Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8801 del 30/04/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8801 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA

ORDINANZA

sul ricorso 6543-2012 proposto da:
AGEA – AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
97181460581 in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
I. •

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro

APO CAPO D’ORLANDO – ASSOCIAZIONE TRA
PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI in persona del Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso
lo studio dell’avvocato BARTOLO SPALLINA, che la rappresenta e

Data pubblicazione: 30/04/2015

difende unitamente agli avvocati GAETANO MILIO, PAOLA
MILIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4784/2011 della CORTE D’APPELLO di
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 26 novembre 2003, l’Associazione

Produttori Ortofrutticoli — A.P.O. Capo d’Orlando evocava, dinanzi al
tribunale di Roma, l’A.G.E.A. proponendo opposizione avverso l’ingiunzione

emessa ai sensi del R.D. n. 639 del 1910 il 10.10.2003 e notificata il
27.10.2003, con la quale le veniva intimata la restituzione delle somme di €.
168.391,42 a titolo di capitale e di €. 19.985,20 a titolo di interessi, erogate per
la trasformazione dei limoni nella campagna 1996/97 e 1997/98, ai sensi dei
Regolamenti CEE 2202/96, 1169/97 e 1092/01 a cagione della loro indebita
percezione attesi gli elementi circostanziali emersi a carico dell’ingiunta a
seguito dell’accertamento di cui al rapporto n. 7566 del 14.5.2002 redatto dalla
Guardia di Finanze — Comando tenenza di Riposo, eccependo la nullità
dell’ingiunzione per mancata notificazione del processo verbale richiamato nel

ROMA del 10.10.2011, depositata il 14/11/2011;

preambolo, nonché per duplicazione della richiesta contenuta nell’ingiunzione,
per violazione del diritto di difesa e per prescrizione del diritto alla
restituzione di quanto corrisposto.
Il Tribunale di Roma, nella resistenza dell’A.G.E.A., con sentenza n. 10316 del
19 maggio 2008, ha rigettato l’opposizione.
In virtù di rituale appello interposto dall’A.P.O., con il quale lamentava — tra

l’altro – la carenza di motivazione della ingiunzione, insisteva nella
Ric. 2012 n. 06543 sez. M2 – ud. 14-01-2015
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duplicazione parziale della pretesa con altra ingiunzione fiscale, la Corte di
appello di Roma, nella resistenza della appellata A.G.E.A., accoglieva il
gravame e in riforma della decisione di prime cure, accoglieva l’opposizione
per insufficiente motivazione dell’ingiunzione che faceva riferimento a
processo verbale inesistente.

ricorso l’A.G.E.A., con atto notificato il 9 marzo 2012, sulla base di due
motivi.
L’A.P.O. intimata ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla
relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Con il primo motivo, nel
lamentare insufficiente motivazione, parte ricorrente osserva che, contrariamente a quanto
statuito dal giudice “a quo”, premesso che era peOttamente ammissibile nella esaminata
fattispecie la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento
amministrativo e in particolare del verbale di accertamento, che era già noto al trasgressore in
virtù della preventiva contestazione.
Il motivo è fondato.
Va premesso che il contenuto dell’obbligo, specificamente imposto dalla L n. 698 del 1981,
art. 18, comma 2 di motivare l’atto applicativo della sanzione amministrativa, va
individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire
all’ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l’opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo
deve considerarsi soddisfatto quando dall’ingiunzione risulti la violazione addebitata, in
modo che l’ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudice esercitare il controllo
giurisdizionale; con la conseguenza che è peOttamente ammissibile la motivazione “per
relationem”, mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in
Ric. 2012 n. 06543 sez. M2 – ud. 14-01-2015
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Per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto

particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della preventiva
notificazione del verbale di contestazione (v., tra le altre Cass. n. 20189 del 2008; Cass. n.
10757 del 2008; Cass. n. 8649 del 2006; Cass. n. 11351 del 2005; Cass. n. 16203 del
2003; Cass. n. 12881 del 1998; Cass. n. 6529 del 1998 e Cass. n. 911 del 1996).
Nel caso in esame, sebbene dalla sentenza impugnata risulti chiaro il richiamo nella

risulta dal controricorso, era stato contestato dalla ricorrente con processo verbale del
18.4.2002, notificato P8.5.2002 — la corte di merito si è limitata a rilevare che gli elementi
identificativi ivi indicati dell’accertamento (n. 7566 del 14.5.2002) si ‘7:ferivano a rapporto
affatto privo di numerazione e notificato in data diversa (qualche giorno prima: 1’8.5
anzichè il 14.5.2002), da cui ha fatto discendere la non conoscibilità da parte della
opponente della causale della somma richiesta, senza curare di verificare se, sulla base dello
stesso verbale, costituente parte integrante della motivazione del provvedimento sanzionatorio,
quest’ultimo potesse ritenersi congruamente motivato, tenuto peraltro conto della specificità
della contestazione. Del resto PA.P.O. fin dalle prime difese ha contestato di dovere
restituire le somme percepite deducendo questioni nel merito dell’ingiunzione, come la
duplicazione con altra ingiunzione emessa il 7.5.2002 e notificata il 18.5.2002.
Va rilevato in proposito che nella parte motiva della sentenza impugnata si dà atto che la
nullità dell’ordinanza ingiunzione dell’A.G.E.A. viene dichiarata per difetto di
motivazione della stessa, pur riconoscendosi svolte dalla resistente difese nel merito,
criticandone la sufficienza e la congruità.

Il secondo motivo — con il quale la ricorrente denuncia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 3 RD. n. 639 del 1910, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115, 116 e
183, comma 6, c.p.c. per non avere la corte di merito ammesso le prove articolate dalla stessa
formulate già in primo grado — appare assorbito dall’accoglimento del primo motivo, avendo
il giudice del gravame superato la questione pronunciando la nullità dell’ingiunzione per
difetto di motivazione.
Conclusivamente si propone l’accoglimento del ricorso perché il giudice dovrebbe
verificare se, in base al richiamo agli atti dei procedimento istruttorio contenenti gli elementi
Ric. 2012 n. 06543 sez. M2 – ud. 14-01-2015
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ordinanza – ingiunzione al processo verbale di accertamento degli addebiti mossi – che, come

necessari al controllo giurisdizionale del provvedimento stesso, tra cui rilievo dominante
assume il verbale di accertamento delle infrazioni dal quale emergono, di regola, le ragioni e
gli elementi che consentono al privato di opporsi alla sanzione dinanzi all’autorità
giudiziaria, l’ordinanza impugnata possa ritenersi sufficientemente motivata.”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, nei

Collegio e conseguentemente va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito
il secondo; la decisione impugnata va cassata in relazione al motivo accolto,
con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di Roma, affinché provveda
all’accertamento demandato da questa Corte, nonché al regolamento delle
spese processuali relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la
sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese
del giudizio di Cassazione, a diversa Sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 14
gennaio 2015.

confronti della quale non sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal

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