Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8806 del 30/04/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8806 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA
sul ricorso 28448-2012 proposto da:
ROSSI GIANLUCA RSSGLC69R04H501H, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II n. 5, presso lo studio
dell’avvocato ETTORE TRAVARELLI, che lo rappresenta e difende,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti contro

ROMA CAPITALE (già Comune di Roma);
– intimata –

avverso la sentenza n. 14931/2012 del TRIBUNALE di ROMA
dell’1.6.2012, depositata il 19/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

Data pubblicazione: 30/04/2015

udito per il ricorrente l’Avvocato Francesco Ciriaco (per delega avv.
Ettore Travarelli) che insiste per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO
Con sentenza n. 14931 del 19.7.2012 il Tribunale di Roma, chiamato a
avverso la

decisione del Giudice di pace di Roma n. 19954/2010 relativa all’accoglimento
dell’opposizione a sanzione amministrativa, su ricorso dello stesso Rossi

limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese processuali in
violazione dei minimi tariffari, nel respingere il gravame, sia quello principale
sia quello incidentale, con compensazione fra le parti delle spese del giudizio
di appello, ha evidenziato pur avendo il giudice di prime cure ridotto le spese
in misura inferiore alla metà dei minimi, nella specie trovavano applicazione
gli artt. 82 e 93 c.p.c. come modificati dall’art. 13, comma 1, lett. a) e b) del d.l.
n. 212 del 2011, per cui per le cause di competenza del giudice di pace di
valore inferiore ad €. 1.000,00, nelle quali la parte è facoltizzata a costituirsi
personalmente, le spese liquidate non potevano superare il valore della
controversia, determinato in €. 85,05.
Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso a questa corte il medesimo
ROSSI, deducendo, con due motivi, la violazione o falsa applicazione degli
ara. 82, comma 1, 91, comma 1, 92, corruna 2, c.p.c., art. 118, comma 2,
disp.att., art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., artt. 24 e 111 Cost, anche quale vizio
di motivazione, e delle tariffe forensi di cui al d.l. n. 223 del 2006, conv. in
legge n. 248 del 2006, art. 2, comma 2, oltre a violazione e falsa applicazione
degli artt 91, comma 1, 92, comma 2, c.p.c. e 24 Cost., anche per insufficiente
motivazione quanto ai motivi addotti per disporre detta liquidazione delle
spese del giudizio.
L’intimata Amministrazione non ha svolto difese in questa fase.

Ric. 2012 n. 28448 sez. M2 – ud. 14-01-2015
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pronunciarsi sull’impugnazione proposta da Gianluca ROSSI

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla

ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 82, comma 1, 91, comma 1, 92, comma 2,
c.p.c., art. 118, comma 2, dillatt., art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., artt. 24 e 111 Cost. e
delle tariffe forensi di cui al dl. n. 223 del 2006, conv. in legge n. 248 del 2006, art. 2,
comma 2, oltre a violazione e falsa applicazione degli artt. 91, comma 1, 92, comma 2,
c.p.c. e 24 Cos4, nonché vkio di motivazione, lamenta la erroneità della decisione del giudice
del gravame che è pervenuto alla liquidnione delle .Tese del giudkio facendo erroneamente
applicekione retroattiva di normativa processuale.
La corte di legittimità ha già avuto occasione di affermare che l’art. 13 d.l. n. 212 del 2011
non è applicabile nei giudki aventi ad oggetto un’opposkione a verbale di accertamento di
violnione del codice della strada (cfr Cass. n. 9557 del 2014).
L’art. 91, quarto comma, c.p.c. dispone che «nelle cause previste dall’articolo 82, primo
comma, le spese, competente ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore
della domanda».
Al sensi dell’ad. 82, primo comma, cp.c., «davanti al giudice di pace le parti possono stare
in giudkio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100».

relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Con due motivi il

Risulta, dunque, evidente che la disposkione di cui all’ad. 91, quarto comma, c.p.c. si
riferisce alle controversie che, per ragioni di valore, sono attribuite alla giurisdkione
equitativa del giudice di pace. In tal senso, rileva l’ad. 113, secondo comma, c.p.c., a norma
del quale «il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento
euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le
modalità di cui all’articolo 1342 del codice civile». Chiarito, dunque, l’ambito di
applicazione dell’art. 91, quarto comma, cod. proc. civ., non può non rilevarsi che, ai sensi
dell’ad. 23, undicesimo comma, ultima parte, della legge 24 novembre 1981, n. 689,
Ric. 2012 n. 28448 sez. M2 – ud. 14-01-2015
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m

applicabile ratione temporis, atteso che il giudizio di opposizione è iniziato in primo grado
nel 2009, «nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l’art. 113,
secondo comma, del codice di procedura civile». Tale disposizione, giova osservare, trova
applicazione anche nei casi in cui, come quello di specie, oggetto di opposizione sia una
cartella di pagamento e il ricorrente lamenti la mancata preventiva notificazione del verbale

Ne consegue che ha errato il Tribunale nel ritenere applicabile il citato art. 91, quarto
comma, c.p.c. ad una controversia che, per esplicita previsione legislativa, a prescindere dal
suo valore, è soggetta alla regole di giudizio secondo diritto.
La situazione non muta nella disciplina introdotta dal d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150
(applicabile ai giudizi iniziati dopo il 6 ottobre 2011), il quale, al comma 12 dell’art. 6
(Dell’opposizione ad ordinanza-ingiunzione’) e al comma 10 dell’art. 7
(Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada”),
riproduce la disposizione di cui all’art. 23, comma undicesimo, della legge n. 689 del 1981,
stabilendo, rispettivamente, che «Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non
si colica l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile» (art. 6, comma 12)
e che «Non si applica l’articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile» (art. 7,
comma 10).
Si deve solo aggiungere che la distinzione che discende dalla interpretazione dell’ad. 91,
quarto comma, c.p.c., non può ritenersi lesiva degli evocati principi costituzionali. La
previsione di una limitazione alla liquidazione delle spese nel caso di giurisdizione equitativa
del giudice di pace appare rispondente alla possibilità, riconosciuta alle parti dall’art. 82,
primo comma, c.p.c., di stare in giudizio di persona e alla presunta non complessità tecnica
delle relative controversie. La esclusione della detta limitazione per i giudizi di opposizione a
ordinanza-ingiunzione o a verbale di accertamento di violazione del codice della strada, pur
se di competenza del giudice di pace e pur se di importo ricompreso entro i 1.100,00 euro,
trova invece giustificazione in ciò che tali controversie postulano un giudizio secondo diritto;
in tali giudizi, quindi, pur se è prevista la possibilità sia dell’opponente che
dell’amministrazione di stare in giudizio di persona (art. 23, comma quarto, della legge n.
Ric. 2012 n. 28448 sez. M2 – ud. 14-01-2015
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di accertamento della violazione del codice della strada (c. d. opposizione “recuperatoria”).

689 del 1981; artt. 6, comma 9, e 7, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011), la difesa
tecnica appare in ogni caso giustificata se non indispensabile, tenuto conto della complessità
delle questioni che possono essere prospettate anche da provvedimenti sanionatori di importo
inferiore ad e. 1.100,00.”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono

impugnata cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, affinché provveda al
riesame del gravame facendo applicazione del principio sopra richiamato,
nonché al regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche
per le spese del giudizio di Cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di
diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 14
gennaio 2015.

condivisi dal Collegio e conseguentemente il ricorso va accolto, la decisione

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