Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 881 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 17/01/2011, (ud. 28/10/2010, dep. 17/01/2011), n.881

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:

FORLANI & C. s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. NOTTI Ettore, elettivamente

domiciliata nello studio dell’Avv. Antonella Martufi in Roma, via U.

Tupini, n. 96;

– ricorrente –

contro

CENTROMETRAL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce alla memoria difensiva, dall’Avv. PEIRONE Chiaffredo,

elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Giancarlo Ferri in

Roma, Via Puccini, n. 10;

– resistente –

avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 667 del 9 ottobre

2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28 ottobre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 20 aprile 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: “Nel contratto di vendita di materiale edile intercorso tra la società Centrometral e la società Forlani vi è una clausola sulla competenza territoriale – specificamente approvata per iscritto dall’acquirente – del seguente tenore: Per ogni controversia derivante dalla interpretazione, applicazione, recesso e risoluzione del presente contratto e della conferma di vendita, o comunque ad essa relativa, sarà competente in via esclusiva il foro della circoscrizione in cui è la sede della Centrometral.

La Centrometral ha sede in (OMISSIS), Comune compreso nella circoscrizione del Tribunale di Saluzzo.

La società Forlani ha domandato la risoluzione per inadempimento del suddetto contratto di vendita e la restituzione della somme versate alla società venditrice.

L’azione è stata promossa dinanzi al Tribunale di Pesaro.

L’adito Tribunale di Pesaro – accogliendo l’eccezione sollevata in via preliminare dalla convenuta – si è dichiarato incompetente in favore del Tribunale di Saluzzo.

La sentenza, depositata in data 9 ottobre 2009, è stata impugnata dalla società Forlani con ricorso per regolamento di competenza, affidato a due motivi.

La Centrometral ha depositato memoria difensiva.

Il primo motivo (violazione o falsa applicazione dell’art. 29 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 2) pone i seguenti quesiti: (a) se la competenza per territorio può essere derogata su accordo delle parti, indicando genericamente il foro ritenuto competente con la semplice indicazione per ogni controversia; (b) se l’accordo delle parti attribuisca al giudice designato la competenza esclusiva quando manchi la espressa esclusione della concorrenza del foro indicato come competente con quelli previsti dalla legge.

Il motivo è infondato, sotto entrambi i profili.

Per un verso, la censura non tiene conto che la deroga della competenza territoriale si riferisce nella specie ad uno o più affari determinati. Dalla clausola contrattuale si ricava infatti per tabulas che sono attribuite alla competenza del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società venditrice le controversie concernenti lo specifico contratto di compravendita e relative alla interpretazione, applicazione, recesso e risoluzione del medesimo.

Per l’altro verso, il foro individuato dalle parti concreta un’ipotesi di competenza esclusiva. La circostanza che il foro convenzionale sia voluto in via esclusiva, rende palese la loro comune volontà di escludere la competenza dei fori ordinari (Cass., Sez. 3^, 18 aprile 2000, n. 5030).

Il secondo mezzo prospetta la mancata o falsa applicazione dell’art. 20 cod. proc. civ., per non avere la sentenza impugnata considerato, quale foro concorrente o facoltativo, il luogo in cui è sorta l’obbligazione ovvero doveva eseguirsi.

La censura è infondata, perchè quando le parti abbiano, come nella specie, attribuito al giudice designato una competenza esclusiva, questo vale a mettere fuori gioco la concorrenza dei fori ordinariamente previsti dalla legge”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, dovendosi dichiarare la competenza per territorio del Tribunale di Saluzzo;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Saluzzo e condanna, la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla resistente, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 ottobre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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