Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8807 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. I, 12/05/2020, (ud. 16/01/2020, dep. 12/05/2020), n.8807

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5761/2019 proposto da:

S.J., elettivamente domiciliato in Roma Via S. Cansacchi n.

11 presso lo studio dell’avvocato Caporilli Valentina e

rappresentato e difeso dall’avvocato Scalco Erica, giusta procura

speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore e

Prefettura di Latina;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 19/2019 del GIUDICE DI PACE di LATINA,

depositata il 09/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/01/2020 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

il ricorso presentato da S.J., cittadino indiano, è stato notificato al Prefetto di Latina presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

secondo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all’esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell’autorità che ha emanato il decreto e, altresì, notificato presso di essa (cfr. Cass. n. 28852/2005 e Cass. n. 12665/2019);

in caso di notifica all’Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla (salvo solo il caso, non ricorrente nella specie, in cui l’Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell’ufficio del Prefetto) e peraltro rinnovabile ai sensi dell’art. 291 c.p.c.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al Prefetto di Latina presso il suo ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

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