Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8801 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. II, 30/03/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 30/03/2021), n.8801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19621/2019 proposto da:

P.P., rappresentato e difeso dall’avv. ALESSANDRA BARBERO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 10/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/01/2021 dal Consigliere e Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Dalla narrativa della sentenza impugnata si apprende che P.P. proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Torino, avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda, questi deduceva di aver lasciato la Nigeria perchè falsamente accusato, per vendetta contro il padre, di aver violentato la figlia dodicenne dell’ex capo di quest’ultimo, e che per tali fatti era in corso un processo a suo carico.

Il Tribunale rigettava la domanda con Decreto n. 3101 del 10.5.2019, ritenendo il racconto del richiedente non verosimile in quanto scarno, non circostanziato e contraddittorio.

Avverso tale provvedimento il richiedente propone ricorso affidato a un unico motivo. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è inammissibile per carente esposizione sommaria di fatti, poichè nè i pochi righi che precedono l’illustrazione dell’unico motivo, nè quest’ultimo contengono una sola parola sulla vicenda personale del richiedente, di cui a stento si apprende la provenienza dalla Nigeria.

Nè ha rilievo alcuno la circostanza che i termini della fattispecie processuale si possano ricavare dalla narrativa della sentenza impugnata, poichè i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (v. n. 29093/18, che in materia tributaria ha dichiarato inammissibile il ricorso che non aveva riportato, nemmeno sinteticamente, la motivazione dell’avviso di accertamento, nè quella degli atti istruttori sui quali l’atto impugnato in primo grado si fondava).

2. – Nulla per le spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

3. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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