Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8800 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. II, 30/03/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 30/03/2021), n.8800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19970/2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARESE 46,

presso lo studio dell’avvocato FABIO BUCCI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA

PROTEZIONE INTERNAZIONALE ROMA;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/01/2021 dal Consigliere e Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

M.S., cittadino (OMISSIS), ricorreva innanzi al Tribunale di Roma avverso il diniego da parte della locale Commissione territoriale della protezione internazionale o umanitaria.

La domanda era respinta dal Tribunale.

Avverso tale provvedimento il richiedente propone ricorso per cassazione.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Il ricorrente non risulta aver depositato copia autentica del provvedimento impugnato, di cui il ricorso neppure specifica la data di emissione.

2. – L’impugnazione è, altresì, inammissibile, poichè preliminarmente basata sulla richiesta di rimessione in termini per la sua proposizione, adducendo a causa maggiore il mutamento di difesa (il primo difensore non essendo patrocinante in cassazione), il difetto di coordinamento tra i due professionisti e difficoltà di comprensione linguistico-culturale del richiedente.

Istanza, quest’ultima, palesemente inaccoglibile, atteso che l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà (cfr. n. 27726/20, che ha escluso che integrassero forza maggiore le circostanze indicate come impeditive del rispetto del termine di impugnazione, attinenti al contesto esistenziale del cittadino straniero, che aveva richiesto la protezione internazionale e che non conosceva la lingua italiana, evidenziando che quest’ultimo era tenuto ad informarsi tempestivamente dell’esito della domanda presso il difensore che lo aveva assistito, senza l’intermediazione della struttura ospitante).

3. – Nel concorso tra improcedibilità e inammissibilità prevale la prima declaratoria.

4. – Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva del Ministero.

5. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile. Sussistono le condizioni processuali per il raddoppio, a carico della parte ricorrente, del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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