Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8803 del 30/04/2015
Civile Ord. Sez. 6 Num. 8803 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA
ORDINANZA
sul ricorso 15554-2012 proposto da:
MONTAGGI INDUSTRIALI SNC oggi trasformata in
MONTAGGI INDUSTRIALI SRL, in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CASSIODORO 19, presso lo studio dell’avvocato LUIGI JANARI,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO
BOZZETTO giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
BALLERINI FILTRAZIONE SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2905/2011 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 18/10/2011, depositata il 26/10/2011;
Data pubblicazione: 30/04/2015
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.
CONSIDERATO IN FATTO
Con citazione notificata il 25-09-2000, la Montaggi Industriali s.n.c.
emesso dal Tribunale di Milano in data 09-06-2000, e notificato il 04 07 2000,
–
–
con il quale si intimava all’opponente di pagare alla Ballerini Filtrazioni s.r.l. la
somma di 20.874.240, quale prezzo per la vendita di tasche filtranti per
l’eliminazione di polveri di ghisa. Nello specifico, la Montaggi Industriali s.n.c.
domandava in via principale l’annullamento del decreto opposto in ragione
dell’asserita inadeguatezza della merce acquistata alla riduzione delle polveri di
ghisa, con conseguente piena liceità della sospensione del pagamento del
relativo prezzo, ai sensi dell’art. 1460, 1° comma c.c.; quindi, in via
riconvenzionale, la condanna di controparte al risarcimento del danno subito.
Resisteva la Ballerini Filtrazioni s.r.1., affermando che la lamentata inidoneità
ed inadeguatezza delle tasche filtranti de quibus doveva ritenersi in realtà
provocata dall’erroneo montaggio delle stesse da parte dell’opponente.
Espletata attività istruttoria, anche con CTU volta ad accertare l’effettiva
commissione, da parte dell’opponente, di errori nel montaggio delle tasche
filtranti in esame, la sussistenza di vizi di fabbricazione nelle stesse, quindi la
loro intrinseca idoneità allo smaltimento delle polveri di ghisa, il Tribunale di
Milano, con sentenza n° 10774/2005, respinta la domanda riconvenzionale
per insufficienza probatoria in ordine al quantum della pretesa risarcitoria,
accoglieva l’opposizione, annullando per l’effetto il decreto ingiuntivo.
Avverso tale decisione, con citazione notificata il 21-11-2006, la Ballerini
Filtrazioni s.r.1., interponeva appello, chiedendo la totale riforma della
sentenza impugnata. In particolare, la società appellante sosteneva
l’infondatezza della pretesa avversa in ragione: 1) della proposizione
Ric. 2012 n. 15554 sez. M2 – ud. 14-01-2015
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proponeva opposizione, ex art. 645 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo
dell’opposizione sulla base non di una domanda di risoluzione per
inadempimento del contratto di compravendita delle tasche filtranti, ex art.
1492, 3 0 comma c.c., bensì della mera eccezione di cui all’art. 1460, 1° comma
c.c., di natura notoriamente dilatoria e precauzionale; 2) dell’inattendibilità
della CTU disposta in primo grado, a causa dell’assoluta impossibilità per la
peritale. Resisteva la Montaggi Industriali s.n.c., eccependo preliminarmente
l’inammissibilità dell’impugnazione proposta per inosservanza del termine di
cui all’art. 163 bis c.p.c.; quindi, domandando, nel merito, il rigetto dell’appello
per sua infondatezza.
La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n° 2905/2011, accoglieva
integralmente il gravame proposto, confermato il decreto ingiuntivo
originariamente opposto.
Per la cassazione di tale ultima decisione, la Montaggi Industriali s.n.c., medio
tempore trasformatasi in Montaggi Industriali s.r.1., propone ricorso affidato ad
un unico motivo, con il quale denunzia vizio di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio,
in relazione all’art. 360, 1° comma, n° 5 c.p.c..
La Ballerini Filtrazioni s.r.1., pur regolarmente intimata, non ha spiegato difese
nel presente grado di giudizio.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo la reiezione del ricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla
relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Con l’unico motivo
dedotto, la Montaggi Industriali s.r.l. lamenta un vizio di motivinione insufficiente e
contraddittoria, per aver il giudice a quo fondato il proprio convincimento, in via assorbente,
sull’impossibilità di accertare mediante CTU l’effettiva sussistena di vki o difetti di
Ric. 2012 n. 15554 sez. M2 – ud. 14-01-2015
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società opponente di esibire la merce de qua al momento dell’accertamento
fabbricazione nelle tasche filtranti vendute. Ad avviso della società ricorrente, infatti, la corte
distrettuale avrebbe totalmente travisato il concetto di inadeguatezza dei prodotti de quibus
al loro ordinario impiego con quello di vizio/ difetto di fabbricazione degli stessi,
giustificando tale errore semantico con argomenta