Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8802 del 05/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 05/04/2017, (ud. 26/10/2016, dep.05/04/2017),  n. 8802

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A.R., rappresentata e difesa dall’avv. Isidoro Toscano, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Corridori, n.

48;

– ricorrente –

contro

P.V., curatrice speciale del minore Q.F.

rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppina Menicucci, con domicilio

eletto presso il suo studio in Roma, via Ippolito Nievo, n. 61;

– controricorrente –

e contro

Q.A., V.S. – tutore del minore Q.F.;

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3710 della Corte di appello di Roma, Sezione

per i Minorenni, depositata in data 17 giugno 2015;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 26 ottobre 2016

dal consigliere dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente l’avv. Toscano;

sentiti per la controricorrenti l’avv. Menicucci;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

dott.ssa Ceroni Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza in data 15 ottobre 2014 il Tribunale per i Minorenni di Roma dichiarava lo stato di adottabilità del minore Q.F., nato il (OMISSIS).

1.2 – Tale decisione interveniva all’esito di un travagliato iter processuale, caratterizzato da una serie di sospensioni del procedimento, al fine di realizzare dei programmi di riabilitazione dei genitori, conclusisi con esito negativo.

Il padre del bambino, sig. Q.A., tossicodipendente, inizialmente in stato di detenzione, poi agli arresti domiciliari ed infine in una comunità terapeutica a (OMISSIS), non aveva mai manifestato interesse per il figlio, essendo per altro la relazione con la madre del minore, A.R., cessata poco tempo dopo la nascita di F..

Costei lo aveva tenuto con sè per un periodo iniziale, coadiuvata dai propri familiari, con i quali conviveva. I rapporti con gli stessi, così come le modalità di accudimento del bambino, si erano deteriorati a causa dell’alcoolismo della sig.ra A., la quale si era allontanata da casa per andare a dormire con il figlio in automobile, alla guida della quale aveva subito, sempre in compagnia del piccolo F., vari incidenti stradali. La donna aveva poi tentato il suicidio e quindi si era più volte sottoposta, purtroppo subendo sempre delle ricadute, a trattamenti di recupero, durante i quali il minore era stato per alcuni periodi con lei, e con i familiari paterni, ovvero in affidamento temporaneo a una famiglia.

1.3. Il Tribunale per i Minorenni aveva quindi fondato la propria decisione sulla necessità di garantire al minore un percorso stabile e sicuro, ponendo fine alle sperimentazioni dall’esito incerto che avevano determinato il tormentato iter dell’intero procedimento.

1.4. La Corte di appello di Roma, Sezione per i Minorenni, rigettando l’appello proposto dalla madre, ha confermato il giudizio circa la ricorrenza dei presupposti per l’affermazione dello stato di adottabilità.

1.5 Rilevata preliminarmente l’infondatezza dei rilievi sollevati dall’appellante in merito alla condotta non sempre solerte dei servizi sociali, e, comunque, la scarsa incidenza degli stessi, si è posto in evidenza come, senza necessità di disporre un accertamento peritale, dovesse ritenersi che la complessa situazione in cui versava la madre, affetta da problemi di alcolismo derivanti da un profondo disagio psicologico, richiedesse, come dimostrato dai gravi episodi già verificatisi e dalla varie ricadute nella dipendenza dall’alcool, un percorso riabilitativo di lunga durata, incompatibile con l’esigenza di assicurare al minore, in tempi brevi, figure di riferimento stabili, allo scopo di garantirgli una crescita serena.

Sotto tale profilo si è dato atto dell’atteggiamento del minore manifestato nella casa famiglia in cui era stato da ultimo collocato, caratterizzato dall’assenza di qualsiasi sofferenza e nostalgia, e dalla ricerca di una stabile situazione affettiva, tanto da chiedere “se il giudice poteva cercargli una famiglia per sempre”.

1.6. Per la cassazione di tale sentenza la signora A. propone ricorso, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso la curatrice speciale del minore, avv. P.V..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 4, 8, 15 e 17; dell’art. 8 Cedu nonchè degli artt. 7, 8, 9 e 18 della Convenzione di New York del 20 novembre 1989: la corte distrettuale non avrebbe considerato le carenze dei Servizi sociali, emergenti dagli atti e denunciate in sede di gravame, che avrebbero inciso sulle possibilità di recupero della capacità genitoriale, così violando il dovere di preservare, per quanto possibile, il legame familiare.

2. Con il secondo mezzo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non avendo la sentenza impugnata esaminato le inadempienze dei servizi sociali “e l’incidenza causale delle stesse sulla ricaduta della sig.ra A. nell’abuso di alcol”.

3. La terza censura attiene alla violazione dell’art. 115 c.p.c.: la corte di appello avrebbe erroneamente valutato le risultanze processuali, nell’escludere la probabilità di recupero della capacità genitoriale da parte della madre sulla base d’esito negativo di una pluralità di tentativi di affidamento, in realtà insussistenti.

4. Con il quarto motivo, denunciando le medesime violazioni prospettate nella prima censura, la ricorrente si duole della mancata effettuazione di un accertamento peritale inteso a verificare la recuperabilità delle capacità genitoriali dell’appellante e le conseguenze delle carenze materne sullo sviluppo psico-fisico del bambino.

5. Il ricorso è in parte inammissibile, ed in parte infondato.

6. Sotto il primo profilo giova evidenziare come il secondo e il terzo motivo propongano, in sostanza, una diversa e più favorevole lettura delle risultanze processuali, riservata al giudice del merito e sindacabile in questa sede solo sotto il profilo motivazionale.

6.1. In relazione a tale aspetto va preliminarmente osservato che l’impugnazione in esame riguarda un provvedimento pubblicato in data 17 giugno 2015: risulta pertanto applicabile “ratione temporis” l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, nel senso già chiarito da questa Corte (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053, secondo cui la lacunosità e la contraddittorietà della motivazione possono essere censurate solo quando il vizio sia talmente grave da ridondare in una sostanziale omissione).

6.2. Non può omettersi di rilevare, a tale proposito, che la decisione impugnata si segnala per la sensibile e attenta ricostruzione di tutti gli aspetti inerenti alla vicenda in esame, a partire dalla nascita del minore “da madre alcolista e da padre tossicodipendente”, all’analisi dei rapporti di natura conflittuale, dell’ A. con i propri familiari, nonchè all’assenza di qualsiasi rapporto del minore con il padre e i relativi parenti. Gli aspetti concernenti l’affidamento temporaneo del minore risultano minuziosamente esaminati (pag. 8, p. 13) in termini non dissimili da quelli indicati nel ricorso: il riferimento a una molteplicità di tentativi “per preservare il rapporto madre – figlio” non contraddice l’assunto della ricorrente secondo cui il minore sarebbe stato nuovamente affidato alla madre una sola volta, essendo evidente come il termine “tentativi” sia riferito non solo all’affidamento del figlio direttamente all’ A., ma a qualsiasi altro presidio apprestato per il recupero delle capacità genitoriali della stessa.

6.3. Quanto alla dedotta la violazione dell’art. 115 c.p.c., giova precisare che a tal fine è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove acquisite attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c.. A tal fine vale bene ribadire che tale norma prescrive che il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti. La sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, è concepibile solo se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa risultanza probatoria, ovvero se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando detta norma (cfr. Cass. N. 13960 del 2014; Cass., 20119 del 2009).

7. Nelle censure contenute nel primo motivo si contesta, come sopra evidenziato, il giudizio sulle possibilità di recupero delle capacità genitoriali da parte della ricorrente, traguardate sotto il profilo del ruolo svolto dai servizi sociali, criticato sotto il profilo dell’assiduità e dell’efficienza, ritenute carenti.

7.1. Deve innanzitutto rilevarsi che non è posta in discussione la ritenuta carenza, in capo alla madre, di capacità genitoriali: si afferma, richiamando un recente arresto di questa Corte, che la relativa valutazione, soprattutto in merito alle possibilità di recupero di dette capacità, non dovrebbe prescindere dagli apporti riservati ai servizi sociali.

La doglianza si colloca in una prospettiva ben diversa da quella desumibile dalla giurisprudenza richiamata: nella sentenza del 26 marzo 2015, n. 6137, premesso che la L. n. 184 del 1983, art. 1 “mira a garantire il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia naturale attraverso la predisposizione d’interventi diretti a rimuovere l’insorgere di situazioni di difficoltà e di disagio che possano compromettere la crescita in essa del minore”, si puntualizza che “il compito dei servizi sociali non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto nella famiglia naturale del minore, ma soprattutto quello di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle”.

Tale condivisibile affermazione, che in questa sede viene ribadita, costituisce il portato del principio fondato sul carattere prioritario del diritto del minore di crescere nell’ambito della famiglia di origine, previsto dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, onde di esso è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l’equilibrio psicofisico del minore stesso (Cass., 12 maggio 2015, n. 9639; Cass., 26 maggio 2014, n. 11758; Cass., 28 giugno 2006, n. 15011).

Ove si consideri che alla dichiarazione di abbandono si attribuisce, anche in conformità alla giurisprudenza della Corte EDU, carattere di extrema ratio, non può tuttavia rilevarsi che gli interventi di sostegno cui la legge e la giurisprudenza invocate si riferiscono attengono alla valutazione della sussistenza o meno delle capacità dei soggetti preposti rispetto all’esigenza di un sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico del minore, nel senso che il prioritario diritto del minore di crescere nell’ambito della famiglia di origine, previsto dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, assume carattere recessivo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l’equilibrio psicofisico del minore stesso (Cass. 26 maggio 2014, n. 11758; 28 giugno 2006, n. 15011).

7.2. Deve quindi rilevarsi, da un lato, che la deduzione di eventuali insufficienze degli interventi di sostegno già posti in essere si risolve in una denuncia significativa sul piano storico, nonchè rilevante in altra sede, ma non ai fini dell’accertamento in concreto dello stato di abbandono; dall’altro che la Corte di appello, dopo aver valutato gli esiti dei tentativi di “coinvolgimento continuo di strutture sanitarie ed assistenziali”, ha affermato che le reiterate ricadute della madre, non prive di pericolosità per il figlio (con riferimento all’episodio del (OMISSIS), relativo a un incidente stradale provocato dalla guida in stato di ebbrezza, da parte dell’ A., di un veicolo a bordo del quale si trovava il minore), facevano ritenere che, tenuto conto anche del tempo già trascorso, qualsiasi progetto relativo a un percorso riabilitativo “complesso e non veloce” fosse “incompatibile con le esigenze del minore”.

Non si tratta, pertanto, di un giudizio aprioristico circa l’inutilità di interventi di sostegno per il recupero delle capacità genitoriali, ma della doverosa constatazione, nell’ottica di ineludibili e non più procrastinabili provvedimenti nell’interesse del minore, del quale è stata anche richiamata l’accorata invocazione di “cercargli un famiglia per sempre”, del fallimento degli interventi di sostegno realizzati per un periodo del tutto congruo, nonchè dell’esigenza di garantire al bambino, dopo tante vicissitudini, un “percorso più sicuro”, inteso all’instaurazione di stabili relazioni affettive, di cure e assistenza adeguate, di un equilibrio psicofisico tale da consentire una crescita armoniosa e serena.

7.3. La sentenza impugnata non ha poi omesso di considerare la denuncia dell’appellante circa l’anticipazione della riconsegna del minore, dopo due anni di affidamento a una coppia, e prima che decorressero gli ulteriori otto mesi previsti, ponendo in evidenza, attraverso una valutazione di merito non censurabile in questa sede, l’irrilevanza, ai fini delle evidenziate ricadute della madre nell’abuso di sostanze alcoliche, di detta anticipazione.

8. Deve quindi ribadirsi che nel giudizio inerente alla verifica circa la sussistenza o meno dello stato di abbandono assume carattere assolutamente prioritario l’interesse del minore, in relazione alla esigenza di assicurargli quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico indispensabile per lo sviluppo e la formazione della sua personalità. La L. n. 184 del 1983, art. 1, afferma, infatti, il diritto del minore a vivere e crescere nella propria famiglia, ma solo fino a quando ciò non comporti un’incidenza grave ed irreversibile sul suo sviluppo psicofisico, e l’art. 8 della stessa legge definisce la situazione di abbandono come mancanza di assistenza materiale e morale. In altri termini, il diritto a vivere nella propria famiglia di origine incontra un limite, nello stesso interesse del minore, se si accerta la ricorrenza di una situazione di abbandono che legittimi la dichiarazione di adottabilità qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico – fisico, cosicchè la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva. Deve quindi ribadirsi il principio secondo cui il minore ha diritto di rimanere nella propria famiglia di origine, con conseguente ricorso allo stato di adottabilità come soluzione estrema, quando ogni altro rimedio appare ormai inadeguato. Deve poi rimarcarsi l’irrilevanza, in tale contesto, delle mere espressioni di volontà da parte dei genitori, o degli altri stretti congiunti, ove prive di qualsiasi concreta prospettiva e quindi non idonee al superamento dello stato di abbandono (Cass. 17 luglio 2008 n. 16795).

8.1. L’apprezzamento, poi, della sussistenza in concreto della situazione sopra descritta si sostanzia in una valutazione rimessa al giudice del merito, mentre la prospettazione di un riesame del materiale probatorio acquisito nel processo, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata (v., per tutte, Cass., sent. n. 18288 del 2011, n. 17915 del 2010, n. 18288 del 2011), è esclusa in sede di legittimità, qualora la motivazione non presenti vizi di carattere logico e giuridico.

8.2. Richiamate le superiori considerazioni circa l’irrilevanza delle manifestazioni di volontà da parte dei genitori che non trovino riscontro, nell’ottica del primario interesse del minore, nella realtà effettiva e in un giudizio probabilistico formulato dal giudice del merito, deve altresì rilevarsi che questa Corte ha più volte affermato che l’acquisto o il recupero della capacità genitoriale debbono in prospettiva inquadrarsi in una prognosi che preveda tempi compatibili con l’esigenza del minore di uno stabile contesto familiare (Cass., 14 giugno 2012, n. 9769; Cass., 26 gennaio 2011, n. 1839).

8.3. Nel quadro delineato in maniera così incisiva dalla corte territoriale non possono, per altro, trovare spazio le istanze affettive, con particolare riferimento al legame fra il minore e la madre. Su tale aspetto (invocato dalla ricorrente, ma contrastante con le istanze del figlio di essere collocato “in una famiglia per sempre”), deve invero far premio la primazia dell’interesse del minore ad ottenere, nell’ambiente più idoneo, un sano sviluppo sul piano psico – fisico, interesse che trascende e nei casi estremi comporta la recisione dei legami biologici, nonchè il superamento delle relazioni affettive che non siano compatibili con un armonioso sviluppo psico-fisico del minore stesso (Cass., 8 maggio 2013, n. 10721; Cass., 26 gennaio 2011, n. 1837).

9. In relazione al quarto motivo si osserva che nella decisione scrutinata, frutto di una pluriennale osservazione della madre e del minore durante le varie fasi dei percorsi sopra indicate, è stato espresso un giudizio di completezza del quadro probatorio già acquisito, certamente esente da censure sotto il profilo motivazionale, per le indicate ragioni, nè superabile con la mera richiesta di nuovi accertamenti peritali, il cui diniego non è sindacabile in questa sede.

9.1. La ricorrente richiama degli arresti giurisprudenziali in cui si pone in evidenza la necessità di una rigorosa valutazione in merito all’irrecuperabilità della capacità genitoriali in tempi ragionevoli (Cass., 12 maggio 2015, n. 9639; Cass., 26 marzo 2015, n. 6138): in nessuna di tali decisioni, tuttavia, si afferma l’imprescindibile necessità di un accertamento peritale, salva la precisazione, nella seconda delle decisioni testè richiamate, che il giudice, ove non acceda alla richiesta di disporre accertamenti peritali, “deve fornire una specifica motivazione che dia conto delle ragioni che facciano ritenere superfluo quel mezzo istruttorio, considerato necessario anche dalla giurisprudenza Cedu”.

La Corte di appello ha ritenuto superfluo, “considerata l’assoluta prevalenza dell’interesse del minore”, ogni ulteriore accertamento in ordine allo stato psico-fisico della madre, rendendo al riguardo una motivazione adeguata, fondata sia sulla sequenza degli eventi enumerati in narrativa (le reiterate ricadute nell’abuso di sostanze alcoliche, un tentativo di suicidio, il pericolo a cui era esposto il minore a causa della condotta materna, soprattutto – come già verificatosi, quando, ubriaca e con il figlio a bordo, si poneva alla guida di un veicolo), sia sul fallimento degli interventi di sostegno (tali da comportare una congrua durata della procedura, iniziata il 30 luglio 2010 e conclusasi, in primo grado, con sentenza del 15 ottobre 2014), sia, per quanto maggiormente interessa, sulla complessità e sugli aspetti problematici del percorso riabilitativo intrapreso da ultimo, con una prognosi di un recupero a breve, attestata da una relazione della struttura residenziale terapeutico riabilitativa (OMISSIS) del (OMISSIS), assolutamente negativa. Tale dato, significativamente desumibile dal chiaro riferimento, in detta relazione, all’alternanza di “momenti di propositività e combattività” a “momenti di vero e proprio crollo emotivo”, è stato raccordato alle risultanze della relazione dei servizi sociali in pari data, con particolare riferimento a recenti episodi, nel corso della terapia, di ritorno all’abuso di sostanze alcoliche.

Il giudizio sulla superfluità dell’accertamento peritale, fondato sul rigoroso esame di una relazione sanitaria, su specifici accertamenti fattuali riferiti dai servizi, nonchè sulla doverosa constatazione, nell’ottica dell’interesse superiore del minore, del fallimento degli interventi di sostegno in precedenza e per un congruo periodo posti in essere, risulta formulato con motivazione adeguata, maggiormente attendibile ove si consideri che quell’organo giudicante è composto anche da soggetti dotati di specifica professionalità ed esperienza anche in riferimento alla questione in esame.

9.2. L’affermazione della necessità di disporre in ogni caso un accertamento peritale, anche quando le risultanze acquisite possano essere adeguatamente valutate in base alle cognizioni dell’organo giudicante, sarebbe, del resto, assolutamente contrastante con il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui – al di là dei profili inerenti alla motivazione del diniego, richiesta in alcune pronunce e nella specie, per le ragioni indicate, sussistente – l’ammissione di consulenza tecnica d’ufficio rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, al quale è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l’opportunità, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità (Cass., 2 marzo 2015, n. 4185; Cass., 30 giugno 2014, n. 14774; Cass., 19 luglio 2013, n. 17693).

Per completezza di esposizione si rileva che il principio invocato non si rinviene neppure nella giurisprudenza della Corte EDU richiamata nel ricorso: in una nota decisione si censura la carenza di un accertamento rigoroso in merito alla sussistenza dello stato di abbandono, anche con riferimento all’ipotesi della “adoption simple”, in una vicenda in cui, per altro, era stato espletato il suddetto mezzo istruttorio (Cedu, 21 gennaio 2014, Z. c. Italia); in altra si ribadisce la necessità di un accertamento rigoroso delle condizioni per recidere i legami familiari, in una vicenda in cui era stato completamente trascurato lo sviluppo della iniziale sottoposizione di un padre, rifugiato in Italia con una figlia minore, a procedimento penale, con l’adozione di misure detentive, successivamente assolto, in cui, senza che la circostanza assuma rilevanza decisiva, viene fra l’altro osservato che non era stata neppure disposta consulenza tecnica per accertare la sussistenza o meno delle capacità genitoriali.

10 – La natura della vicenda e la particolare delicatezza del procedimento di sussunzione della fattispecie concreta consigliano l’integrale compensazione della spese processuali.

PQM

rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate fra le parti le spese relative al giudizio di legittimità.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA