Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8805 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. I, 12/05/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 12/05/2020), n.8805

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 7999/2019 proposto da:

M.A.K., elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Dardanelli n.

46 presso lo studio dell’avvocato Maurizio Spinella, rappresentato e

difeso dall’avvocato Vincenzo Alessio del Foro di Novara giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 513/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 03/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio;

udito l’Avvocato Spinella (delegato).

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’Appello di Caltanissetta confermava l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta da M.A.K., nato in (OMISSIS), volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. La Corte d’appello riferiva che il richiedente aveva narrato alla commissione territoriale di avere lavorato per tale H., poi rivelatosi un malavitoso, per circa 3 anni fino all’età di 17 anni e 9 mesi e di avere subito un’aggressione per opera di H. e dei suoi complici; aveva ancorato il timore di rientrare in (OMISSIS) al rischio di essere ammazzato dal gruppo malavitoso di H.. La Corte riteneva tuttavia che il racconto fosse inverosimile per la sua intrinseca contraddittorietà, in quanto il certificato relativo al ricovero che attribuiva all’aggressione per opera di H. recava la data del (OMISSIS) come giorno di dimissioni, sicchè, secondo la riferita durata del rapporto di lavoro, l’appellante dopo l’aggressione del malavitoso e le dimissioni ospedaliere sarebbe invece tornato a lavorare per suo conto per altri 10 mesi fino a (OMISSIS).

3. Riteneva per tali motivi non riconoscibile lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria.

4. Infine negava la protezione umanitaria, ritenendo non allegata a causa dell’inverosimiglianza del racconto una condizione di particolare vulnerabilità, mentre il riferito conflitto tra buddisti e musulmani appariva del tutto estraneo alla vicenda del richiedente (avendo riguardato semmai i genitori), nè allegato come fonte del timore di tornare in (OMISSIS).

5. Per la cassazione della sentenza M.A.K. ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, cui il Ministero dell’interno non ha opposto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

6. deve preliminarmente disporsi il rinnovo della notifica del ricorso al Ministero dell’Interno, che è stata effettuata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e non all’Avvocatura Generale.

7. In materia di ricorso per cassazione proposto nei confronti della P.A., è infatti nulla la notifica effettuata presso l’Avvocatura distrettuale anzichè presso l’Avvocatura generale dello Stato, sicchè ne è ammissibile la rinnovazione presso quest’ultima, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo (Cass. Sez. U., 15/01/2015, n. 608).

P.Q.M.

La Corte dispone nuova notifica del ricorso per cassazione al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura generale dello Stato. Fissa il termine perentorio di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per l’adempimento. Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

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