Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 88 del 04/01/2018

Cassazione civile, sez. lav., 04/01/2018, (ud. 05/10/2017, dep.04/01/2018),  n. 88

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza del 9.11.2011 la Corte di appello di Roma accoglieva l’appello proposto dalle Poste avverso la sentenza resa dal Tribunale di Viterbo che aveva a sua confermato il decreto L. n. 300 del 1970, ex art. 28, emesso dallo stesso Tribunale di dichiarazione di antisindacalità della condotta posta in essere dalle Poste di modifica dell’orario di lavoro senza la consultazione delle Delegazione sindacale e conseguentemente rigettava la domanda.

2. A fondamento della propria decisione la Corte territoriale ha osservato che era stato mal interpretato l’art. 32 del CCNL del 2007 (di cui riportava la formulazione) il cui significato andava valutato alla luce delle previsioni pattizie in relazione alle modifiche apportate ai turni di lavoro di cui all’art. 5 del CCNL: le parti sociali avevano procedimentalizzato il sistema di informazione e consultazione con riferimento ai livelli di contrattazione nazionale, regionale e di unità produttiva per realizzare su ciascun livello un livello di consenso idoneo. Per realizzare tale obiettivo le parti avevano raggiunto uno specifico Accordo operante in caso di nuovi regimi di orario la cui introduzione nell’unità produttiva di riferimento prevedeva l’obbligo di informativa alla Delegazione sindacale cui spettava l’onere, entro i cinque giorni, di provocare – se del caso – la consultazione. La società aveva rispettato l’onere di informazione, ma la Delegazione non si era attivata nel termine previsto per la consultazione. Pertanto non erano state violate le procedure contrattuali e si doveva escludere un comportamento antisindacale datoriale con conseguente rigetto della domanda.

3. Per la cassazione propone ricorso il sig. C.L. per il sindacato UGL, corredato da memoria formulando due motivi.

4. Resistono con controricorso corredato da memoria le Poste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi di lavoro, nonchè la violazione dell’art. 28 L. n. 300/1970, degli artt. 1,2,5 e 32 del CCNL personale non dirigente delle Poste e della norme di interpretazione di cui all’art. 1362 c.c. e ss., degli artt. 115 e 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., per errata valutazione delle risultanze istruttorie e delle prove documentali. Emergeva chiaramente dalle disposizioni contrattuali, di cui la Corte di appello ha offerto un’interpretazione errata peraltro neppure letterale, un obbligo delle Poste di provvedere alla consultazione della Delegazione sindacale o del singolo sindacato, mentre non sussisteva alcun onere di quest’ultimi di chiederla. Non era intervenuto alcun Accordo tra le parti in materia di nuovi orari di lavoro cui dare attuazione. La modifica degli orari e dei turni doveva essere oggetto di contrattazione con chiara violazione dei diritti sindacali accertabile con l’azione di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 28.

Con il secondo motivo si allega l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in ordine all’applicabilità dell’art. 5 CCNL del 2007 posto che per la Corte di appello sarebbe intervenuto un Accordo da attuare, mai in realtà provato.

I due motivi essendo strettamente connessi vanno esaminati congiuntamente ed appaiono infondati.

La Corte di appello ha ritenuto di dover interpretare l’art. 32 del CCNL alla luce di quanto in via generale previsto dall’art. 5 del detto contratto (riprodotto a pag. 21 del ricorso) che recita” in relazione all’art. 1 CCNL le Parti nell’assumere il consenso quale obiettivo ed elemento qualificante a diversi livelli, consentono di adottare un sistema di informazione e consultazione con lo scopo di arricchire in ambito non negoziale i comuni contenuti di conoscenza. Il predetto sistema di informazione e consultazione si articolerà secondo procedure che abbiano luogo con tempi, modalità e contenuti e ai livelli di Direzione aziendale e Rappresentanza dei lavoratori di seguito indicati: livello nazionale… livello regionale… livello di unità produttiva”. Certamente l’art. 32 che stabilisce i doveri di informazione sui turni di lavoro non può che essere coordinato, come affermato del tutto logicamente nella sentenza impugnata, con questa disposizione di ordine generale che disciplina le relazioni sindacali e che riguardo il livello di Unità produttiva stabilisce in caso che i nuovi regimi di orario abbiano già formato oggetto di specifico accordo una mera informativa (pacificamente rispettata) con onere della Delegazione sindacale di formulare entro cinque giorni di richiede un incontro (richiesta pacificamente non avanzata). Per la Corte di appello, essendo intervenuto Accordo tra le parti sociali, era necessaria l’informativa ma non una consultazione vera e propria. Ora tale interpretazione sistematica delle norme contrattuali appare corretta e non violativa dei canoni di interpretazione dei contratti, posto che se era già intervenuto un Accordo che dava concretezza alla procedura generale di cui all’art. 5 l’onere di mera informativa (salvo consultazione su richiesta) sembra quello effettivamente previsto per casi consimili come stabilisce chiaramente l’art. 5 al punto e) e come appare razionale visto che sarebbe superflua una consultazione su una modifica già accettata che potrebbe anche portare a rimettere in gioco convergenze tra le parti sociali una volta realizzate. Sul punto parte ricorrente nella seconda parte del primo motivo e nel secondo motivo avanza la tesi per cui nessun Accordo era in realtà intervenuto tra le parti, sicchè l’art. 5 non poteva portare alla soluzione interpretativa adottata dalla Corte territoriale. Ma non solo la Corte di appello ha accertato che un Accordo era stato raggiunto (la sentenza impugnata sembra dare la circostanza come pacifica) ma lo stesso ricorrente a pag. 37 del ricorso allude ad un Accordo relativo ad alcune modifiche orarie (contestandone l’idoneità, mentre controparte l’ha richiamato nel controricorso giudicandolo pertinente) senza però produrlo o riprodurlo nella sua interezza con chiara violazione dell’art. 369 c.p.c.. Dagli stralci riprodotti a pagg. 35-36-37 del ricorso emergono numerosi riferimenti alla definizione di un Accordo come “verbale di Accordo”, “attuazione del presente Accordo”, “in ossequio all’Accordo”, il che appare coerente con l’accertamento compiuto dalla Corte di appello: pertanto i motivi non dimostrano l’infondatezza dell’accertamento di fatto da parte dei Giudici di appello che hanno ritenuto invece sussistente ed idoneo l’Accordo siglato tra le parti si da legittimare una mera informativa riguardo la modifica degli orari posto che si trattava solo di una fase esecutiva di un Accordo già raggiunto (salvo reazione della Delegazione sindacale che non si è avuta).

Pertanto va rigettato il ricorso. Le spese di lite del giudizio di legittimità – liquidate come al dispositivo – seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrete al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonchè in Euro 4.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2018

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