Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8804 del 30/04/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8804 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 20930-2012 proposto da:
D’ALO’ FRANCO DLAFNC28T23E723I, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA ALFREDO CATALANI 31, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRA BALATA, rappresentato e difeso
dall’avvocato ROBERTO DE CESARE giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro

CRISANTE FERDINANDO, CRISANTE VILMA;
intimati –

avverso la sentenza n. 6775/2012 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA del 2/04/2012, depositata il 04/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Data pubblicazione: 30/04/2015

CONSIDERATO IN FATTO
Franco D’ALO’ ha proposto istanza di correzione di sentenza n. 6775 del 4

maggio 2012 di questa Corte, pronunciata sul ricorso per cassazione iscritto al
n.r.g. 11919 del 2010, proposto da Ferdinando e Vilma CRISANTE nei
confronti del D’ALO’, cui quest’ultimo ha replicato proponendo anche
Al ricorso gli intimati — sebbene ritualmente notificato – non hanno resistito.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla
relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Occorre premettere che il
ricorso è soggetto alla disciplina delle moddiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs.
n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti
pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, data di entrata in vigore del D.Lgs.
(art. 27, comma 2, di tale D.Lgs.). Ne consegue che trova applicazione il procedimento di
cui all’art. 391 bis c.p.c., comma 2.
Ciò precisato, l’istanza denuncia che, mentre nella motivazione della citata sentenza,
conforme alle argomentazioni esposte nelle pagine dalla sei alla otto, risulta accolto il primo
motivo del ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale, con cassazione della sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Perugia,
viceversa il dispositivo ha il seguente tenore: La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso
principale, accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbito il secondo, cassa
la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto….
Sulla base di tali allegazioni il ricorrente lamenta che nel dispositivo l’espressione `La
Corte… accoglie il primo motivo del ricorso principale…” dovrebbe essere sostituita con
quella `La Corte…accoglie il primo motivo del ricorso incidentale…”.

Ric. 2012 n. 20930 sez. M2 – ud. 14-01-2015
-2-

ricorso incidentale.

L’istanza appare fondata, in quanto risulta palese che nel dispositivo è stato detto per mero
errore materiale, evidenziato dalla motivazione della sentenza, che la Corte ha accolto il solo
primo motivo del ricorso incidentale, rigettati i quattro motivi del ricorso principale.
L’istanza può quindi essere trattata in camera di consiglio, per essere ivi accolta, dovendosi
apportare alla sentenza n. 6775 del 2012 di questa Corte la seguente correzione di errore

ricorso principale”, deve leggersi “La Corte…accoglie il primo motivo del ricorso
incidentale”».

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale
non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, e,
pertanto, il ricorso va accolto. In conseguenza deve disporsi la chiesta
correzione materiale, con interazione, del dispositivo della sentenza suindicata.
Non è luogo a provvedere sulle spese, perché “nel procedimento di correzione
degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c., non è ammessa alcuna
pronuncia sulle spese processuali” (così Cass. sez. un. n. 9438 del 2002, già
citata): del resto, parte ricorrente non ha nemmeno formulato richiesta di
liquidazione delle spese.
P.Q.M.

La Corte accoglie l’istanza di correzione materiale della sentenza n. 6775 del
2012 di questa Corte e dispone che nel dispositivo di essa l’espressione ” La
Corte…accoglie il primo motivo del ricorso principale…” si intenda sostituita
con quella “La Corte…accoglie il primo motivo del ricorso incidentale … “.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione civile VI2^ della Corte di Cassazione, il 14 gennaio 2015.

materiale: a pagina 8, nel dispositivo, dove è scritto “La Corte…accoglie il primo motivo del

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