Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 880 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/01/2017),  n. 880

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2063-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FRANCESCO D’ANGELO giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– intimata –

avverso la sentenza n. 511/1/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 07/10/2013, depositata il 14/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito l’Avvocato FRANCESCO D’ANGELO, difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale, che chiede il rigetto del ricorso principale

e l’accoglimento dell’incidentale.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle entrate e il dott. F.G. ricorrono rispettivamente in via principale e incidentale – per la cassazione della sentenza della CTR-Campania del 14 ottobre 2013 nelle parti in cui riconosce al contribuente, medico di base convenzionato col SSN, il rimborso dell’IRAP versata per l’anno d’imposta 2007 e lo nega per il 2008.

Col ricorso principale l’Agenzia delle entrate erroneamente censura – per violazioni di norme di diritto (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, 3; art. 2697 c.c.; D.Lgs. n. 546 del 1992) e collegati vizi motivazionali – la sentenza d’appello laddove stima l’attività del contribuente priva del requisito dell’autonoma organizzazione per essere correlata col SSN ed essere stata espletata nel 2007, con minime attrezzature, modeste spese globali e ridotto ausilio di personale.

La decisione del giudice regionale è centrata essenzialmente su principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 9451 del 10/05/2016 (Rv. 639529) laddove si afferma che, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive.

Dalla lettura combinata della sentenza d’appello e del ricorso principale emerge che nella specie il thema decidendum riguarda l’utilizzo di una segretaria part-time con un costo di 1.830 Euro, spese per lo studio medico con un esborso di 5.088 Euro e altre spese per circa 18 mila Euro. Il che esclude che i parametri indicati dalle sezioni unite del 2016 possano dirsi superati, in punto di diritto, e che sia stata denunciata dalla difesa erariale la violazione di quel minimo costituzionale attinente all’esistenza della motivazione in sè, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali, essendo oramai esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

Col ricorso incidentale il dott. F.G. esattamente denuncia l’irrilevanza logica e giuridica dell’incremento – dai 1830 Euro del 2007 agli 8390 Euro del 2008 – dei costi per l’unico dipendente con mansioni esecutive. Quella del giudice d’appello è un’anapodittica tesi quantitativa che, non trovando riscontro logico-giuridico nei principi regolativi enunciati dalle sezioni unite, integra la denunciata falsa applicazione di norme di diritto sostanziali (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, 3), in disparte i subordinati rilievi motivazionali che restano assorbiti.

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1, con ordinanza di rigetto del ricorso principale e di accoglimento, anche nel merito (art. 384 c.c.), del ricorso incidentale sulla prima censura (assorbita quella motivazionale) per le annualità 2007-2008.

Le spese processuali possono essere integralmente compensate in ragione del recente consolidamento della giurisprudenza in materia. Non opera a carico dell’Agenzia ricorrente principale il raddoppio del contributo unificato (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il ricorso incidentale limitatamente alla prima censura e dichiara assorbite le altre; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito sul punto, accoglie la domanda del contribuente anche per le annualità 2007-2008; dichiara interamente compensate le spese processuali tra le parti.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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