Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8809 del 13/04/2010
Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 13/04/2010), n.8809
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso
di essa domiciliata in Rema, in Via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
M.R., rappresentato e difeso dall’avv. BORIA Pietro,
presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma in Via Giorgio
Vasari n. 4;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna n. 102/21/05, depositata il 20 ottobre 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto
Procuratore Generale, Dott. PRATIS Pierfelice, che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello di M. R., agente di commercio, gli ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IRAP versata per l’anno 1998.
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione sulla base di quattro motivi.
Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con successive memorie.
Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’amministrazione ricorrente denuncia violazione degli artt. 1742 e 2195 cod. civ., per non aver tenuto conto, ai fini della valutazione della sussistenza del presupposto impositivo, della natura imprenditoriale dell’attività svolta dall’agente di commercio; con il secondo, vizio di motivazione; con il terzo ed il quarto motivo, violazione, sotto due diversi profili, della normativa istitutiva dell’IRAP, in relazione al presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.
Il ricorso è manifestamente infondato poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in sede di composizione del contrasto delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 26 maggio 2009, n. 12108).
La sentenza gravata, d’altra parte, contiene un inequivocabile accertamento di fatto, che non è oggetto di censura, circa l’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, considerato che l’orientamento giurisprudenziale di riferimento ha preso corpo dopo la proposizione del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010