Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8802 del 30/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8802 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 6901-2012 proposto da:
CAMBARERI GIOVANNI CMBGNN62S28A552Z titolare
dell’omonima ditta esercente l’attività di confezionamento e
commercializzazione di olio di oliva, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA MACHIAVELLI 25, presso lo studio dell’avvocato
ANGELA MIGLIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato
FRANCESCO CIRIACO, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’INTERNO – PREFETTURA DI REGGIO
CALABRIA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO in
persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 30/04/2015

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– resistente –

avverso la sentenza n. 57/2011 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Francesco Ciriaco che si riporta agli
scritti ed insiste per raccoglimento.

CONSIDERATO IN FATTO
Con ricorso L 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 22, depositato il 14 luglio
2005, Giovanni CAMBARERI, in qualità di titolare dell’omonima ditta (con

sede in Scilla, esercente attività di confezionamento e commercializzazione di
olio di oliva), proponeva opposizione avverso l’ordinanza n. 3472/2005 della
Prefettura di Reggio Calabria, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento
della somma di €. 33.053,24 a titolo di sanzione amministrativa per violazione
degli artt. 5 e 8 della legge n. 1407 del 1960, deducendo l’utilizzabilità delle

analisi.
L’ingiunzione traeva origine da verifiche svolte dall’Agecontrol s.p.a.
nell’ambito dei controlli sugli aiuti comunitari al consumo dell’olio di oliva, la
quale aveva prelevato un campione di olio presso l’azienda del CAMBARERI,
classificato come “Olio di oliva vergine”, il giorno 27.2.1998, sottoposto il

successivo 2.4.1998 ad analisi chimico-biologica presso il Laboratorio Chimico
delle Dogane di Palermo, accertamento a seguito del quale gli veniva
contestata l’indebita richiesta e percezione di aiuti comunitari, in quanto nel
campione di olio di oliva vergine esaminato conteneva frazione di
stigmasterolo superiore a quella di campesterolo e pertanto era classificabile
Ric. 2012 n. 06901 sez. M2 – ud. 14-01-2015
-2-

REGGIO CALABRIA del 3.3.2011, depositata il 10/03/2011;

come ‘Olio di oliva vergine lampante’ invece di ‘Olio di oliva vergine’, per il

quale non sussisteva titolo ad ottenere tali aiuti.
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella resistenza della Prefettura, con sentenza
n. 1047 del 22 dicembre 2009, ha rigettato l’opposizione, compensando tra le

parti le spese di lite.
la incompetenza a compiere gli accertamenti de quibus della Agecontrol s.p.a.,
nonché della stessa Prefettura cui la prima aveva trasmesso gli atti per la
emissione della contestazione, per essere competente il solo Ispettorato
Centrale Repressione Frodi del Ministero delle Politiche agricole, la Corte di
appello di Reggio Calabria, nella resistenza della Prefettura appellata,
respingeva il gravame per inammissibilità dell’eccezione di incompetenza

dedotta per la prima volta in appello e per la richiesta subordinata di
rideterminazione della sanzione, tardivamente formulata, oltre ad essere
infondato nel merito.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria ha
proposto ricorso il CAMBARERI, con atto notificato il 9 marzo 2012, sulla
base di cinque motivi.
L’Amministrazione intimata non ha resistito con controricorso, ma ha

depositato memoria ai fini della partecipazione all’udienza di discussione.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo la reiezione del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla
relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Con i primi due motivi —
da trattare congiuntamente in quanto involgono entrambi la medesima questione – nel
lamentare violazione dell’art. 5 legge n. 2248 del 1865, ali E, e dei principi generali del
procedimento civile in relazione agli arti. 21 septies e 21 octies legge n. 241 del 1990,
Ric. 2012 n. 06901 sez. M2 – ud. 14-01-2015
-3-

In virtù di rituale appello interposto dal CAMBARERI, con il quale lamentava

nonché dell’art. 3, comma 1, D.lgs. n. 143 del 1997 e dell’art. 6 D.lgs. n. 419 del 1999,
oltre che dell’art. 102 D.lgs. n. 507 del 1999, degli artt. 13, 14 e 17 legge n. 689 del
1981 in relazione al D.M. 14.2.2000, integrato dal D.M. 3.5.2000, e al D.M.
16.1.2000, nonché vizio di motivazione, il ricorrente insiste nella censura formulata già in
appello di incompetenza funzionale assoluta della Prefettura ad elevare la contestazione de

medesima contestazione, da cui discenderebbe la nullità del provvedimento applicativo della
sanzione.
In proposito, va premesso che – come è noto – il giudizio di opposizione ad ingiunzione
amministrativa proposto a norma degli arit. 22 e seguenti della legge n. 689 del 1981 si
configura come giudizio di cognizione regolato dalla normativa speciale dettata dalla legge
citata, il cui oggetto è delimitato dai motivi di opposizione che si pongono come causa petendi
del suddetto giudizio e che, a norma dello stesso art. 22, devono essere proposti al giudice di
merito con ricorso entro trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza ingiunzione. Da ciò
consegue che devono ritenersi tardivamente proposte tutte le domande e le eccezioni non
formulate con l’atto di opposizione ma avanzate per la prima volta in corso di udienza o in
sede di precisazione delle conclusioni o addirittura con l’atto di gravame (Cass. n. 5184 del
1999 e Cass. n.17625 del 2007).
Ciò premesso, va osservato che l’impugnata sentenza può dirsi immune dai vizi logici e
giuridici denunciati, in quanto ha correttamente ritenuto intempestiva l’eccezione di
incompetenza avanzata dal Cambareri per non essere stata proposta con il ricorso

qua e prima ancora della Agecontrol s.p.a. ad effettuare l’accertamento posto a base della

introduttivo, ma sollevata solo con l’atto introduttivo dell’appello. Né può ritenersi che si
tratti di questione che poteva essere rilevata d’ufficio in considerazione della natura del
giudizio di opposizione a sanzione, come sopra esposto.
Inammissibile, quindi, si presentava l’anzidetta, nuova ragione d’opposizione, che il
ricorrente non aveva proposto col ricorso in opposizione alla pretesa sanzionatoria
dell’amministrazione.

Ric. 2012 n. 06901 sez. M2 – ud. 14-01-2015

-4-

tli

Con il terzo motivo il Cambareri deduce la violazione dell’art. 23 legge n. 689 del
1981, dell’art. 1 c.p. e degli artt. 1 e 9 legge n. 689 del 1981 in rapporto agli arti. 4 e 18
D.lgs. n. 109 del 1992, nonchè il vizio di motivazione.
Il ricorrente sostiene che erroneamente la corte di merito — violando i principi di
legalità, tassatività e letteralità, nonché di specialità— ha ravvisato nella specie la violazione

adulterazioni o manipolazioni atte ad alterare la genuinità de/prodotto.
Il motivo è manifestamente infondato.
Le norme sanzionatorie applicate non risultano abrogate e neppure possono ritenersi
abrogate per una pretesa incompatibilità con i richiamati regolamenti comunitari i quali
stabiliscono denominazioni de/prodotto da applicarsi anche nel nostro ordinamento, ma che
non differiscono, quanto alla denominazione olio extra vergine di oliva e olio vergine di oliva
da quelle contenute nella L n. 1407 del 1960.
L’olio di oliva vergine”, infatti, è un prodotto che, non solo merceologicamente ma anche
normativamente, ha una qualità diversa da quella dell’olio di oliva vergine lampante”,
rientrando i due prodotti in categorie diverse e potendo essere legittimamente destinati ad
utilizzazioni diverse. La classificazione degli oli di oliva era in precedenza effettuata dalla
legge 13 novembre 1960, n. 1407 (recante Norme per la classificazione e la vendita degli
ohi di oliva) la quale, agli arti’. 1 e 3, distingueva innanzitutto l’olio di oliva commestibile”
dall’olio di oliva” e, dopo aver indicato le caratteristiche che entrambi dovevano avere,
prevedeva che l”olio di oliva commestibile” si distinguesse a sua volta nelle categorie
dell’olio extra vergine di olive”, dell’olio sopraffino vergine di oliva”, dell’olio fine vergine
di oliva” e dell’olio vergine di oliva”.
Successivamente, peraltro, la materia è divenuta di competenza della normativa comunitaria,
la quale è più volte intervenuta sul punto con una serie di disposizioni integrative o
modificative. Il testo fondamentale è costituito dal regolamento n. 136166/ CEE del
Consiglio del 22 settembre 1966 (Regolamento del Consiglio relativo all’attuazione di
un’organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi), il quale all’art. 35 dispone che
“Le denominazioni e le definizioni degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva che figurano
Ric. 2012 n. 06901 sez. M2 – ud. 14-01-2015
-5-

dell’art. 5 della legge n. 1407 del 1960, non essendo emersa la presenza di olii estranei, né

in allegato sono obbligatorie per la commercializzazione di questi” (comma 1) e che “Per il
commercio al minuto possono essere commercializzati soltanto gli oli di cui ai punti 1 a) e
b), 3 e 6 dell’allegato”.
L’allegato poi conteneva le descrizioni e le definizioni di oli di oliva e di oli di sansa di oliva
di cui all’art. 35, distinguendo sei categorie di oli, fra cui gli oli di oliva vergini (a loro volta

di oliva.
L’allegato in questione ha peraltro subito tutta una serie di sostituzioni e di modfflcazioni
da parte del regolamento (CEE) n. 1915 / 87, del regolamento (CEE) n. 2568/ 91, del
regolamento (CEE) n. 356/92, dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1638198 e, da
ultimo, è stato sostituito dall’allegato del regolamento (CE) n. 1513/2001, applicabile a
decorrere dal 1^ novembre 2003 (ad eccezione del punto 4).
Tali regolamenti, tuttavia, hanno sostituito e modificato soltanto l’allegato, e quindi le
classificazioni e le caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, lasciando
invece inalterato l’art. 35 del regolamento n. 136166/ CEE. Le successive di.sposizioni,

poi, nazionali e comunitarie (come quelle concernenti l’attuazione del regolamento di
esecuzione UE n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013, recante modifica del
regolamento CEE n. 2568 del 1991: decreto n. 16059 del 23.132013) concernono i
metodi di controllo attinenti all’olio di oliva ed agli oli di sansa di oliva.
Nel caso in esame, la classificazione in vigore al momento del fatto era quella fissata dal
regolamento (CEE) n. 356/92 del Consiglio dell° febbraio 1992, che sostituiva l’allegato
al regolamento n. 136166/ CEE, sempre ai fini di cui all’art. 35 di quest’ultimo
regolamento, e distingueva le seguenti categorie di oli: 1) gli “oli di oliva vergini” – che a loro
volta si dividevano nelle categorie: a) di “olio extra vergine di oliva”; b) di “olio di oliva
vergine”; c) di “olio di oliva vergine corrente”; d) di “olio di oliva vergine lampante” – 2)
l’olio di oliva raffinato”; 3) l’olio di oliva”; 4) l’olio di sansa di oliva greggio”• 5) l’olio
di sansa di oliva raffinato”; 6) l’olio di sansa di oliva”.
Pertanto, ai sensi dell’art. 35, secondo comma, del detto regolamento n. 136/ 661 CEE dissposizione rimasta sempre in vigore – potevano e possono essere commercializzati al minuto
Ric. 2012 n. 06901 sez. M2 – ud. 14-01-2015
-6-

suddistinti in diverse sottocategorie), l’olio di oliva raffinato, l’olio di oliva e gli oli di sansa

soltanto l’olio extra vergine di oliva, l’olio di oliva vergine, l’olio di oliva e l’olio di sansa di
oliva, mentre gli altri tipi oli di oliva vergini, ossia l’olio di oliva vergine corrente e l’olio di
oliva vergine lampante non potevano essere oggetto di commercializzazione al minuto.
Sono poi irrilevanti, ai fini del presente giudizio, le modificazioni introdotte con il
regolamento (CE) n. 1513 / 2001 del Consiglio del 23 luglio 2001 (applicabile dal 1^

caratteristiche che devono possedere i diversi tipi di olio, ma dal punto di vista della
classificazione si è limitato a, sopprimere la categoria dell’olio di oliva vergine corrente,
inglobandola nella categoria dell’olio di oliva lampante, e ridenominando questa categoria da
“olio di oliva vergine lampante” in “olio di oliva lampante”.
È quindi evidente come sia privo di qualsiasi fondamento l’assunto del ricorrente secondo
cui, trattandosi di propoqione tra gli steroli, il prodotto da lui commercializzato non
avrebbe avuto una qualità diversa da quella dichiarata. È infatti palese che l’olio di oliva
vergine”, che può essere commercializzato per il commercio al minuto, ha una qualità ben
diversa dall’olio di oliva vergine lampante”, che non può essere commercializzato per il
commercio al minuto.
In sostanza, l’olio di oliva vergine lampante è di solito un olio molto vecchio oppure un olio
ottenuto da olive non sane e mescolate a quelle di cascola. Trattasi di olio che, a differenza
dell’olio extra vergine di oliva e dell’olio vergine di oliva, non è commestibile e non è ammesso
al consumo diretto, ma è destinato ad usi industriali e non per il settore alimentare, e
comunque a subire una lavorazione che ne compromette la parte aromatica caratteristica
degli oli destinati al consumo.
Nella specie i giudici del merito hanno accertato in punto di fatto che si trattava appunto di
olio di oliva vergine lampante, per avere un valore percentuale di stigma sterolo superiore
rispetto al valore del campesterolo, circostanza questa che comprometteva la genuinità del
prodotto in relazione ai parametri fissati dai regolamenti comunitari,
sicché esattamente hanno ritenuto sussistente la violazione contestata.
Va inoltre considerato che, secondo l’art. 1, commi 1 e 2, del regolamento (CEE) n.
2568/91 della Commissione dell’i 1 luglio 1991, dovevano considerarsi oli d’oliva vergini
Ric. 2012 n. 06901 sez. M2 – ud. 14-01-2015
-7-

novembre 2003, ad eccezione del punto 4), il quale è di nuovo intervenuto sulle

ai sensi de/punto 1, lettere a), b) e c) dell’allegato del regolamento n. 136 / 66/ CEE gli oli
le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate rispettivamente nei punti 1, 2 e 3
dell’allegato 1 del regolamento stesso, mentre doveva considerarsi olio d’oliva vergine
lampante ai sensi de/punto 1, lettera d), dell’allegato del regolamento n. 136 / 66 / CEE
l’olio le cui caratteristiche sono conformi a quelle indicate nell’allegato 1, punto 4, del

stabilivano, tra gli a/tr/parametri, che l’olio di oliva vergine extra, l’olio di oliva vergine e
l’olio di oliva vergine corrente dovevano avere una percentuale di campesterolo di M 4,0 ed
una percentuale di stigmasterolo inferiore a quella del campesterolo (percentuali queste
stabilite anche per l’olio di oliva raffinato e per l’olio di oliva), mentre per l’olio di oliva
vergine lampante era solo prevista una percentuale di campesterolo di M 4,0 e non era invece
indicata alcuna percentuale minima per lo stigmasterolo (situazione questa prevista
esclusivamente per l’olio di oliva vergine lampante e per l’olio di sansa di oliva greggio). Ai
sensi della nota all’allegato in questione, poi, per classificare diversamente un olio o
dichiararlo non conforme era sufficiente che uno solo dei requisiti non rientrasse nei limiti
fissati.
Pertanto, essendo stato accertato che l’olio in questione aveva un valore percentuale di
stigmasterolo superiore rispetto al valore del campesterolo, l’olio stesso non poteva essere
qualificato che come olio di oliva vergine lampante (dovendo tutti gli altri tipi di oli di oliva
avere necessariamente una percentuale di stigmasterolo inferiore a quella del campesterolo), a
meno di non voler ritenere che si trattasse di un prodotto non avente nemmeno le
caratteristiche dell’olio di oliva.
Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,
dell’art. 223, comma 1, D.lgs. n. 271 del 1989, oltre a vizio di motivazione, per essere il
campione sottoposto ad analisi di revisione scaduto.
L’olio non va ricompresso fra le sostanze alimentari deperibili, i cui campioni pertanto sono
suscettibili di analisi in sede di revisione, tant’è che per esso non opera l’anticipazione del
regime garantistico alle operazioni di prima analisi (v. conf. Cass. n. 46982 del 2004).

Ric. 2012 n. 06901 sez. M2 – ud. 14-01-2015
-8-

medesimo regolamento. Ora, i punti 1, 2 e 3 dell’allegato al regolamento in questione

L’osservazione del ricorrente, circa la non ipotizzabilità della revisione a distanza di alcuni
mesi, non è quindi condivisibile.
Con il quinto motivo è lamentata la violazione dell’art. 5 legge 20.3.1865 n. 2248,
all. E, e dei principi generali di cui al procedimento civile, in rapporto all’art. 21 septies
legge n. 241 del 1990, art. 23 legge n. 689 del 1989 e dell’art. 9 legge n. 689 del 1981 in

respinto la domanda subordinata di tideterminazione della sanzione.
Anche detta censura non appare fondata alla luce delle considerazioni svolte per i primi due
motivi, trattandosi comunque di istanza formulata solo con l’atto di appello.
Pertanto, alla stregua delle esposte ragioni, si ritiene, che emergono, in definitiva, le
condizioni per procedere nelle forme di cui all’ari. 380 bis cp.c., sussistendo i presupposti
per pervenire al possibile rigetto del ricorso per manifesta infondatezza di tutti i formulati
motivi, anche avuto riguardo al richiamato disposto dell’ad. 360 bis n.1 c.p.c..”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono
condivisi dal Collegio e le critiche formulate dal ricorrente nel corso
dell’udienza camerale non hanno alcuna incidenza su dette conclusioni,

giacchè la questione posta con il primo motivo prospettata quale difetto di
competenza dell’Agecontrol ad effettuare la contestazione de qua — in

aggiunta a quanto già illustrato – non rappresenta un vero e proprio problema
sulla competenza, ma un difetto dell’accertamento e come tale attiene al
merito della verifica, inammissibilmente dedotto in sede di legittimità.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità in
mancanza di difese svolte dall’amministrazione intimata.
P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI — 2^ Sezione
civile della Corte di Cassazione, il 14 gennaio 2015.

riferimento agli arti. 4 e 18 del D.lgs. n. 109 del 1992 per avere la sentenza impugnata

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA