Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8805 del 30/04/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8805 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 27932-2012 proposto da:
BIANCOLILLO ROBERTO, ricorrente che non ha depositato il
ricorso nei termini prescritti dalla legge;
.

– ricorrente non costituito contro

MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro
w tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– controrícorrente nonchè contro

PREFETTO DI TARANTO, POLIZIA STRADALE DI BARI;
– intimati –

Data pubblicazione: 30/04/2015

avverso la sentenza n. 2491/2011 del TRIBUNALE di BARI; Ci? 6-

0/o ,)

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/ 01/ 2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

CONSIDERATO IN FATTO
Bari accoglieva l’appello proposto dal Ministero dell’interno nei confronti di

Roberto BIANCOLILLO avverso la sentenza n. 1383/2007 del Giudice di
pace di Bari, con la quale era stata accolta la domanda del Biancolillo di
annullamento dell’ingiunzione emessa ai suoi danni dalla Prefettura di Taranto

per violazione del codice della strada.
Il BIANCOLILLO ha proposto ricorso per cassazione nei riguardi della
predetta sentenza formulando quattro motivi di censura, ricorso che non
risulta depositato, iscritta la causa dall’Amministrazione resistente, che si è

costituita con controricorso.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo dichiararsi l’improcedibilità

del ncorso.

RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla
relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: ll ricorso, fermo l’interesse
dell’Amministrazione all’iscrizione dell’affare presso la Corte, parrebbe da ritenere
manifestamente improcedibile, in quanto alla sua notifica non è seguito il deposito nel
termine prescritto dall’art. 369 c.p.c..
Questa Corte ha avuto occasione di statuire il principio secondo il quale la parte alla quale
sia stato notificato un ricorso per cassazione — e che abbia a sua volta notificato al ricorrente
il controricorso — ha il potere, ove il ricorrente abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri
atti indicati nell’art. 369 c.p.c., di richiedere l’iscrizione a ruolo de/processo al fine di fare
Ric. 2012 n. 27932 sez. M2 – ud. 14-01-2015
-2-

Con sentenza n. 2491 del 2011 (depositata il 4 marzo 2011) il Tribunale di

dichiarare l’improcedibilità del ricorso medesimo, essendo tale potere ricompreso in quello più
ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 c.p.c. e trovando giustificazione nell’interesse
del controricorrente al recupero delle spese e di evitare, mediante la dichiarazione di
improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporre il ricorso medesimo ove non sia
ancora decorso il termine per l’impugnazione (da ultimo, Cass. 28 dicembre 2011 n.

Questa Corte ha, però, precisato che qualora il ricorso per cassazione non sia depositato,
l’ammissibilità del controricorso dell’intimato, presentato al fine di sentire dichiarare
l’improcedibilità del ricorso per effetto dell’omissione del deposito, postula che detto intimato
alleghi copia del ricorso a lui notificata atteso che, in difetto, non può riconoscersi la sua
legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione di cui non risulta l’effettiva
proposizione gr Cass. 17 maggio 2011 n. 10810).”.

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni contenute nella
relazione di cui sopra, per essere parte controricorrente legittimata a richiedere
la pronuncia sull’impugnazione, dimostrata, con la produzione del ricorso, la
sua effettiva proposizione.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono il principio della
soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali questo
grado di giudizio, che liquida in complessivi €. 300,00, oltre ad eventuali spese
prenotate e prenotande a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione civile VI —
2^ della Corte di Cassazione, il 14 gennaio 2015.

29297; Cass. 10 settembre 2008 n. 21969).

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