Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 880 del 17/01/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 880 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: ARMANO ULIANA

SENTENZA

sul ricorso 9189-2010 proposto da:
GRESTA DONATELLA GRSDTL51H58B496F,

GERVASI

ENZO

GRVNZE52E03B496R, elettivamente domiciliati in ROMA,

U

VIA FLAMINIA 357, presso lo studio dell’avvocato
MENNELLA LUCIANO, che li rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrenti –

2013
1974

contro

DE ANGELIS ALESSANDRA DNGLSN60E62H5OMO,

MORELLI

VALERIA MRLVLR26H62H501K, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 399, presso lo studio

1

Data pubblicazione: 17/01/2014

dell’avvocato CECCHI CARLO, che li rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– controricorrenti nonchè contro

ENEL SPA;

avverso la sentenza n. 3825/2009 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 05/10/2009, R.G.N. 4315/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/10/2013 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;
udito l’Avvocato LUCIANO MENNELLA;
udito l’Avvocato CARLO CECCHI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del ricorso,

2

– intimati –

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 28 agosto 1986 Romolo Gresta ha
convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma Valeria Morelli ed
Alessandra De Angelis, proprietarie di un fondo posto a livello superiore
rispetto al fondo di sua proprietà , chiedendone la condanna al
risarcimento dei danni derivati dal crollo di un muro costruito dal dante
, causa delle convenute, signor Paolino De Angelis, lungo la linea di confine

sostenuto che il dislivello tra le due proprietà era stato determinato o
comunque fortemente alterato dall’attore all’atto della realizzazione del
proprio immobile ed hanno chiesto il preventivo accertamento della linea
di confine e in via riconvenzionale la condanna dell’attore alla
ricostruzione del muro.
Enzo Gervasi ha avanzato analoga domanda risarcitoria in relazione ai
danni derivati alla roulotte di sua proprietà parcheggiata a ridosso del
muro crollato.
Il Tribunale ha rigettato le domande ed ha dichiarato fattore Gresta
\.r

obbligato a ricostruire il muro crollato a confine con il sovrastante fondo
De Angelis per aver egli modificato il naturale declivio del terreno; ha
peraltro individuato la linea di confine nell’ambito della proprietà delle
convenute, secondo le indicazioni del consulente tecnico d’ufficio.
Donatella Gresta, quale erede dell’originario attore, ed Enzo Gervasi,
hanno proposto appello.
La Corte di appello di Roma ha accolto l’impugnazione condannando le
appellate al risarcimento del danno , sul rilievo che il muro era stato
edificato d’accordo tra i proprietari dei due fondi e che le cause del
crollo dovevano addebitarsi ad entrambi, con la conseguenza che le
appellate erano tenute al risarcimento dei danni subiti dalla Gresta nei
limiti della metà, e per l’intero, in favore del Gervasi, salvo il diritto di
regresso; ha invece disatteso le doglianze relative alla definizione dei
confini, stante il difetto di “un’argomentata contestazione delle risultanze
della consulenza tecnica, recepite dal giudice in sentenza”.
A seguito dei ricorsi proposti da entrambe le parti, la Corte di cassazione
ha cassato la predetta pronuncia. In particolare,accogliendo le censure
V
formulate dai r iorrenti incidentali, signori Gresta e Gervasi, ed inerenti
l’omessa decisione circa la domanda diretta all’accertamento dell’esatto
3

delle due proprietà. Le convenute, nel costituirsi in giudizio, hanno

confine tra i due fondi,con assorbimento del ricorso principale De AngelisMorelli ,ha rimesso la causa dinanzi al giudice del rinvio anche per la
regolamentazione delle spese.
Riassunto il giudizio, la Corte di appello di Roma ,con sentenza del 5-102009, ha rftsinto l’appello di Gresta e Gervasi confermando la sentenza di
primo grado.
Propongono ricorso Donatella Gresta ed Enzo Gervasi con tre motivi

Resistono Valeria Morelli ed Alessandra De Angelis

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia ex art.360 n.3 violazione e
falsa applicazione dell’art.384 c.p.c con riferimento ai contenuti ed alle
prescrizioni della sentenza di cassazione con rinvio ex art.360 n.3.
I ricorrenti deducono che la sentenza di cassazione con rinvio ha
censurato la statuizione dei giudici di appello sulla ritenuta irrilevanza di
qualsiasi indagine in ordine alla proprietà del muro.I giudici di legittimità
avevano evidenziato che tali punti, sui quali vi era stato un preciso
accertamento da parte del primo giudice, costituivano oggetto di uno
specifico mezzo di impugnazione ed apparivano preliminari ai fini delle
pronunce da adottare.
2.Secondo i ricorrenti l’errore commesso dal giudice del rinvio era
stato quello di non tenere in debito conto le indicazioni del giudice di
legittimità . Il giudice del rinvio avrebbe dovuto procedere alli
accertamento dei confini cosi come era stato disposto dal giudice
rescindente, il quale sul punto aveva puntualmente osservato che
erano mancati gli accertamenti richiesti alla luce della”
giurisprudenza in materia di muro fra fondi a dislivello/riportata in
sentenza,lasciando evidentemente intendere che quelli si palesavano
necessari al fine di dirimere la controversia altrimenti (allo stato di
quegli atti, cioe delle CTU acquisite) non in grado di fornire risposta ai
quesiti che si erano posti.
3.11 motivo è infondato.
4
Nella sentenza di cassazione è stabilito che i giudici di rivio avrebbero
dovuto valutare il motivo di appello avente ad oggetto l’ &ertamento
4

illustrati da succesiva memoria.

dei confini fra i due fondi , con conseguente determinazione della
proprietà del muro , motivo il cui esame era stato omesso dai giudici
di appello perchè ritenuto irrilevante.
La parola usata “accertamento” ha il chiaro significato di
accertamento giuridico ,vale a dire statuizione sul confine e sulla
proprietà del muro crollato ,come si rileva dall’insieme della
motivazione della sentenza.
alcuna valutazione sulla

insufficienza delle consulenze svolte nelle fasi di merito,né alcun invito al
giudice di rinvio a disporre nuovi accertamenti tecnici.
4.11 giudice di rinvio ha rispettato compiutamente le disposizione della
cassazione ,delibando sul motivo di appello relativo alla domanda di
accertamento del confine, confermando sul punto la decisione del primo
giudice, secondo il quale il muro di confine era stato realizzato d’accordo
dai confinanti lunga la presunta linea di confine,ma in realtà sul terreno di
proprietà di Valeria Morelli ed Alessandra De Angelis, con caratteristiche
tecniche e costruttive del tutto inadeguate rispetto alla funzione di
contenimento alla quale in realtà doveva essere preposto a seguito delle
opere di sbancamento eseguite dal proprietario del fondo sottostante.
5.Con il secondo motivo si denunzia vioazione e falsa applicazione
dell’art.132.n.4 c.p.c per contraddittorietà ed illogicità della motivazione
ex art.360 n.5 c.p.c
Sostengono i ricorrenti che la Corte di appello in sede di rinvio ha fatto
discendere la pronuncia di rigetto della loro domanda risarcitoria dalla
mancata impugnazione di un punto specifico della sentenza di primo
grado.
La mancanza di impugnazione avrebbe dovuto comportare la decadenza
dell’appello per mancata impugnazione sul punto,ma non il rigetto della
domanda.
6.Con il terzo motivo si denunzia violazione dell’art.112 c.p.c per omessa
decisione su un punto decisivo della controversia ex art.360.4 c.p.c..
Sostengono i ricorrenti che erroneamente il giudice di appello ha ritenuto
che non era stata proposta impugnazione in ordine alla statuizione del
giudice di primo grado che aveva ritenuto che il proprietario del fondo
inferiore aveva modificato il dislivello naturale fra i due fondi e che per
tale ragione era a suo carico l’obbligo di manutenzione dello stesso.
5

Nella sentenza di cassazione non vi è

7.Sostengono che , a prescindere dal letterale tenore dell’atto di
appello,le conclusioni che in esso erano state riportate puntualizzavano
la domanda di risarcimento indipendentemente dalla fonte
dell’obbligazione sulla quale si sarebbe potuta fondare di tal chè gli
appellanti non avevano altra necessità se non quella di ribadire la
richiesta risarcitoria che postulava per il suo
accoglimento,indifferentemente dalla responsabilità concorrenziale o

8.1 due motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione
logico- giudiridica te sono inforydati
I giudici di appello in sede di rinvio hanno affermato chela fattispecie
prevista dall’art. 887 cod. civ. (a norma del quale nei fondi a dislivello
negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero
le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle
fondamenta fino all’altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello
tra i due fondi sia di origine naturale. Se il dislivello, invece, è stato
causato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile
+ostruzione di un muro di sostegno, l’obbligo dea relativa
conservazione incombe a quest’ultimo” (Cass. 21 febbraio 2007, n. 4031;
435
Cass. 17 marzo 20, n. 5762; ecc.).
9.Hanno proseguito con il rilievo che in questo quadro appare assorbente
la considerazione che parte appellante non ha formulato specifici motivi
di gravame in ordine alla tesi sostenuta dal giudice di primo grado e
chiaramente esposta a pag. 7 della motivazione della sentenza, secondo
cui il fatto che dovesse considerarsi accertato che il muro crollato era
ubicato nella proprietà De Angelis non escludeva che l’obbligo di
costruzione e manutenzione ricadesse per intero sul proprietario del fondo
sottostante; è chiaro che la questione della proprietà del muro era
suscettibile di comportare diverse conclusioni, ma la rilevata assenza di
specifici motivi di gravame in ordine all’assunto esposto dal tribunale,
secondo cui l’obbligo di manutenzione del muro compete in ogni caso ed
in via esclusiva a carico del soggetto che ha dato luogo alla modificazione
del dislivello, preclude l’accoglimento dell’impugnazione.
10.Dall’atto di appello e dalla conclusioni ivi contenute, come riportate
anche in ricorino , risulta che , come affermato dai giudici in sede di
rinvio , non è stata impugnata adeguatamente la statuizione del giudice
6

esclusiva della controprati.

di primo grado che ha escluso l’applicabilità dell’art.887 cod. civ. a causa
dell’alterazione del dislivello naturale ad opera del proprietario del fondo
sottostante, per cui l’obbligo di manutenzione del muro è stata posta a
carico del proprietario del fondo sottostante che ha dato causa al
dislivello.
11.Non era sufficiente per gli appellanti ribadire solo la richiesta di
risarcimento del danno, ma l’obbligo della specificità dei motivi di

nucleo fondamentale della decisione di rigetto della domanda di
risarcimento del danno,
12.11 giudice di appello non aveva l’obbligo di pronunciare la decadenza
dall’impugnazione in quanto l’atto di appello era compiutamente
formulato in relazione alla questione dell’ accertamento del confine e
della proprietà del muro.
La parte che impugna la decisione è libera di effettuare la scelta dei punti
da devolvere al giudice superiore, con esclusione di quelli che ritiene
irrilevanti.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali liquidate in euro 2.200,00 di cui euro 200,00 per spese, oltre
accessori come per legge.

/

impugnazione imponeva di devolvere al giudice di appello l’esame del

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