Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8807 del 30/04/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8807 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 10313-2013 proposto da:
DEFILIPPI CLAUDIO DFLCLD68L23E463J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 7, presso lo studio dell’avvocato
CLAUDIA FEDERICO, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente contro

SPEZIA RISORSE SPA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 177/2013 del TRIBUNALE di LA SPEZIA,
depositata il 21/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Data pubblicazione: 30/04/2015

CONSIDERATO IN FATTO
L’Avv. Claudio Defilippi, con ricorso depositato il 4-3-2010, proponeva
opposizione, dinanzi al Giudice di Pace di La Spezia, avverso l’ingiunzione di

pagamento n° 762/3214 del 1 2 2010, relativa a violazioni del Codice della

Strada, emessa da Spezia Risorse S.p.a., quale concessionario dei servizi di

contestando la legittimità della riscossione mediante ingiunzione di pagamento
per violazione degli artt. 194 e 206 del Codice della Strada e dell’art. 27 della 1.
n° 689/1981. Il giudice adito, con sentenza n° 741/2010, rigettava
l’opposizione, e per l’effetto convalidava l’ingiunzione di pagamento,
condannando l’opponente al pagamento di una sanzione di importo ridotto,

conteggiando sulle somme dovute i soli interessi legali dal giorno del dovuto al
saldo, compensate le spese di lite.
Avverso tale decisione, l’opponente proponeva appello dinanzi al Tribunale di

La Spezia, il quale, nella resistenza della società appellata, con sentenza n°
177/2013, rigettava l’appello, sostenendo che il 7 0 comma dell’art. 27 della 1.

n° 689/1981, nel prevedere per gli Enti territoriali, compresi le Province ed i
Comuni, un rinvio dinamico alla disciplina del sistema di riscossione, stabiliva
una deroga al disposto del 1° comma. Di conseguenza, i concessionari iscritti
all’albo di cui all’art. 53 del D.Igs. n° 446/1997 erano autorizzati a continuare a
procedere, fino all’adozione di apposito regolamento, all’accertamento, alla

liquidazione e alla riscossione, volontaria o coattiva, di tutte le entrate
tributarie e patrimoniali degli Enti suddetti con le modalità previste proprio
dall’art. 52 6° comma del D.lgs. n° 446/1997.
Per la cassazione di tale ultimo provvedimento, l’Avv. Claudio Defilippi

propone ricorso per il seguente motivo: violazione o falsa applicazione degli
artt. 9 e 27 1. n° 689/1981e degli artt. 194 e 206 del Codice della Strada in
relazione all’art. 360 1° comma n° 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente o

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gestione, accertamento e riscossione dei tributi del Comune di La Spezia,

contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
ex art. 360 1° comma n° 5 c.p.c..
La società intimata non ha svolto difese in sede di legittimità.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la

RITENUTO IN DIRITTO
Occorre pregiudizialmente rilevare l’ammissibilità del ricorso per essere in atti
l’avviso di ricevimento ex art. 149 c.p.c. da cui risulta che la notificazione del

ricorso alla controparte si è perfezionata il 2.4.2013.
Del pari preliminarmente osserva il Collegio che la memoria illustrativa
del ricorrente è tardiva: è pervenuta per posta all’ufficio protocollo della Corte
il 12 gennaio 2015 (lunedì), l’udienza camerale era fissata per il 14 gennaio
2015 (mercoledì) e le memorie dovevano essere depositate non oltre cinque
giorni prima dell’udienza presso la cancelleria della Corte (art. 378
c.p.c.). La norma, del resto, non prevede l’ipotesi di trasmissione delle
memorie a mezzo posta, ma fa riferimento esclusivamente al deposito presso
la cancelleria, anche in relazione ai brevi termini fissati. Conseguentemente
l’invio a mezzo posta della memoria, seppure consente alla Corte di prenderla
in considerazione, non implica anche che con riguardo ai termini si possa
considera tempestiva la memoria che giunga tardivamente in cancelleria, anche
per motivi riferibili all’amministrazione.
Venendo al merito del ricorso, vanno condivise e ribadite le
argomentazioni e le conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di
seguito si riporta: “Il ricorrente lamenta un’inesatta qualificazione dell’intera
normativa sulle entrate degli Enti Locali quale derogatoria rispetto all’art. 27
della l. n° 689/1981, in quanto l’art. 52 6° comma del D.lgs. n° 446/1997,
disciplinando la potestà tributaria generale degli Enti Locali, si porrebbe
necessariamente come norma generale, derogabile da altra a cui sia
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relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo il rigetto del ricorso.

riconoscibile o già riconosciuto carattere di specialità. L’art. 27 della 1. n°
689/1981, a cui rinviano gli artt. 194 e 206 del Codice della Strada,
possederebbe inequivocabilmente tale qualità, essendosi espressa in questo
senso la giurisprudenza, sia di legittimità, sia costituzionale, richiamata dal
ricorrente.

prevalente nella giurisprudenza di legittimità. Infatti, la giurisprudenza di
legittimità e di merito richiamata dal ricorrente, pur riconoscendo effettivamente
all’art. 27 della 1. n° 689/1981 carattere di lex specialis rispetto all’art. 52, 6°
comma del D.lgs. n° 446/1997, appare ormai superata da una nuova
ricostruzione del rapporto tra le norme citate, desumibile, in via precipua, da
Corte Cass., sez. Il, 09-04-2010, n° 8460, laddove la Corte di Legittimità ha
affermato la piena riconducibilità delle somme dovute a titolo di sanzione
amministrativa per violazione delle norme del Codice della Strada al concetto
(formulato in modo ampio, generico, tendenzialmente onnicomprensivo) di
“altre entrate di spettanza delle Province e dei Comuni”, di cui proprio all’art.
52, 6° comma del D.lgs. n° 446/1997, con la conseguenza che la prescrizione di
quest’ultima norma, abrogata dall’art. 1, 244° comma della 1. n° 244/2007, era
ancora vigente al momento dell’emissione dell’ingiunzione di pagamento
opposta. Infatti, per l’art. 36 2° comma del D.1. n° 248/2007, come convertito in
1. n° 31/2008, è ammessa la facoltà per gli Enti Locali di riscuotere i tributi e
tutte le altre entrate proprie mediante la procedura di ingiunzione di cui al R.D.
n° 639/1910. Un richiamo ulteriore alla procedura suddetta si rinviene, del
resto, anche nell’art. 15, comma 8 quinquiesdecies del D.1. n° 78/2009, come
convertito in 1. n° 102/2009, il quale fa espresso rifèrimento agli importi iscritti a
ruolo, ovvero per i quali è stata emessa l’ingiunzione di pagamento ai sensi del
R.D., n° 639/1910 per sanzioni inerenti a violazioni del Codice della Strada (cfr.
anche Cass. Civ., sez. VI, ord. 16-06-2011, n° 13202; Cass. Civ, Sez. lav., 17-092012, n° 15523).

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L’unico motivo dedotto non appare idoneo a modificare l’orientamento oggi

Nel condividere il suddetto orientamento, non può ritenersi sussistente in materia
un contrasto giurisprudenziale — come dedotto dal ricorrente — essendo la
giurisprudenza dallo stesso invocata ampiamente anteriore alla tesi esposta.
Non è utile neppure il riferimento a Corte Cost., ord. 21-07-1999, n° 308,
giacché in tale provvedimento il giudice delle leggi si limita ad affermare la

689/1981. Questo dispone la sola maggiorazione della sanzione amministrativa
pecuniaria già irrogata per il caso di ritardo nel pagamento, nulla prescrivendo
in merito al sistema di riscossione della stessa, disciplinato dal 1° comma.”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, a
prescindere dalle critiche rivoltile dalla memoria illustrativa, della quale non si
può tenere conto per le ragioni dinanzi esposte, sono condivisi dal Collegio e
conseguentemente il ricorso va respinto.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità in
mancanza di difese svolte dall’intimata.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 la Corte dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo
13.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater D.P.R n. 115 del 2002 dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale
dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 14
gennaio 2015.

natura sanzionatoria e speciale del solo 6° comma dell’art. 27 della 1. n°

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