Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8809 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 8809 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: PICCIALLI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso 8268-2009 proposto da:
PANEGHEL LORENZO, PANEGHEL FLAVIO, PANEGHEL SILVIA,
BASSO ONORILLA BSSNLL45E53H523S, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio
dell’avvocato MARIO MASSANO, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati ENRICO CORNELIO,
VITTORIA CORNELIO, CLAUDIA CORNELIO;
– ricorrenti contro

PANEGHEL ALDO PNGLDA32C29F130R,

PANEGHEL OTTAVIO

PNGTTV49B03F130P, elettivamente domiciliati in ROMA,

P4 m2Aktee

Data pubblicazione: 30/04/2015

VIA COSTANTINO BELTRAMI

13,

presso – lo

studio

dell’avvocato DONATO PRILLO, che li rappresenta e
difende unitamente agli avvocati GIORGIO BATTAGLINI,
ENZO SALETTA per proc. spec. del 19/1/2015 rep.
n.38490;

avverso la sentenza n. 1220/2008 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 25/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 05/02/2015 dal egelq-a., Dott. LUIGI
PICCIALLI;
udito l’Avvocato Cornelio Enrico difensore dei
ricorrenti che si riporta agli atti;
udito

l’Avv.

Battaglini

Giorgio

difensore

dei

controricorrenti che ha chiesto l’inammissibilità, in
subordine, il rigetto del ricorso, l’inammissibilità
della memoria ex 372 cpc;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità, in suboriine, il rigetto del
ricorso.

– controricorrenti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1— Con ricorso depositato il 7 giugno 1996 Aldo ed Ottavia Paneghel, comproprietari
e possessori di un fondo rustico in Marcon, lamentando che il 14 maggio 1996 Onorilla
Basso; Flavio, Lorenzo, Silvia ed Adriano Paneghel , comproprietari del terreno

di una servitù di scolo di acque meteoriche dal fondo di proprietà a quello di cui i vicini
erano contitolari, adirono il Pretore di Mestre per sentirsi reintegrare nel possesso della
cennata servitù e per sentir ordinare ai resistenti il ripristino dei luoghi ; nella resistenza
dei convenuti, eseguita una CTU ed assunte informazioni, l’adito Pretore accolse il
ricorso; tale provvedimento venne confermato in sede di reclamo.

2 — Nella fase di merito possessorio il Tribunale di Venezia, nel frattempo subentrato
nell’ufficio del soppresso Pretore, confermò le precedenti pronunce ; la Corte di
Appello di Venezia, con sentenza del 22 gennaio — 25 settembre 2008, respinse il
gravame proposto dalla Basso e da Flavio, Silvia, Lorenzo ed Adriano Paneghel,
ritenendo provate sia l’esistenza della “scolina” a confine sia l’interramento della
medesima ad opera delle parti appellanti; sulla base poi dell’effettuata consulenza
tecnica di ufficio, il giudice dell’impugnazione addebitò all’interramento del canale,
l’anomalo riflusso delle acque — in sostanza dal fondo inferiore , di proprietà degli
originari attori, a quello superiore, dei convenuti — e quindi l’addebitabilità a questi
ultimi del ristagno delle acque

3 — Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso la Basso nonché Flavio,
Silvia, Lorenzo ed Adriano Paneghel, facendo valere tre motivi di annullamento,
illustrati da memoria ; hanno risposto con controricorso Aldo ed Ottavio Paneghel.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’ art. 112 cpc laddove la
sentenza di appello non avrebbe esaminato il 4° motivo di impugnazione con il quale si
era richiamata l’esistenza di una convenzione che aveva ad oggetto l’interramento di

– 1 –

confinante, avevano interrato il fossato esistente tra i due predi , privandoli del possesso

altro scarico, con direzione sud-est ( mentre quello oggetto di ricorso seguiva la direttiva
da sud a nord ) : il motivo non può trovare accoglimento perché l’adesione della Corte
territoriale della ricostruzione operata dal CTU del flusso dell’acqua e delle ragioni per
le quali lo stesso procedeva, dopo l’interramento del fosso di raccolta,. dal fondo degli

exclusio alterius — la infondatezza della tesi che con il cennato profilo impugnatorio si
voleva dimostrare: che cioè l’allagamento del fondo degli odierni controricorrenti
sarebbe stato causato dal convenzionale riempimento di diverso bacino di raccolta delle
acque ( sulla base del non dimostrato j e comunque non accertato dall’ausiliare, differente
verso del deflusso delle acque).
II — Con il secondo motivo vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione
dell’ art. 2697 cod. civ. nonché degli artt. 191 e 194 cpc, laddove si contesta che la Corte
del merito non abbia rilevato che dallo stato dei luoghi non si sarebbe potuta affermare
l’esistenza di una servitù quale quella invece accertata, non essendo sul punto affidabile
udf-t5 CTU atteso che , non riscontrato in quale verso scorresse l’acqua quando le /(.
tubazioni erano in funzione, non avrebbe potuto stilare un giudizio tecnico se non in
termini di probabilità, né avrebbe potuto escludere che il terreno delle parti convenute
fosse dotato di altro scarico, a quota inferiore, che avrebbe impedito l’uso dello stagno
come scarico delle acque meteoriche.

II.a — Il motivo è inammissibile perché diretto a far formulare alla Corte un rinnovato
giudizio sul fatto, sulla base della non condivisione delle conclusioni alle quali era
pervenuti il CTU
III — Con il terzo motivo logicamente connesso al precedente, si censura la violazione
dell’art. 2697 cod. civ. per non aver messo in rilievo, la Corte del merito, l’incertezza
dello stato dei luoghi precedente il riempimento del fosso di raccolta delle acque; il
motivo è inammissibile non solo per le ragioni esposte a critica del mezzo precedente
ma anche perché corredato di un quesito di diritto — di necessaria formulazione, stante

attori a quello delle parti convenute, stava chiaramente a dimostrare — inclusio unius est

la vigenza all’epoca dell’art. 366 bis cpc- inidoneo, atteso che riguarda l’efficacia della
consulenza tecnica nelle cause possessorie e non il profilo della ripartizione dell’onere
probatorio o, anche, la necessità per la Corte territoriale di portare la propria indagine
su tutti i profili del fatto necessari a costituire l’antecedente logico della ricostruzione

IV — Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo.

P . Q . M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido al pagamento delle spese che
liquida in curo 2.700,00 di cui 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 2015 , nella camera di consiglio d lla 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.
Il consigliere estensore

Il Pr

dell’antefatto storico dell’azione di spoglio.

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