conferma, in via generale, che il termine decadenziale in questione
riguarda anche gli accertamenti aventi ad oggetto le anzidette richieste di rimborso. "; conf.
Cass. 6788/03); nonché, per l'ipotesi speculare in cui l'Ufficio aveva negato il rimborso per il
difetto dei requisiti per l'accesso al rimborso contemplati dai commi secondo e terzo
dell'articolo 57 dpr 633/72, Cass. 194/04 ("La contestazione circa la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al rimborso indicati dalla norma - quante volte non investa l'esistenza
stessa di una eccedenza di imposta in favore del contribuente ma sia limitata, come nel caso,
all'esistenza degli altri fatti costitutivi - non influisce assolutamente sull'entità dell'imposta
dovuta (che resta, quindi, fuori dalla discussione nella sua determinazione quantitativa) e,
pertanto, non attiene assolutamente a profili accertativi dell'imposta stessa (che rimangono
immutati e non discussi tra le parti) per cui la contestazione in parola non può ritenersi
soggetta al termine decandenziale previsto dalla legge per tutt'altra fattispecie ma deve
ritenersi sempre opponibile al contribuente finché questi abbia il diritto di ottenere il rimborso
delle eccedenze."; conti Cass. 29398/08, Cass. 8642/09). Ric. 2010 n. 26764 sez. MT - ud. 28-02-2013
-3- della sentenza gravata. La sentenza gravata si discosta da tali principi, postulando, ai fini dell'applicabilità del
termine decadenziale di cui all'articolo 57 dpr 633/72 agli atti di disconoscimento del credito
IVA, una distinzione priva di base normativa tra i disconoscimenti dipendenti dalla ritenuta
inesistenza di operazioni fatturate e i disconoscimenti dipendenti da altre ragioni.
Si propone l'accoglimento del ricorso, con riferimento ai primi due motivi (assorbito il terzo),
e la cassazione della sentenza gravata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale..» costituite le società D&D Progetti srl e Tecno D srl ;
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata alla parti
costituite;
che non sono state depositate memorie difensive.
Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio,
condivide la proposta del relatore;
che pertanto, riaffermati i principi sopra richiamati, il ricorso va accolto in
relazione ai primi due mezzi, con assorbimento del terzo, e la sentenza
gravata va cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale, in altra
composizione, perché si attenga ai principi di diritto sopra enunciati. P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza
Vvn to
gravata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del tasetzg in altra
composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cass— ione.
Così deciso in Roma il 28 febbraio 2013. Che L'Agenzia delle entrate è costituita con controricorso, mentre non sono