Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8800 del 05/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 05/04/2017, (ud. 30/09/2016, dep.05/04/2017),  n. 8800

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 29342/2015 R.G. proposto da:

M.G. rappresentato e difeso dall’avv. Maria Martignetti, con

domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Appiano, n. 40;

– ricorrente –

contro

R.R.C. rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaella

Carugno Cuccio e Carlo Srubek Tomassy, elettivamente domiciliata

presso il loro studio in Roma, via Caio Mario, n. 27;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, n. 3061/2015,

depositata in data 18 maggio 2015.

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 30 settembre

2016 dal consigliere Dott. CAMPANILE Pietro;

sentito per il ricorrente l’avv. Martignetti;

sentito per la controricorrente l’avv. Srubek Tomassy;

udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

Dott.ssa Ceroni Francesca, che ha concluso per il rigetto del

ricorso

con condanna del sig. M.G. al pagamento della somma ritenuta

di ragione.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la corte di appello di Roma ha rigettato la domanda proposta dal sig. M.G. nei confronti della sig.ra R.R.C., relativa al riconoscimento dell’efficacia nello Stato italiano della pronuncia emessa in data 6 aprile 2011 dal Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio, con la quale era stata dichiarata la nullità – per incapacità dell’uomo, per cause di natura psichica, di assumerne gli obblighi essenziali – del matrimonio dagli stessi contratto, con il rito concordatario, in (OMISSIS).

1.1 – La Corte territoriale, richiamata l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sul punto, ha osservato che doveva trovare applicazione l’orientamento fondato sulla contrarietà all’ordine pubblico della recisione di un vincolo coniugale caratterizzato da una lunga convivenza, protrattasi nella specie per trentasei anni.

1.2 – La sussistenza di un matrimonio-rapporto meritevole di tutela è stata affermata sulla base delle caratteristiche della suddetta convivenza, caratterizzata – sulla base della valutazione del materiale probatorio acquisito – da reciproco affetto, consuetudine di vita, interessi comuni, riconoscibilità esteriore, comune responsabilità genitoriale, nonchè intense relazioni familiari estese ai discendenti.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione il sig. M. propone ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria, cui la sig.ra R. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Deve in primo luogo rilevarsi che il ricorso non risulta notificato al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Roma.

Soccorre al riguardo il principio, affermato dalla prevalente dottrina, secondo cui il potere di impugnazione del pubblico ministero è escluso quando la sentenza abbia accolto le conclusioni prese dallo stesso.

Si osserva in proposito che il presupposto indefettibile dell’impugnazione è la difformità della pronuncia dalle conclusioni formulate dalle parti, essendo a tal fine irrilevanti sia la struttura del soggetto sia la sua peculiare legittimazione ad causam. Tale orientamento trova positivo riscontro nella giurisprudenza di questa Corte, che, con riferimento ai casi di intervento obbligatorio del P.M., ha costantemente affermato che la notifica del ricorso per cassazione al P.G. presso la corte d’appello è finalizzata a consentire l’esercizio dell’impugnazione, precisando che la sua omissione non comporta alcuna conseguenza nei confronti di tale organo, e non è causa di inammissibilità, quando il provvedimento impugnato sia conforme alle sue conclusioni, poichè l’interesse ad impugnare, in ragione del quale dovrebbe farsi luogo ad integrazione del contraddittorio, è costituito dalla soccombenza, mentre il controllo sulla legittimità della decisione è assicurato dall’intervento del P.G. presso la Corte di cassazione (Cass., 21 maggio 2014, n. 11211; Cass., 5 marzo 2008, n. 5953; Cass., 28 febbraio 2007, n. 4764).

1.1 Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione, degli artt. 2 e 8 dell’accordo fra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984, nonchè del punto 4 lett. B) del Protocollo addizionale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente sostiene che la corte territoriale avrebbe illegittimamente rielaborato le risultanze del processo canonico.

1.2. Con il secondo mezzo si afferma che, in violazione della L. n. 121 del 1985, art. 8, della L. n. 218 del 1995, art. 64, dell’art. 797 c.p.c. e degli artt. 120, 121, 123 e 428 c.c. e dell’art. 29 Cost., la Corte di appello avrebbe erroneamente applicato alla decisione canonica delibanda, inerente alla nullità del matrimonio a causa del vizio del consenso, per incapacità psichica da parte dell’uomo, i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota decisione del 17 luglio 2014, n. 16739.

1.3. Con la terza censura la violazione delle norme sopra indicate viene prospettata in riferimento alla specificità del vizio psichico in base al quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio da parte del giudice ecclesiastico: l’analogia fra l’incapacità di assumere gli oneri essenziali del rapporto e l’incapacità di intendere e di volere posta a fondamento dell’art. 120 c.c. comporterebbe l’inapplicabilità del principio secondo cui un congruo periodo di convivenza, non inferiore al triennio, comporterebbe accettazione del rapporto e, quindi, la sanatoria di quel vizio che inficiava l’atto di matrimonio. Si sostiene, a tale riguardo, che nell’ordinamento italiano, in forza del citato art. 120 c.c., l’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno, a far tempo dal recupero, da parte del coniuge incapace, delle proprie facoltà mentali: tale recupero, da parte del ricorrente, non sarebbe mai avvenuto.

1.4. Con il quarto motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame del fatto decisivo inerente alla insussistenza di una vera convivenza fra le parti.

2. Le censure esposte, da esaminarsi congiuntamente, in quanto intimamente correlate, sono in parte inammissibili, ed in parte infondate.

3. Premesso, invero, che si impone la necessità di ricercare e indicare la “ragione più liquida” (Cass. Sez. U., 18 novembre 2015, n. 23542; Cass., Sez. U., 8 maggio 2014, n. 9936), deve constatarsi che la sentenza impugnata si fonda su un’unica ratio decidendi, incentrata sulla lunga protrazione della convivenza fra i coniugi, come tale ostativa, per contrarietà all’ordine pubblico, al riconoscimento della sentenza ecclesiastica.

4. Il contrasto relativo all’esistenza di un limite di ordine pubblico alla declaratoria di efficacia delle sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici in merito alla nullità, secondo l’ordinamento canonico, dei matrimoni celebrati con il rito c.d. concordatario, limite costituito dalla necessità di tutela del c.d. “matrimonio – rapporto”, connotato da una congrua convivenza matrimoniale, è stato risolto dalle Sezioni Unite di questa Corte con le decisioni nn. 16379 e 16380 del 17 luglio 2014, con le quali si è in primo luogo osservato che il “matrimonio – rapporto”, al quale va ricondotta la situazione giuridica “convivenza fra i coniugi” o “come coniugi”, trova un solido fondamento “nella Costituzione, nelle Carte Europee dei diritti e nella legislazione italiana”, in maniera tale da costituire la rappresentazione “di molteplici aspetti e dimensioni dello svolgimento della vita matrimoniale, che si traducono, sul piano rilevante per il diritto, in diritti, doveri, responsabilità”.

4.1. In tale quadro la convivenza fra i coniugi costituisce elemento essenziale, che lo connota “in maniera determinante”; anche alla luce di significativi interventi della Corte costituzionale, della Corte EDU e della Corte di giustizia UE, il complesso dei diritti, dei doveri, delle aspettative correlati, in maniera autonoma, al rapporto matrimoniale rappresentano una situazione giuridica che. “in quanto regolata da disposizioni costituzionali, convenzionali ed ordinarie, è perciò tutelata da norme di ordine pubblico italiano, secondo il disposto di cui all’art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7”.

4.2. Le Sezioni Unite hanno altresì specificato i caratteri che deve assumere, per i fini che qui interessano, la convivenza coniugale, sotto il profilo della riconoscibilità dall’esterno – attraverso fatti e comportamenti che vi corrispondano in modo non equivoco, nonchè della stabilità – individuando, sulla base di specifici riferimenti normativi (L. n. 184 del 1983, art. 6, commi 1 e 4) una durata minima di tre anni.

4.3. E’ stato poi rilevato che il suddetto limite di ordine pubblico opera in presenza di qualsiasi vizio genetico posto a fondamento della decisione ecclesiastica di nullità e che la convivenza triennale “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un’eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio, nè opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.

4.4. Si è quindi ulteriormente precisato, distinguendo opportunamente le varie ipotesi, che detto limite non può operare in presenza di domanda di delibazione presentata congiuntamente dalla parti e che, nel caso di domanda proposta da uno solo dei coniugi, “l’altro – che intenda opporsi alla domanda, eccependo il limite d’ordine pubblico costituito dalla “convivenza coniugale”.. – ha l’onere, a pena di decadenza, ai sensi dell’art. 167 c.p.c., commi 1 e 2, (si veda l’art. 343 c.p.c., comma 1): 1) di sollevare tale eccezione nella comparsa di risposta; 2) di allegare i fatti specifici e gli specifici comportamenti dei coniugi, successivi alla celebrazione del matrimonio, sui quali l’eccezione medesima si fonda, anche mediante la puntuale indicazione di atti del processo canonico e di pertinenti elementi che già emergano dalla sentenza delibanda; 3) di dedurre i mezzi di prova, anche presuntiva, idonei a dimostrare la sussistenza di detta “convivenza coniugale”, restando ovviamente salvi i diritti di prova della controparte ed i poteri di controllo del giudice della delibazione quanto alla rilevanza ed alla ammissibilità dei mezzi di prova”.

In proposito il Collegio condivide il richiamo alla compresenza di “dati oggettivi”, strettamente connessi ad “una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari”. Il limite d’ordine pubblico ostativo alla delibazione non scaturisce immediatamente da una precisa disposizione, ma deve trarsi da una situazione giuridica complessa – la convivenza coniugale, appunto – caratterizzata essenzialmente da circostanze oggettive esteriormente riconoscibili e, quindi, allegabili e dimostrabili in giudizio.

5. La sentenza impugnata è conforme ai principi sopra richiamati, che il Collegio condivide ad ai quali, anzi, intende dare continuità.

6. I temi che il ricorso propone sono sostanzialmente due: la compatibilità fra i principi affermati dalle Sezioni Unite nelle decisioni sopra indicate e la natura del vizio – ritenuto assimilabile all’art. 120 c.p.c. – che ha condotto alla declaratoria di nullità del vincolo in sede ecclesiastica e – in caso di risposta positiva a detto quesito – la corretta riconduzione, sotto il profilo motivazionale, delle risultanze probatorie in una convivenza coniugale effettiva, come tale ostativa alla delibazione.

7. Quanto al primo profilo deve innanzitutto rilevarsi (rimanendo il primo motivo assorbito) la novità della questione, che non risulta affrontata nella sentenza impugnata, nè proposta dalle parti in sede di merito. Com’è noto, si ha questione nuova, come tale preclusa nel giudizio di cassazione, ogni volta che la parte ricorrente ponga, a base della sua censura, la violazione di una norma di diritto non invocata davanti ai giudici di merito e si richiami, per sostenerne l’applicabilità, ad elementi di fatto non dedotti nelle precedenti fasi del giudizio (Cass., 9 luglio 2013, n. 17041; Cass. 30 marzo 2007, n. 7981; Cass., 27 novembre 1999, n. 13256; Cass., 13 febbraio 1996, n. 1084).

7.1. Per mera completezza di esposizione vale bene rilevare come le stesse Sezioni Unite abbiano affermato, ai fini dell’applicazione del limite di ordine pubblico in esame, l’impossibilità di distinguere tra i vizi genetici comportanti la nullità del matrimonio, accertati e dichiarati secondo il diritto canonico.

8. Il thema decidendum è quindi incentrato sulla ricorrenza o meno di una convivenza fra i coniugi ostativa al riconoscimento della sentenza ecclesiastica; tema proposto con la quarta censura, formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Le Sezioni unite di questa Corte, nella nota decisione n. 8053 del 2014, hanno affermato: “La riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

Ne consegue che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito, non essendo riconducibile nè nel paradigma del n. 5, nè in quello del n. 4, non trova di per sè alcun diretto referente normativo nel catalogo dei vizi denunciabili con il ricorso per cassazione.

8.1. Nel caso di specie la Corte di appello ha esaminato in maniera adeguata l’eccezione proposta dalla R. in merito all’incompatibilità della decisione ecclesiastica con l’ordine pubblico, affermando, sulla base di specifiche risultanze (la sentenza emessa nell’ambito del giudizio di separazione giudiziale, la corrispondenza intercorsa tra l’attore e la convenuta e anche fra l’attore e la nipote Delfina, le riproduzioni fotografiche riguardanti momenti di vita familiare, le disposizioni patrimoniali finalizzate ai bisogni della famiglia), che “tra i coniugi si è realizzata una convivenza per oltre 36 anni (dal marzo 1969 all’anno 2006) caratterizzata da reciproco affetto, consuetudine di vita, interessi economici comuni, riconoscibilità esteriore in una vita di intensi contatti sociali connessi all’attività del M., comune responsabilità genitoriale, intense relazioni familiari estese ai discendenti”.

Sulla base di tale ricostruzione, insindacabile in questa sede per le indicate ragioni, la corte distrettuale ha correttamente applicato i principi affermati da questa Corte, rilevando che “una tale convivenza, espressione di una perdurante volontà rafforzata di vivere insieme in un nucleo caratterizzato da diritti e doveri, alla quale è collegabile la piena accettazione del rapporto matrimoniale, ha avuto capacità sanante di eventuali vizi genetici del matrimonio atto”.

9. Le spese seguono la soccombenza. Non può pronunciarsi condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, in quanto i temi proposti, con particolare riferimento ai rapporti fra decadenza ex art. 120 e accettazione dei vizi genetici dell’atto di matrimonio, al di là delle ragioni processuali ostativi al loro esame, non risultano privi di spessore e non evidenziano, quindi, la ricorrenza dei presupposti di natura soggettiva richiesti per l’applicazione di detta norma.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.200,00, di cui 200,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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