Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8806 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 13/04/2010), n.8806

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, e presso

di essa domiciliata in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

S.M., rappresentato e difeso dall’avv. VIRGILIO Claudio e

dall’avv. Francesco Du Bessè, presso il quale è elettivamente

domiciliato in Roma in Via Ostriana n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Toscana n. 104/24/05, depositata l’11 luglio 2005.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2009 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Greco;

Lette le conclusioni scritte del P.M,, in persona del Sostituto

Procuratore Generale, Dott. VELARDI Maurizio, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria regionale della Toscana con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello dell’Agenzia delle entrate, ufficio di Arezzo, ha riconosciuto a S.M., agente di commercio, il diritto al rimborso dell’IRAP versata per gli anni 1998, 1999 e 2000.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della decisione sulla base di un motivo.

Il contribuente resiste con controricorso, illustrato con successiva memoria.

Il ricorso, ai sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., è stato fissato per la trattazione in Camera di consiglio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’amministrazione ricorrente denuncia violazione della normativa istitutiva dell’IRAP sotto il profilo del presupposto impositivo costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione.

Il ricorso è manifestamente infondato poichè la ratio decidendi della sentenza impugnata è conforme al principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte in sede di composizione del contrasto delineatosi in materia nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito della “autonoma organizzazione”, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass. 26 maggio 2009, n. 12108).

La sentenza gravata, d’altra parte, contiene un inequivocabile accertamento di fatto, che non è oggetto di censura, circa l’insussistenza, nella specie, di autonoma organizzazione.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità, considerato che l’orientamento giurisprudenziale di riferimento ha preso corpo dopo la proposizione del ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

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