Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 88 del 04/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 04/01/2017, (ud. 14/10/2016, dep.04/01/2017),  n. 88

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio P. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20267-2012 proposto da:

BIOLEAVES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, IBS ITALIANA S.A.S. DI T.M. E C., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l’avvocato VITTORIO CIROTTI, che

le rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITTORIO MERLO,

STEFANO IGOR CURALLO, giusta procure a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGRONATURA SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, ANTOS S.C. A R.L.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 868/2011 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 09/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per le ricorrenti, l’Avvocato ELISABETTA GASPARINI PICCARO,

con delega avv. CIROTTI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità o in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- Nel giudizio introdotto dalle società IBS Italiana e Bioleaves, il Tribunale di Torino, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta Cooperativa Agronatura, ha accertato la contraffazione e la concorrenza sleale realizzate dalle società attrici, alle quali ha inibito di utilizzare il marchio “Agronatura” per contraddistinguere vari prodotti naturali e derivati e le ha condannate al risarcimento dei danni e al pagamento di una penale.

2.- La Corte d’appello di Torino, con sentenza 9 giugno 2011, ha accolto il gravame delle società attrici limitatamente alla misura del danno ed ha confermato le altre statuizioni. Per quanto ancora interessa, in ordine al profilo della concorrenza sleale, la Corte ha ritenuto che fosse a carico di IBS e Bioleaves, anche per il principio di vicinanza della prova, l’onere di provare la cessazione dell’uso del marchio al venir meno della licenza concessa dalla Cooperativa Agronatura; una volta reperiti i prodotti sul mercato e risalendo ai lotti di appartenenza, le predette società avrebbero potuto dimostrare la data di immissione in commercio dei relativi prodotti ma non lo avevano fatto.

3.- La IBS Italiana e la Bioleaves hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi e illustrati da memoria, notificato alla Cooperativa Agronatura, la quale non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere pronunciato sul motivo di impugnazione concernente l’eccezione di tardiva produzione di documenti da parte della Cooperativa Agronatura, cioè dopo la scadenza dei termini perentori concessi dal primo giudice a norma dell’art. 183 c.p.c..

Il motivo è inammissibile per tre ragioni: in primo luogo perchè aspecifico, facendo generico riferimento a documenti non identificati nel contenuto, con l’effetto che questa Corte non è stata messa in grado di valutarne la rilevanza e decisività; in secondo luogo, esso non coglie la ratio decidendi, avendo i giudici di merito desunto la prova della continuazione dell’uso del marchio da parte di IBS non da prove documentali tardivamente prodotte dalla Cooperativa Agronatura, ma dal mancato assolvimento da parte della IBS dell’onere di provare la cessazione dell’uso del marchio al venir meno della licenza concessa dalla Cooperativa Agronatura; inoltre, se i documenti erano stati tardivamente prodotti in primo grado, ciò non impediva che fossero prodotti in secondo grado (v. Cass. n. 6383/2004) nei limiti in cui ciò era consentito dalla legge processuale vigente.

2.- Il secondo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, e art. 153 c.p.c., per avere tratto la prova dell’esportazione dei prodotti a marchio Agronatura da documenti depositati tardivamente in giudizio, è inammissibile per ragioni analoghe a quelle riguardanti il primo motivo al quale è connesso.

3. Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. per avere posto a loro carico l’onere di dimostrare che la realizzazione e l’immissione nel mercato di prodotti con il marchio contraffatto erano avvenute (legittimamente) quando il contratto di licenza era ancora efficace, anzichè più correttamente a carico della Cooperativa Agronatura l’onere di dimostrare il contrario (cioè che l’immissione sul mercato era avvenuta quando il contratto di licenza era divenuto inefficace); di conseguenza non v’era prova che IBS e Bioleaves avessero apposto il marchio sui prodotti commercializzati.

Il motivo è inammissibile: pur deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c., esso si risolve nella richiesta di un nuovo giudizio di merito attraverso un’autonoma valutazione delle risultanze istruttorie, laddove il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata (Cass., sez. un., n. 8053/2014, n. 7931/2013).

4.- Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., comma 6, e art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per avere tratto la prova della circolazione dei prodotti sul mercato da documenti prodotti tardivamente dalla Cooperativa Agronatura in giudizio.

Il motivo è inammissibile per ragioni analoghe a quelle riguardanti il primo motivo al quale è connesso.

5.- Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 20 c.p.i., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per avere ritenuto confondibile il marchio “Agronatura”, benchè diverso da quello “Agronatura Le valli dei profumi” utilizzato dalla Cooperativa e per avere trascurato la componente figurativa del marchio.

Il motivo è inammissibile: la valutazione circa la confondibilità dei marchi è una quaestio facti che è astrattamente censurabile ex art. 360 c.p.c., n. 5 in presenza di motivazione inadeguata (v., tra le tante, Cass. n. 4405/2006) e, nella specie, è prospettata una valutazione della predetta questione in senso difforme da quella operata dai giudici di merito, senza lo svolgimento di argomentate critiche alla completezza e logicità della motivazione.

6.- Con il sesto motivo le ricorrenti denunciano violazione del medesimo parametro normativo indicato nel motivo precedente e della Convenzione di Nizza del 15 giugno 1957, ratificata con legge n. 1178 del 1959, lamentando la mancata considerazione della diversità dei canali distributivi e dei settori merceologici dei prodotti IBS e Bioleaves rispetto a quelli della Cooperativa Agronatura.

Il motivo è inammissibile: pur denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, esso non svolge specifiche argomentazioni tese a dimostrare come e perchè determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie (v., tra le tante, Cass. n. 635/2015); inoltre, introduce questioni che non risulta essere state trattate dai giudici di merito e suscettibili di apprezzamenti di fatto che a questa Corte non è consentito compiere.

7.- In conclusione, il ricorso è inammissibile.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2017

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