Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8809 del 10/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8809 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA

sul ricorso 10520-2011 proposto da:
DI

GENNARO

SIMONE

MARIA

DGNSNM73D27F205W,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA
LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato CAROLEO
FRANCESCO, che lo rappresenta e difende, giusta
procura alle liti a margine del ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 10/04/2013

avverso la sentenza n. 60/1/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di MILANO del 23.3.2010,
depositata il 09/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 14/02/2013 dal Presidente Relatore Dott.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. ENNIO ATTILIO SEPE.

MARIO CICALA.

Svolgimento del processo e motivi della decisione
Oggetto: IRAP professionista, avvocato
Reg. Gen. 10520/2011
RICORRENTE: Avv. Simone Di Gennaro
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE

1. L’ Avv. Simone Di Gennaro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia 60/01 /10 del 9 aprile 2010 che accoglieva parzialmente
l’appello dell’Ufficio affermando la non spettanza del rimborso IRAP relativamente all’anno 2007.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Il giudice di merito ha ritenuto sufficiente per la sottoposizione ad imposta l’esistenza spese per
corrispettivi a terzi, beni mobili e beni immobili per € 4.088, cifra che non appare sufficiente a
determinare l’esistenza di una struttura organizzata che possa cagionare un significativo maggior
reddito del contribuente.
Pqm

La Corte accoglie il riscorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 14 febbraio 2013
Il pi-es4ene e relatore

E’ stata depositata la seguente relazione:

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