Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8804 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. I, 15/04/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 15/04/2011), n.8804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18435/2007 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI

35, presso lo studio dell’avvocato COZZI ARIELLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato BALDASSINI Rocco, procuratore antistatario,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto N. 52723/05 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 3 0/01/06, depositato il 24/05/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;

è presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

D.F., con ricorso del 26 giugno 2 007, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura -, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 24 maggio 2006, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso del D. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Presidente del Consiglio dei ministri, – il quale ha concluso per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso -, ha condannato il resistente a pagare al ricorrente la somma di Euro 6.000,00 a titolo di equa riparazione, oltre gli interessi dalla data del decreto al saldo;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale per l’irragionevole durata del processo presupposto, proposta con ricorso del 2005, era fondata sui seguenti fatti: a) il D., asseritamente creditore di differenze retributive nei confronti della Regione Lazio, aveva proposto, con ricorso del 2 marzo 1990, la relativa domanda dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio; b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza dell’11 giugno 1992 in senso favorevole al ricorrente; c) l’appello della Regione Lazio era stato definito dal Consiglio di Stato con sentenza di rigetto del 26 settembre 2001; d) tra il 20 novembre 2001 ed il 13 dicembre 2002, si era svolto, dinanzi al Giudice amministrativo di primo grado un procedimento di correzione dell’errore materiale della relativa predetta sentenza; e) sulla base di dette sentenze, il D. aveva promosso il giudizio di ottemperanza dinanzi al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con ricorso del 2005; f) tale giudizio non si era ancora concluso alla data della proposizione della domanda di equa riparazione;

che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato, nell’accogliere la domanda ha (anche implicitamente) affermato che:

a) la durata dei giudizi dinanzi al Tribunale amministrativo ed al Consiglio di Stato e quella del giudizio di ottemperanza possono essere cumulati; b) la durata ragionevole del giudizio di appello va determinata in due anni, con la conseguenza che dalla durata complessiva di tutti i giudizi, pari a quattordici anni circa, vanno detratti cinque anni (tre per il primo grado e due per l’appello), con l’ulteriore conseguenza che la durata irragionevole di tutti detti giudizi (fino alla proposizione della domanda di equa riparazione) va determinata in sei anni circa; c) l’indennizzo va equitativamente determinato in complessivi Euro 6.000,00, attesa la peculiarità della pretesa fatta valere e il patema d’animo che la vicenda processuale può aver cagionato e considerato che non tocca i beni fondamentali della persona e della vita.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) la determinazione in concreto (sei anni anzichè quattordici anni) della durata irragionevole del giudizio presupposto, sulla base dell’affermata cumulabilità – ai fini di detta determinazione della durata complessiva del processo presupposto – della durata del processo di cognizione e di quella del processo di ottemperanza; b) l’entità dell’indennizzo liquidato; e) la disposta decorrenza degli interessi dalla data del decreto anzichè della domanda;

che, pronunciando sul ricorso, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, in quanto deve essere preliminarmente dichiarata – d’ufficio – l’improponibilità della domanda di equa riparazione, tardivamente proposta con ricorso alla Corte d’Appello di Roma del 2005;

che infatti, secondo diritto vivente, in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, questo va identificato, in base all’art. 6 della CEDU, sulla base delle situazioni soggettive controverse ed azionate sulle quali il giudice adito deve decidere, situazioni che, per effetto della suddetta norma sovranazionale, sono “diritti e obblighi” ai quali, avuto riguardo agli artt. 24, 111 e 113 Cost., devono aggiungersi gli interessi legittimi di cui sia chiesta tutela ai giudici amministrativi, con la conseguenza che, in rapporto a tale criterio distintivo, il processo di cognizione e quello di esecuzione, regolati dal codice di procedura civile, e il processo di cognizione e quello di ottemperanza del giudice amministrativo, teso a far conformare la P.A. a quanto deciso in sede di cognizione, devono considerarsi, sul piano funzionale (oltre che strutturale), tra loro autonomi, in relazione appunto alle differenti situazioni soggettive fatte valere in ciascuno di essi, con le ulteriori conseguenze che, in ragione di tale autonomia, i periodi di durata di ciascuno dei predetti giudizi non possono sommarsi per ricavarne una durata complessiva (di cognizione e di esecuzione o di ottemperanza) e che, perciò, solo dal momento della decisione definitiva di ciascuno degli stessi processi, è possibile domandare per ognuno di essi, entro il termine semestrale previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, l’equa riparazione per violazione del citato art. 6 della CEDU, con conseguente inammissibilità delle relative istanze in caso di inosservanza del termine medesimo (cfr., da ultima, la sentenza n. 27348 del 2009, pronunciata a sezioni unite);

che inoltre, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per superamento della durata ragionevole del processo, quando si verifichi la causa di decadenza per il mancato rispetto del termine semestrale per la proposizione della relativa domanda, di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, il giudice è tenuto a rilevarla, anche d’ufficio ed anche in sede di legittimità, ed a dichiarare l’improponibilità dell’azione, in quanto, mentre il diritto all’equa riparazione spettante al privato ricorrente in base alla citata legge è disponibile, non è, invece, disponibile rispetto a tale diritto la posizione del soggetto passivo, cioè dell’amministrazione pubblica chiamata a corrispondere il richiesto indennizzo, non potendo l’amministrazione, soggetta alle norme sulla contabilità pubblica ed agli specifici vincoli di bilancio richiamati dalla citata n. 89 del 2001, art. 7, rinunciare alla decadenza, avuto riguardo agli interessi pubblici sottesi alla erogazione delle spese gravanti sui pubblici bilanci, con la conseguenza che, in tale ipotesi, non opera il limite che preclude la prospettazione, con il motivo di ricorso, di questioni nuove in sede di legittimità, giacchè tale preclusione non opera allorquando si tratti di questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 13287 del 2006 e 19976 del 2009);

che, applicando tali principi – distinzione ed autonomia dei giudizi ordinari di cognizione e di esecuzione, nonchè dei giudizi amministrativi di cognizione e di ottemperanza, e rilevabilità di ufficio anche in sede di legittimità della decadenza dal diritto di proporre la domanda di equa riparazione per decorso del termine semestrale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4, la fattispecie in esame è caratterizzata, come risulta dal decreto impugnato, dalle circostanze che il giudizio amministrativo di cognizione si è concluso con la sentenza del Consiglio di Stato in data 26 settembre 2 001, mentre la domanda di equa riparazione è stata proposta con ricorso depositato nel 2005, ben oltre il termine semestrale di decadenza di cui alla citata L. n. 89 del 2001, art. 4 e che nel 2005 non era comunque ancora decorso il termine triennale di durata ragionevole del giudizio amministrativo di ottemperanza, promosso con ricorso depositato nello stesso anno 2005;

che, pertanto, avendo i Giudici a quibus violato detti principi, il decreto impugnato deve essere annullato senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., comma 3, secondo periodo, perchè la domanda di equa riparazione non poteva essere proposta;

che non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, cassa il decreto impugnato senza rinvio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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