Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8810 del 05/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 05/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.05/04/2017),  n. 8810

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21218/2012 proposto da:

F.G., (C. F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in

Roma, Via Borgognona n.47, presso l’avvocato Pecoraro Mario,

rappresentata e difesa dall’avvocato Greco Pietro, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Luzzi, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, Via R. Grazioli Lante n.16, presso l’avvocato

Bonaiuti Domenico, rappresentato e difeso dall’avvocato Perri Mario,

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 177/2012 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 07/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

03/02/2017 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato PIETRO GRECO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato MASSIMO SILVESTRI, con

delega avv. PERRI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso con assorbimento dei restanti motivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto notificato il 3-5-1989 F.G. conveniva il comune di Luzzi dinanzi al tribunale di Cosenza, esponendo che una porzione di un proprio terreno, di mq. 3750, era stata illegittimamente occupata da detto comune per la realizzazione di impianti sportivi. Formulava domanda di risarcimento del danno commisurato al valore venale del bene nel frattempo irrimediabilmente trasformato.

Il comune si costituiva eccependo la prescrizione del diritto, essendo decorsi oltre cinque anni dalla trasformazione irreversibile del suolo.

L’adito tribunale, condividendo l’eccezione, rigettava la domanda. La corte d’appello di Catanzaro confermava il rigetto ma per ragione diversa.

Osservava che dovevasi discorrere di occupazione usurpativa, per la radicale mancanza di una vera dichiarazione di pubblica utilità a base dell’occupazione d’urgenza, con conseguente erroneità della prima sentenza in ordine al maturare della prescrizione. Tuttavia riteneva ostare al risarcimento il fatto che l’opera pubblica non era stata portata a compimento, a fronte di un terreno sì occupato ma trasformato in modo non radicale. I proprietari avrebbero quindi potuto ottenere la restituzione del bene, essendo risultato evidente il sopravvenuto disinteresse dell’ente alla realizzazione dell’opera pubblica. L’alternativa (o il concorso) del risarcimento del danno non poteva a sua volta legittimare la pretesa di pagamento di una somma pari al valore venale del bene, giacchè neppure la facoltà di abdicazione del privato, nell’occupazione usurpativa, poteva determinare la traslazione del suolo in mano pubblica. Invero il suolo non era stato oggetto di un’attività di trasformazione così radicale da far ritenere ottenibile, dal proprietario, mediante la restituzione, un bene del tutto diverso, sicchè il suo diritto doveva restare circoscritto alla somma corrispondente alla mancata percezione dei frutti per il periodo di occupazione; e tale diritto, diverso per presupposto, nella specie non era stato azionato.

Per la cassazione della sentenza, depositata il 7-3-2012 e non notificata, la F. ha proposto ricorso sorretto da sei mezzi, illustrati da memoria.

Il comune ha replicato con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Coi primi due motivi di ricorso vengono dedotte l’omessa motivazione su fatto controverso e la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112 e 115 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ., in quanto l’irreversibile trasformazione del fondo, all’esito dell’intervento manipolativo del comune, aveva costituito un fatto pacifico in causa, ammesso in modo esplicito dal comune a petto della mera eccezione di prescrizione. L’irreversibile trasformazione era stata attestata anche dalla c.t.u., e la corte d’appello, in difetto di contestazione o di motivo di impugnazione, era infine intervenuta in secondo grado su un fatto così già accertato dal tribunale.

Col terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ., art. 115 cod. proc. civ., e il vizio di motivazione, per avere l’impugnata sentenza immotivatamente ritenuto l’intervento del comune determinativo di una trasformazione reversibile e non radicale del fondo, disattendendo la c.t.u. in punto di avvenuto snaturamento dei luoghi, resi non più idonei alle coltivazioni; e inoltre per avere affermato, senza corredo motivazionale, il disinteresse dell’ente all’opera pubblica, volta che invece proprio l’eccezione di prescrizione, sollevata dal comune in primo grado, si sarebbe dovuta ritenere sintomatica estrinsecazione della volontà di acquisire l’area occupata.

Col quarto mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2058 cod. civ., nella parte in cui, per l’ipotesi di occupazione usurpativa, la sentenza non ha ammesso la rinuncia abdicativa del proprietario al diritto di proprietà, con conseguente legittimità della domanda di danni da commisurare al valore venale del bene oggetto dell’intervento manipolativo.

In via subordinata, col quinto motivo, deduce inoltre la violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 cod. proc. civ., nella parte in cui è stato escluso che il diritto ai frutti per il periodo di indisponibilità del bene fosse estraneo all’oggetto del giudizio.

Infine col sesto motivo viene dedotta la violazione del regime attinente alle spese processuali in conseguenza del buon fondamento della domanda.

2. I primi quattro motivi, da esaminare unitariamente perchè connessi, sono fondati nei termini che seguono.

3. E’ rilievo preliminare che la corte d’appello ha accertato che si era trattato, nel caso di specie, di occupazione usurpativa. Tale concetto, relativizzato nella,conseguenza distintiva rispetto al modo di acquisto della proprietà in capo alla p.a. a seguito di spossessamento da parte del privato (v. Cass. Sez. U n. 735-15), implica una situazione collegata alla trasformazione del fondo di proprietà privata in mancanza di dichiarazione di pubblica utilità, ab initio o per effetto di avvenuto annullamento o per scadenza dei relativi termini.

Dalla sentenza emerge che l’effettività della trasformazione del suolo non era stata posta in discussione dal comune, e anzi era stata ammessa come “irreversibile”, avendo il comune dedotto, nell’atto introduttivo del giudizio dinanzi al tribunale, “che il diritto dell’attrice si era estinto per prescrizione (…) essendo trascorsi oltre cinque anni dalla trasformazione irreversibile del suolo”.

Parte ricorrente assume che l’irreversibile trasformazione era stata altresì accertata dal tribunale.

Tuttavia deve osservarsi che simile fatto non risulta dalla sentenza impugnata, e al riguardo il ricorso non soddisfa il fine di autosufficienza, non essendo stato adeguatamente riportato il contenuto della statuizione richiamata. L’unica frase estrapolata dalla sentenza di primo grado – per cui “la radicale trasformazione del suolo (…) costituisce fatto illecito (…) che abilita il privato al risarcimento del danno” – ben si presta a essere intesa come parte di un ragionamento astratto.

Il punto invece è che il fatto pacifico esclude l’onere della prova (art. 2697 cod. civ.), nel senso che non abbisogna di esser provato (v. di recente Cass. 14652-16). Operando sul piano dell’onere della prova, esso non impedisce al giudice di ritenerlo inesistente ove, indipendentemente dalle difese assunte, quel fatto sia escluso da specifiche risultanze processuali.

Per una valutazione del genere è tuttavia imposto al giudice il dovere di motivare la decisione in modo specifico e puntuale, e tanto si sarebbe dovuto fare nel caso di specie. Mentre la motivazione della sentenza è lacunosa al punto da non consentire di comprendere neppure se il comune, costituendosi in appello, avesse posto in discussione il profilo suddetto.

D’altronde anche la c.t.u., per quel che dal ricorso emerge (in prospettiva di autosufficienza), aveva dato atto di opere di sbancamento “di circa 6000 mq.” che avevano “profondamente snaturato il terreno in esame facendogli perdere il carattere proprio e la sua destinazione a usi agricoli”. E dalla sentenza ancora una volta non è dato di comprendere in base a quali concreti elementi sia stata esclusa, in condizione così descritta, la irreversibile radicale trasformazione.

4. Alla suddetta lacuna motivazionale la sentenza somma un evidente errore di diritto.

In caso di occupazione usurpativa, la natura permanente dell’illecito perdura fino al momento dell’atto abdicativo della proprietà da parte del privato ovvero dell’azione restitutoria da esso intrapresa, non essendo in sè l’occupazione suscettibile di determinare l’effetto acquisitivo in favore della p.a. Invero la perdita della proprietà da parte del privato, in questi casi, non è conseguenza dell’accessione invertita, essendo l’opzione del proprietario per una tutela risarcitoria, in luogo della pur possibile tutela restitutoria, a comportare un’implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato (v. già Cass. n. 1814-00).

L’atto abdicativo, come questa Corte ha più volte precisato, è giustappunto implicito nella proposizione dell’azione di risarcimento del danno parametrato al valore dell’area illecitamente occupata v. Cass. n. 9173-05; n. 3179-10). E tale insegnamento è oggi da considerare acquisito, in giurisprudenza, essendo stato esteso a tutte le forme espropriative.

In materia di espropriazione per pubblica utilità – si è detto – la necessità di interpretare il diritto interno in conformità col principio enunciato dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui l’espropriazione deve sempre avvenire in “buona e debita forma”, comporta che l’illecito spossessamento del privato da parte della p.a. e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica non danno luogo, anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità, all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione, sicchè il privato ha diritto a chiederne la restituzione, salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno per equivalente (cfr. la già citata Cass. Sez. U n. 735-15).

5. Agli esposti principi il collegio intende dare continuità, e con essi l’impugnata sentenza è chiaramente dissonante.

Donde va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello di Catanzaro, diversa sezione, la quale provvederà a uniformarvisi decidendo la causa in base ai pertinenti accertamenti di fatto.

Restano assorbiti il quinto e il sesto motivo.

6. Le eccezioni prospettate in questa sede dal comune di Luzzi, di difetto di giurisdizione e di prescrizione, sono chiaramente inammissibili in difetto di ricorso incidentale.

Il giudice del rinvio provvederà sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte accoglie i primi quattro motivi del ricorso principale, assorbiti gli altri, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte d’appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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