Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8808 del 12/05/2020
Cassazione civile sez. I, 12/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 12/05/2020), n.8808
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6083/2019 proposto da:
O.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro
Praticò, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefettura di Torino;
– intimata –
e contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso
l’Avvocatura dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositata il
05/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
La Corte:
Fatto
RILEVATO
che:
il ricorso presentato da O.S., cittadino (OMISSIS), è stato notificato al Prefetto di Torino presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto e, altresì, notificato presso di essa (cfr. Cass. n. 28852/2005 e Cass. n. 12665/2019);
in caso di notifica all’Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla (salvo solo il caso, non ricorrente nella specie, in cui l’Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell’ufficio del Prefetto) e peraltro rinnovabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c.; l’Avvocatura dello Stato si è costituita, tardivamente, nel presente giudizio, solo per il Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al Prefetto di Torino presso il suo ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020