Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8800 del 30/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8800 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA

p RDINANZA
sul ricorso 6412-2012 proposto da:
MINISTERO DELLE POLMCHE AGRICOLE ALIMENTARI E
FORESTALI 97099470581, in persona del Ministro in carica pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

DI COSTANZO RAFFAELE;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1018/2011 della CORTE D’APPELLO di
GENOVA del 5/10/2011, depositata il 19/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

Data pubblicazione: 30/04/2015

CONSIDERATO IN FATTO
Raffaele DI COSTANZO proponeva opposizione ex art. 22 L 689/81,
dinanzi al Tribunale di Imperia, avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 96/2007
emessa il 18.62007, con la quale l’Ispettorato Centrale per il Controllo della
qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero della Politiche Agricole
era legale rappresentante), la sanzione amministrativa di €. 14.911.368,00, per
la violazione di cui agli artt. 5 e 8 della legge n. 1407 del 1960, a seguito di
accertamento di sottoposizione a processi di blanda raffinazione complessivi
kg. 1.444.882 di olio di oliva lampante proveniente dalla Spagna, definito olio
di oliva vergine sui documenti commerciali e poi rivenduto come olio di oliva
vergine o olio di oliva extravergine, anziché come olio raffinato, deducendone
la nullità per non essere stato dato seguito alla sua richiesta di audizione
personale ai sensi dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981.
Il Tribunale adito, nella resistenza dell’Amministrazione intimante, accoglieva
l’opposizione e per l’effetto annullava l’ordinanza ingiunzione condividendo il

motivo di opposizione, decisione che veniva confermata anche dalla Corte di
appello di Genova, con la sentenza n. 1810 depositata il 19.10.2011, investita
del gravame della decisione del giudice di primo grado dal Ministero
ingiungente.
Per la cassazione di detta ultima sentenza ha proposto ricorso, deducendo due
motivi, lo stesso Ministero.
La parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla
relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Con i due motivi addotti a
Ric. 2012 n. 06412 sez. M2 – ud. 14-01-2015
-2-

Alimentari e Forestali gli aveva irrogato, in solido con la GREA s.r.l. (di cui

sostegno del ricorso — violazione dell’art. 18 legge n. 689 del 1981 e vizio di motivazione Mmministrazione lamenta che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che
l’audizione dell’interessato sia condizione di validità delle ordinanze ingiunzioni irrogative
di sanzioni.
Le censure vanno accolte, poiché la tesi del ricorrente è coerente con la costante

orientata nel senso che nel campo delle sanzioni pecuniarie amministrative è applicabile il
principio secondo cui «in tema di ordinanza-ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni
amministrative emessa in esito al ricorso facoltativo al prefetto, ai sensi dell’art. 204 d. lgs.
30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18
legge 24 novembre 1981 n. 689, la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto
richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto,
riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore
che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità
amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale» (Cass. su. 28 gennaio
2010 n.1786).
Conclusivamente si propone l’accoglimento del ricorso perché il giudice dovrebbe
riesaminare la questione alla luce del principio sopra illustrato.”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra sono
condivisi dal Collegio e conseguentemente il ricorso va accolto, la decisione
impugnata cassata, con rinvio a diversa Sezione della Corte di appello di
Genova, affinché provveda al riesame della questione facendo applicazione
del principio sopra richiamato, nonché al regolamento delle spese processuali
relative al presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2012 n. 06412 sez. M2 – ud. 14-01-2015
-3-

giurisprudenza di questa Corte – da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi – la quale è

La Corte, accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche
per le spese del giudizio di Cassazione, a diversa Sezione della Corte di appello
di Genova.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2^ Sezione Civile, il 14

gennaio 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA