Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8802 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. II, 30/03/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 30/03/2021), n.8802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25994/2019 proposto da:

O.A., elettivamente domiciliato in Roma, via G. Mazzini n. 6,

presso lo studio dell’avv.to MANUELA AGNITELLI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO PRESSO LA COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI ROMA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/01/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Il Tribunale di Roma, con decreto pubblicato il 25 giugno 2019, respingeva il ricorso proposto da O.A., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria).

2. Il richiedente, aveva riferito di essere scappato dalla Nigeria perchè omosessuale e di essere stato scoperto durante un rapporto con un ragazzo che lavorava presso la sua attività commerciale di accessori per telefonini di essere per questo ricercato dalla polizia.

3. Il Tribunale reputava non credibile il racconto del richiedente in quanto schematico ed incongruente tale da apparire il risultato di una costruzione astratta piuttosto che di un’esperienza realmente vissuta. Sotto il profilo della schematicità il Tribunale evidenziava che non vi era alcun riferimento personale all’incontro alla relazione così con riferimento alla persona del commesso con il quale il ricorrente avrebbe avuto un rapporto. Il racconto, dunque, non conteneva alcun dettaglio utile a conferire ai fatti narrati una specifica ed irripetibile dinamica vitale propria degli avvenimenti accaduti realmente ed erano presenti anche numerose contraddizioni, in particolare tra quanto narrato dinanzi la commissione territoriale e il successivo racconto svolto dinanzi al Tribunale. Di conseguenza il collegio giudicante rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato non sussistendo elementi tali da determinare uno stato di persecuzione idoneo al riconoscimento dello status di rifugiato.

Del pari, doveva essere rigettata la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b). Quanto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base delle fonti internazionali la Nigeria non poteva ritenersi un paese soggetto ad una violenza generalizzata.

Infine, quanto alla richiesta di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari il Tribunale evidenziava che il ricorrente non aveva documentato alcun elemento relativo alla sua integrazione.

4. O.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.

5. Il Ministero dell’interno si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 11, lett. e) ed f), illogica, contraddittoria e apparente motivazione per avere il tribunale rigettato la richiesta dello status di rifugiato non riuscendo ad individuare una persecuzione per tendenze o stili di vita.

La censura attiene alla ritenuta mancanza di persecuzione per la non credibilità del racconto del richiedente. Le contraddittorietà evidenziate dal Tribunale sarebbero inconferenti rispetto ai fatti rappresentati mentre le dichiarazioni del richiedente sarebbero precise e coerenti. Egli, dunque, avrebbe compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda nel rispetto dei criteri stabiliti dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 5. Pertanto, nel caso in esame sussisterebbe una discriminazione sociale tale da comportare una palese lesione dei diritti fondamentali, atteso che in Nigeria l’omosessualità è considerato un illecito penale, lesivo della libertà personale e sessuale dell’individuo, sufficiente per la concessione dello status di rifugiato.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 3, lett. a), D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 2, 3, 5, 8, 9 e art. 27, comma 1 bis, dal momento che il rigetto della protezione sussidiaria è stato pronunciato senza alcuna valutazione sulla sussistenza del danno grave. Difetto di istruttoria.

La censura attiene alla omessa valutazione della sussistenza di un danno grave e di un rischio effettivo nel caso di rientro nel paese di origine. Il Tribunale avrebbe erroneamente escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria, ritenendo arbitrariamente che il danno non avrebbe esposto il ricorrente, in caso di rimpatrio, ad un rischio effettivo, escludendo anche la sussistenza in Nigeria di un pericolo generalizzato.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e art. 3, comma 3, lett. a) e b) e artt. 3 e 7 CEDU dal momento che il rigetto del riconoscimento della protezione sussidiaria è stato emesso sulla base di un giudizio prognostico futuro e incerto e non sullo stato effettivo ed attuale del paese di origine, ritenendo che in Nigeria non vi fosse un pericolo generalizzato.

La censura si fonda sull’erroneità del giudizio del Tribunale fondato su una valutazione prognostica futura ed incerta e non sullo stato effettivo del paese di origine. Peraltro, non vi sarebbe alcun riferimento alla situazione personale del richiedente e alla sua condizione di omosessualità e alla denuncia fatta dal padre con il conseguente rischio di essere arrestato e perseguito in condizioni disumane a causa dello stato delle carceri nigeriane.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c), e comma 4, illogica, contraddittoria apparente motivazione per avere il collegio rigettato la richiesta di protezione umanitaria senza operare un esame specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine.

La censura attiene al diniego della protezione umanitaria operata dal Tribunale senza tener conto della sua situazione soggettiva e della situazione oggettiva del paese di origine. In Nigeria sono previsti 10 anni di reclusione per chi rende pubblica la propria relazione omosessuale con evidente compromissione del diritto alla libertà sessuale. Peraltro, nella specie non sarebbe stata effettuata alcuna comparazione, essendosi limitando il Tribunale ad asserire una mancata allegazione dell’integrazione lavorativa senza alcun cenno alla situazione oggettiva del paese di origine.

5. I quattro motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, come interpretato da questa Corte a Sezioni Unite con la pronuncia n. 7155 del 2017.

Il ricorrente formula un primo motivo del tutto generico e privo di elementi di specificità limitandosi a richiedere una diversa valutazione del racconto al fine di affermarne la credibilità. Occorre osservare che il legislatore ha ritenuto di affidare la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo non alla mera opinione del Giudice, ma ha previsto una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e tenendo conto “della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente” (di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c)), con riguardo alla sua condizione sociale e all’età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l’accadimento, sicchè è compito dell’autorità amministrativa e del giudice dell’impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda” (Cass., 14 novembre 2017, n. 26921).

Anche nel caso il racconto del richiedente riguardi la sua sfera sessuale, il Giudice non può ritenersi esonerato dal motivare le ragioni per le quali egli deve essere ritenuto credibile sulla scorta dei consueti parametri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

Nella specie, il Tribunale di Roma ha ampiamente motivato sulle ragioni per le quali il racconto non poteva ritenersi credibile, confermando la valutazione già espressa dalla Commissione territoriale. A questo proposito deve dunque richiamarsi la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il giudizio in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. In particolare, con riferimento alla genericità, inverosimiglianza e contraddittorietà delle dichiarazioni del ricorrente.

Il Tribunale, inoltre, ha fatto esplicito riferimento alle fonti internazionali dalle quali ha tratto la convinzione che il Pakistan non possa ritenersi una zona rientrante tra quelle di cui al D.Lgs. n. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del Pakistan, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283/2019).

Deve ribadirsi che, in tema di protezione sussidiaria, anche l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui alla norma citata, che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018).

Inoltre, con riferimento alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), deve evidenziarsi che il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile e che in tal caso non si impone l’esercizio dei poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva.

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono l’esistenza di una situazione di sua particolare vulnerabilità, peraltro neanche allegata. Il racconto del ricorrente, peraltro, non è stato ritenuto credibile in relazione alle ragioni che hanno dato origine alla partenza e la situazione del paese non è stata ritenuta soggetta ad una violenza indiscriminata. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria”.

7. In conclusione il ricorso è inammissibile.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 7 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

 

 

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