Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8809 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 30/03/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 30/03/2021), n.8809

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. MANCINI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4444/2015 R.G. proposto da:

EQUITALIA NORD S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, (incorporante di EQUITALIA NOMOS

S.P.A.), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Cimetti e

Giuseppe Parente, elettivamente domiciliata presso lo studio

dell’Avv. Sante Ricci in Roma, via delle Quattro Fontane n. 161;

– ricorrente –

contro

MARIELLA S.P.A., (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.

Giuseppe Vaccaro, elettivamente domiciliata in Roma, via S. Tommaso

d’Aquino, n. 116, presso l’Avv. Antonino Dierna;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 812/36/14 della Commissione tributaria

regionale del Piemonte, depositata il 19 giugno 2014;

Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 novembre 2020

dai consigliere Dott.ssa Mancini Laura.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La società Mariella s.p.a. impugnò davanti alla Commissione provinciale di Torino l’intimazione di pagamento n. (OMISSIS) per Euro 85.037,81, conseguente alla cartella esattoriale n. (OMISSIS), eccependo, tra l’altro, la carenza di motivazione della cartella e l’irritualità della relativa notificazione. Nel contraddittorio con la società di riscossione, la Commissione tributaria provinciale accolse il ricorso ritenendo non provata la notificazione della cartella esattoriale.

2. Avverso tale pronuncia la Mariella s.p.a. propose appello principale, chiedendone la riforma con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, ritenendo che la relativa liquidazione fosse inferiore ai parametri indicati dal D.M. n. 14 del 2012, ed Equitalia Nord s.p.a. (quale incorporante dell’Equitalia Nomos s.p.a.) gravame incidentale.

Con sentenza n. 812/36/14 la Commissione tributaria regionale del Piemonte dichiarò entrambe le impugnazioni inammissibili in ragione del fatto che nessuna delle parti aveva provveduto a depositare copia dell’atto di appello presso la Commissione tributaria provinciale in ossequio al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2.

3. Avverso tale decisione l’Equitalia Nord s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La società Mariella s.p.a. resiste con controricorso. Entrambe le parti depositano memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo di ricorso la società l’Equitalia Nord s.p.a. lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 564 del 1992, artt. 53 e 54.

Assume la ricorrente che il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità – secondo il quale, ove l’appellante principale non provveda al deposito della copia dell’appello presso la commissione di primo grado, a tale omissione deve sopperire l’appellante incidentale a pena di inammissibilità del gravame, viene individuata nell’esigenza di dare tempestiva comunicazione alla segreteria della proposizione del gravame per evitare il rischio di erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata – non tiene conto della previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, secondo la quale la comunicazione della pendenza del gravame viene compiuta sia dall’appellante, sia dalla segreteria della commissione regionale tramite l’acquisizione del fascicolo. Di conseguenza – argomenta la ricorrente – se alcun onere di deposito è previsto per l’appellante incidentale, ove l’appellante principale abbia depositato la copia dell’appello presso la segreteria della commissione, allo stesso modo alcun onere di deposito può essere attribuito all’appellante incidentale se la commissione tributaria abbia acquisito il fascicolo di primo grado prima dello spirare del termine per la costituzione e del deposito delle controdeduzioni.

Tanto si è verificato, secondo la società di riscossione, nel caso di specie, in cui in data 9 luglio 2013 la Mariella s.p.a. ha depositato ii ricorso in appello presso la Commissione tributaria regionale del Piemonte; il 17 luglio 2013 detta commissione ha acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3, il fascicolo di primo grado trasmesso dalla Commissione tributaria provinciale di Torino; in data 1 ottobre 2013 l’Equitalia Nord s.p.a. ha depositato le proprie controdeduzioni.

Tale ricostruzione, soggiunge la ricorrente, trova conferma nella soppressione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3, ad opera del D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 36, comma 1.

1.1. Con il secondo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame dei seguenti fatti decisivi: in data 9 luglio 2013 la Mariella s.p.a. ha depositato il ricorso in appello presso la Commissione tributaria regionale del Piemonte; il 17 luglio 2013 detta commissione ha acquisito ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3, il fascicolo di primo grado trasmesso dalla Commissione tributaria provinciale di Torino; in data 1 ottobre 2013 l’Equitalia Nord s.p.a. ha depositato le proprie controdeduzioni contenenti appello incidentale e, quindi, l’acquisizione avveniva prima della costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione e prima della scadenza stessa del termine di costituzione.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato.

2.1. Secondo il D.Lgs. n. 546 dei 1992, art. 53, comma 2, secondo periodo, applicabile ratione temporis – come modificato dal D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3-bis, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e applicabile agli appelli notificati fino al 12 dicembre 2014, stante la abrogazione D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 ex art. 36 – qualora il ricorso in appello non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, il deposito in copia presso la segreteria della commissione che ha emesso la sentenza impugnata, in quanto prescritto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, secondo periodo, a pena di inammissibilità dell’appello, deve essere compiuto entro il termine perentorio di trenta giorni indicato dal primo periodo della medesima disposizione, attraverso il richiamo all’art. 22, comma 1, per il deposito del ricorso presso la segreteria della commissione ad quem, trattandosi di attività finalizzata al perfezionamento del gravame e che tale inammissibilità è rilevabile d’ufficio (così Cass. Sez. 5, ord. 4/10/2018, n. 24289; Cass. Sez. 6-5, ord. 6/6/2014, n. 12861; Cass. Sez. 5, 22/7/2015, n. 15432).

La ratio della disposizione è stata identificata dalla Corte costituzionale e da questa Corte nella finalità di rendere nota alla Commissione tributaria provinciale l’impugnazione della sentenza e impedire in questo modo il rilascio della copia esecutiva di una sentenza di primo grado impugnata (Corte Cost. 30/5/2016, n. 121; Cass. Sez. 5, ord., n. 24289 del 2018; Cass. Sez. 5, n. 15432 del 2015, cit.).

In particolare, come rilevato dalla Corte costituzionale con le pronunce n. 321 del 30 novembre 2009, n. 43 dell’11 febbraio 2010 e n. 17 del 20 gennaio 2011, la disposizione ha l’apprezzabile scopo di informare tempestivamente la segreteria del giudice di primo grado dell’appello notificato senza il tramite dell’ufficiale giudiziario e, quindi, di impedire l’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale. Tale finalità non è soddisfatta dall’obbligo, posto a carico della segreteria del giudice di appello dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 3, di richiedere alla segreteria presso il giudice di primo grado la trasmissione del fascicolo processuale con la copia autentica della sentenza impugnata “subito dopo il deposito del ricorso in appello”, perchè la suddetta richiesta viene avanzata dalla segreteria del giudice di appello solo dopo la costituzione in giudizio dell’appellante e, pertanto, non consente alla segreteria del giudice di primo grado di avere tempestiva notizia della proposizione del gravame.

Infatti, la sollecita conoscenza dell’impugnazione da parte della segreteria del giudice che ha emesso la pronuncia impugnata è assicurata in caso di notificazione a mezzo dell’ufficiale giudiziario per il tramite dell'”immediato avviso scritto” della notifica dell’impugnazione che lo stesso ufficiale giudiziario deve dare alla segreteria del giudice di primo grado ai sensi dell’art. 123 disp. att. c.p.c..

Al contrario, nel caso in cui la parte non si avvalga dell’ufficiale giudiziario, la predetta conoscenza è conseguita con il deposito della copia dell’appello presso la segreteria della commissione provinciale da eseguire entro il termine per la costituzione dell’appellante ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, commi 1 e 3 (Corte Cost. n. 321 del 2009; Corte Cost. n. 17 dei 2011, cit.).

2.2. Sulla scorta di tali indicazioni ermeneutiche questa Corte ha, poi, precisato che, qualora l’appello principale sia inammissibile per mancato deposito dell’atto d’impugnazione nella segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata, è inammissibile anche l’appello incidentale egualmente non depositato, atteso che tale obbligo di deposito deve ritenersi imposto anche all’appellante incidentale, pur se tempestivo, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, nella versione applicabile ratione temporis, in quanto diretto ad evitare il rischio di un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata da parte della segreteria del giudice di primo grado (Cass. Sez. 5, 22/7/2015, n. 15432, cit.; Cass. Sez. 6-5, ord. 7/9/2ù16, n. 17722).

Si è, infine, evidenziato che la previsione di tale onere non rende estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa dell’appellante incidentale, il quale può utilizzare il termine di sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale per costituirsi e, quindi, per verificare se l’appellante principale abbia effettuato l’adempimento o se, invece, egli debba a lui surrogarsi (in senso lato, non potendo essere sanata l’inammissibilità dell’appello principale) per evitare la pronuncia di inammissibilità (in questi termici Cass. Sez. 5, 22/7/2015, n. 15432, cit.).

2.3. Alla luce dei suesposti principi, ritiene il Collegio che, contrariamente a quanto argomentato dalla ricorrente, il risultato perseguito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, non possa considerarsi raggiunto attraverso la richiesta di trasmissione del fascicolo di primo grado ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, neanche nell’ipotesi, come quella ravvisabile nel caso di specie, in cui detta istanza venga ricevuta dalla segreteria del giudice di primo grado anteriormente alla costituzione dell’appellante incidentale tempestivo.

Infatti, neppure in tale evenienza la richiesta di acquisizione D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 53, comma 3, può reputarsi un valido equipollente dell’adempimento ai sensi dell’art. 53, comma 2, secondo periodo, del citato decreto, in quanto, riferendosi all’appello principale interposto in assenza del deposito di cui alla ridetta disposizione, si palesa inidonea a far conseguire alla segreteria della commissione tributaria provinciale una sicura informazione circa l’avvenuta proposizione dell’impugnazione incidentale, la quale, rispetto a quella principale, costituisce una mera eventualità.

3. Il secondo motivo, in quanto denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti avente rilevanza processuale, è inammissibile.

In vero, come chiarito da questa Corte, l’omesso esame di fatti rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme regolatrici del processo non è riconducibile al vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto, piuttosto, a quello ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ovvero a quelli di cui ai precedenti numeri 1 e 2, ove si tratti di fatti concernenti l’applicazione delle disposizioni in tema di giurisdizione o competenza (Cass. Sez. 3, 8/3/2017, n. 5785).

4. In conclusione il ricorso è respinto.

Le spese del giudizio di legittimità devono essere poste a carico della ricorrente in ossequio al principio di soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore della controricorrente, dichiaratosi antistatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma degli stessi artt. 1-bis e 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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