Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8804 del 05/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. I, 05/04/2017, (ud. 30/01/2017, dep.05/04/2017),  n. 8804

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28755/2012 proposto da:

Hotel Milano S.r.l. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via

del Casale Strozzi n. 31, presso l’avvocato Severini Fabio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Tognon Jacopo, Tognon

Sergio, giusta procura a margine del ricorrente;

– ricorrente –

contro

Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

del Tritone n. 102, presso l’avvocato Ticozzi Ugo, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

-controricorrente –

avverso la sentenza n. 1438/2012 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 20/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal cons. DOLMETTA ALDO ANGELO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato J. TOGNON che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO

CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Hotel Milano s.r.l. ricorre per cassazione nei confronti della Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a. (già Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo s.p.a.), articolando tre motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia del 20 giugno 2012 n. 1438, che ha integralmente confermato la pronuncia resa dal Tribunale di Padova in data 16 giugno 2006, n. 58.

Con la richiamata sentenza, la Corte veneziana ha in particolare rilevato la correttezza del rifiuto opposto dalla Cassa di Risparmio di procedere a una “trasformazione del prestito in valuta estera”, secondo quanto le veniva richiesto dall’Hotel Milano, che in tale prospettiva intendeva nel concreto portare il rapporto di cui al prestito da una regolamentazione economica in valuta euro a una regolamentazione in yen giapponesi.

Analizzando l’operazione intercorsa tra le parti, denominata “contratto di prestito ipotecario” (e datata 29 luglio 1993), la Corte ha in specie considerato che la stessa andava qualificata in termini di mutuo e non già di apertura di credito, come invece invocato dall’Hotel Milano; e che la clausola, ivi contenuta, per cui “detta somma può anche rappresentare il controvalore di valuta estera”, sulla quale tale contraente andava basando la propria pretesa, apparteneva a una fase precedente del rapporto, già esaurita al tempo della formulazione della richiesta in discorso. La Corte ha quindi respinto pure la domanda risarcitoria avanzata dall’Hotel Milano nei confronti della Cassa di Risparmio.

Al presentato ricorso resiste la Cassa di Risparmio del Veneto, con apposito controricorso. Il ricorrente Hotel Milano ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c., in data 20 gennaio 2017.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi formulati dall’Hotel Milano s.r.l. denunciano i vizi qui di seguito richiamati.

Il primo motivo in via segnata denuncia “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 1813, 1814 e 1842 c.c. per violazione delle relative norme e art. 360, n. 5 per omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la causa e di cui comunque si è discusso in causa”. In sostanza, il motivo intende rilevare la natura non di mutuo, bensì di apertura di credito in conto corrente dell’operazione creditizia, che era in corso tra le parti, e la piena utilizzabilità della clausola, che dava facoltà all’Hotel di mutare la valuta di riferimento dell’operazione, al tempo del relativo esercizio.

Il secondo motivo denuncia inoltre “violazione dell’art. 360, n. 5 non avendo la Corte assolutamente pronunciato su una specifica doglianza dell’Hotel Milano”. Il riferimento qui va a un passo della sentenza del Tribunale di Padova (:”in alcun modo è dato evincere dal contratto 29.7.1993 che le parti, nell’ipotesi di erogazione del mutuo i valuta straniera, abbiano pattuito un tasso e una modalità di calcolo degli interessi diverse da quelle stabilite dall’art. 4 e pertanto, anche sotto tale profilo, la domanda attorea non può trovare accoglimento”) che l’attuale ricorrente ha specificamente censurato nel suo atto di Citazione in appello.

Il terzo motivo censura infine “violazione dell’art. 360, sub 3 in relazione agli artt. 184 bis e 345 c.p.c.”. In proposito, il motivo si richiama a un documento datato 27 agosto 1993 (e integralmente trascritto nel contesto del ricorso), che è stato prodotto solo nel grado di appello e di cui si assume l’indispensabilità ai fini del giudizio.

2. – Il primo motivo – che attiene all’interpretazione del contratto di “prestito ipotecario” e all’utilizzabilità della clausola di “mutamento valuta” ancora al momento della richiesta in tal senso formulata dall’Hotel Milano – si manifesta inammissibile. Per le ragioni qui di seguito esposte.

Lo svolgimento del motivo, che viene posto in essere dal ricorrente, non si articola, in effetti, in censure d’interpretazione e/o di applicazione delle norme evocate in rubrica, che in ipotesi sarebbero state compiute dalla Corte di Appello. Non si assumono, in altri termini, letture non corrette delle norme definitorie del mutuo (secondo la qualificazione indicata dalla Corte) ovvero di quelle inerenti all’apertura di credito in conto corrente (secondo la linea per contro assunta dal ricorrente). Si promuove, piuttosto, un’interpretazione del contratto di “prestito ipotecario”, nel concreto intercorso tra le parti, che è diversa da quella delineata dal giudice del merito e alternativa alla stessa. Una lettura parallela dell’operazione, insomma.

Per altro verso, il motivo neanche invoca – in rubrica – la violazione di canoni legali d’interpretazione, che sempre in via d’ipotesi sarebbero state poste in essere dalla Corte del merito. Nè questo avviene, per la verità, nello svolgimento del corpo del motivo: lo stesso richiamo alla norma dell’art. 1369 c.c., che pure vi compare, non risulta inteso a evidenziare eventuali errori della Corte, quanto per contro ad accreditare in positivo la ricostruzione alternativa che il ricorso intende promuovere.

In definitiva, il ricorso chiede un riesame del fatto, secondo quanto non consentito nell’ambito del giudizio di legittimità. E’ invero stabile insegnamento della Corte che l'”interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, quando la stessa risulti contraria a logica o incongrua” (cfr., da ultimo, Cass., 22 luglio 2016, n. 15253).

D’altra parte, la motivazione svolta dalla Corte veneziana in punto di interpretazione si manifesta oggettivamente plausibile e senz’altro ragionevole, risultando basata, tra l’altro, su tutta una serie di indici tra loro convergenti.

3. – Nell’ambito della controversia svoltasi tra l’Hotel Milano e la Cassa di Risparmio, come adesso approdata al giudizio di legittimità, la questione relativa alla qualificazione del prestito ipotecario in termini di mutuo o invece di apertura di credito si è posta e poi sviluppata sulla base del condiviso assunto che la clausola, attributiva all’Hotel della facoltà di mutare la valuta di riferimento dell’operazione, riguardasse comunque il momento di erogazione del credito di cui al contratto di prestito.

Nel corso di svolgimento del primo motivo, tuttavia, il ricorrente Hotel Milano a un certo punto viene ad affermare che, “comunque fosse anche mutuo” l’operazione di prestito ipotecario, “la consegna del danaro non esauriva o definiva il contratto, rimanendo sempre aperta la porta all’obbligo della Banca del dover ritenere – se richiesta – la somma de quo, rappresentata (il controvalore) in valuta estera”.

Ora, di fronte a una simile affermazione – che intende spostare il significato della clausola dall’erogazione alla restituzione – non si può non rilevare, prima di tutto, come la stessa si ponga in termini, se non di antitesi, quanto meno di netta estraneità con l’impostazione e l’intestazione del motivo medesimo: che per l’appunto risultano imperniate sulla contrapposizione, a livello di fattispecie concreta, tra la qualificazione del mutuo e quella dell’apertura; non certo sull’indifferenza della relativa tematica.

Anche a questo proposito, del resto, il motivo chiede un non consentito esame del merito del contratto di prestito ipotecario. Sotto un profilo nuovo, per di più, e senza nemmeno indicare le ragioni sostanziali per cui la clausola di “mutamento valuta” sarebbe in thesi riferibile (anche o solo) all’obbligazione di restituzione del credito che è stato erogato.

4. – Il secondo motivo – che pure ritorna sull’interpretazione del contratto di prestito ipotecario, fermandosi sulla regolamentazione degli interessi – è da ritenere inammissibile. Per queste ragioni.

Il ricorrente ascrive un vizio di omessa pronuncia, qual è quello che per l’appunto solleva, all’ipotesi di cui al n. 5 del catalogo formato dalla norma dell’art. 360 c.p.c.. Per contro, un simile ordine di vizio non potrebbe essere censurato che come violazione della norma dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’ipotesi di cui al n. 4 del relativo elenco.

Al riguardo giova ricordare, altresì, che con la pronuncia 24 luglio 2013 n. 17931 le Sezioni Unite, pur assumendo un orientamento non formalistico – che non intende pretendere, cioè, una formale ed esatta indicazione della casella in cui si ritenga di iscrivere il vizio, tra quelle previste dalla norma dell’art. 360 -, hanno comunque confermato la necessità che il ricorso provveda, nell’ambito del motivo, a una chiara, univoca esposizione delle ragioni per cui la censura viene formulata e del tenore della pronunzia caducatoria che viene richiesta.

A parte questo, si deve pure rilevare che il motivo in esame non fa altro che riprodurre – in relazione allo specifico tema della regolamentazione degli interessi – quanto il primo motivo viene a presentare per il contratto di prestito ipotecario in generale. I vizi, che si sono visti affliggere quel motivo, non possono non riflettersi pure su quello adesso in esame; per altro verso, la stessa questione, su cui si ferma il presente motivo, risulta in realtà assorbita dall’iter motivazionale svolto dalla Corte veneziana in punto di interpretazione e qualificazione del contratto di prestito ipotecario.

5. – Il terzo motivo – che lamenta il mancato ingresso in giudizio di un documento prodotto dall’attuale ricorrente solo in grado di appello – è inammissibile e pure infondato.

Lo stesso, infatti, rimane del tutto generico, nemmeno indicando le ragioni cui nella specie si dovrebbero ritenere sussistenti i presupposti di applicazione della disciplina di cui all’allora vigente norma dell’art. 184 bis c.p.c.. D’altro canto, il carattere al più indiziario del documento, di cui il ricorrente assume l’indispensabilità, rende esauriente ragione del contrario giudizio che è stato formulato dalla Corte veneziana.

6. – In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2004, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la s.r.l. Hotel Milano al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 13.500,00 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA