Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8801 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. I, 05/04/2017, (ud. 25/10/2016, dep.05/04/2017),  n. 8801

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 9379/2012 R.G. proposto da:

INDUSTRIA CALCE CASERTANA S.R.L. (p. IVA (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore unico rag. V.G., rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

Iannuccilli Pasquale, con domicilio eletto in Roma, via Lima n. 7,

presso il suo studio;

– ricorrente –

contro

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO “S. VINCENZO DE’ PAOLI” (c.f.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante, rappresentata e

difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’Avv.

Michele Lima (c.f. (OMISSIS)) e dall’Avv. Mauro Stella, con

domicilio eletto in Roma, via Trionfale n. 21, presso lo studio di

quest’ultimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4577/2011

depositata il 16 febbraio 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 ottobre 2016

dal Consigliere De Chiara Carlo;

udito per la ricorrente l’Avv. Pasquale IANNUCCILLI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale CAPASSO Lucio, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del

ricorso per quanto di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nella causa introdotta dall’Industria Calce Casertana s.r.l. nei confronti della Banca di Credito Cooperativo San Vincenzo dè Paoli di Casagiove per il recupero di somme illegittimamente addebitate in conto corrente all’attrice, il Tribunale di S.M. Capua Vetere – Sezione distaccata di Caserta determinò, in particolare, gli interessi secondo il tasso legale ritenendo nulla, per genericità, la clausola che prevedeva un tasso superiore.

2. La Corte d’appello di Napoli, adita con gravame della banca, ha invece escluso la nullità della clausola. Premesso che nel modulo contrattuale a stampa era prevista la determinazione degli interessi secondo il tasso ufficiale di sconto maggiorato di uno spread, la cui misura tuttavia non veniva indicata essendo nel modulo rimasto in bianco il relativo spazio, la Corte ha ritenuto che ciò esprimesse la volontà delle parti di parametrare, legittimamente, il tasso di interesse al solo tasso ufficiale di sconto senza alcuna maggiorazione. Che, poi, la banca in concreto avesse violato anche detto tasso, onde avrebbe dovuto comunque restituire la differenza, era questione che la cliente non poteva porre nel giudizio in corso, sostanziandosi in una domanda nuova perchè diversa, per causa petendi, da quella originariamente introdotta, basata sulla nullità della clausola di interessi.

3. L’Industria Calce Casertana s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, illustrati anche con memoria.

La banca intimata ha resistito con controricorso.

4. Il Collegio ha deliberato che la presente sentenza sia motivata in forma semplificata, non ponendosi questioni rilevanti ai fini dell’esercizio della funzione nomofilattica della Corte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè la ricorrente pretende, in definitiva, di attribuire al mancato riempimento dello spazio relativo alla misura dello spread un significato diverso dalla volontà di non applicare alcuno spread, come accertato, in punto di fatto, dai giudici di appello.

2. Il secondo motivo è infondato perchè, a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente, tra le domande di ripetizione per nullità della clausola di interessi ultralegali e per violazione del tasso di interessi contrattualmente stabilito non vi è identità, essendo le rispettive causae petendi basate su fatti costitutivi diversi: l’indeterminatezza del tasso ultralegale nell’un caso, la violazione del tasso convenzionale nell’altro.

3. Il ricorso va in conclusione respinto.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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