Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8799 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. II, 30/03/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 30/03/2021), n.8799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27352/2019 proposto da:

N.G.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

30/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/01/2021 dal Consigliere e Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con Decreto 30 luglio 2019, il giudice di pace di Roma convalidava il provvedimento col quale la Questura di Roma aveva disposto nei confronti di N.G.A., cittadino (OMISSIS) di cui era stata disposta l’espulsione, la misura, alternativa al (non convalidato) trattenimento, della consegna del passaporto e dell’obbligo di presentazione e firma, ai sensi del T.U. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1-bis.

Contro tale decreto N.G.A. propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo parte ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., in relazione al T.U. n. 286 del 1998, art. 13, commi 6, 7 e 8 e art. 14, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3 e successive modifiche, avendo il giudice di pace optato per il procedimento di convalida a contraddittorio eventuale, non consentendo così al ricorrente la nomina di un difensore e la comparizione in Camera di consiglio.

2. – Il secondo mezzo lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1-bis, art. 5 CEDU, art. 7, par. 3, direttiva 2008/115/CE, D.L. n. 89 del 2011, art. 3 e artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’U.E., poichè i principi di effettività e di equivalenza, di derivazione comunitaria, impongono agli Stati membri, pur nel rispetto del principio di autonomia procedurale, il rispetto della difesa e del contraddittorio, adottando modelli processuali non meno favorevoli rispetto a situazioni analoghe assoggettate al diritto interno.

3. – Il terzo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13-bis e art. 14, commi 1-bis e 5, L. n. 689 del 1981, art. 23, artt. 737 e 738 c.p.c., artt. 6 e 13 CEDU e artt. 24 e 111 Cost., per il carattere puramente assertivo della motivazione del decreto impugnato, consistente nella semplice constatazione del mancato svolgimento, da parte dell’odierno ricorrente, di attività difensiva.

4. – Col quarto mezzo è allegata la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 4, 4-bis e art. 14, commi 1, 1-bis e 5-bis, perchè il provvedimento impugnato sarebbe gravemente illegittimo nei limiti in cui sono state imposte le misure alternative al trattenimento, al di fuori delle specifiche ipotesi previste dalla legge. Tali misure sono state applicate, sostiene parte ricorrente, non a corredo di un’espulsione eseguita con concessione di un termine per la partenza volontaria, nè quale prescelta modalità esecutiva di un’espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera, bensì come una sorta di modalità esecutiva “di seconda scelta” nell’ambito di un’espulsione disposta ai sensi del T.U. n. 286 del 1998, art. 14, con contestuale richiesta di trattenimento in un C.P.R. non convalidata.

5. – Il quinto motivo di ricorso espone la violazione o mancata applicazione dell’art. 115 e art. 116, comma 1 e art. 2697 c.c., per non aver il giudice di pace valutato la documentazione attestante i forti legami familiari del ricorrente in Italia e, dunque, il diritto di lui alla tutela dell’unità familiare.

6. – I primi due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro complementarietà, sono infondati.

La giurisprudenza di questa Corte ha già chiarito che in tema di espulsione dello straniero, al procedimento di convalida del provvedimento del Questore di applicazione delle misure alternative al trattenimento presso il CPR, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1 bis, si applica il contraddittorio cartolare, non operando la garanzia dell’udienza partecipata necessariamente dal difensore perchè prevista solo in relazione al trattenimento e all’accompagnamento coattivo alla frontiera. Tale procedura, come statuito dalla sentenza della Corte Cost. n. 280 del 2019, non contrasta con gli artt. 13 e 24 Cost., trovando applicazione del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, commi 3 e 4, in ordine alla traduzione del provvedimento del Questore in lingua nota all’interessato, o in una delle lingue veicolari, ed all’avviso della possibilità di beneficiare dell’assistenza del difensore d’ufficio e del patrocinio a spese dello Stato, accompagnato dalla comunicazione, da parte delle questure, con modalità effettivamente comprensibili per l’interessato, dei recapiti dei difensori d’ufficio ai quali in concreto rivolgersi ove si intenda esercitare il diritto a presentare memorie o deduzioni al giudice di pace; il procedimento cartolare in esame è compatibile, altresì, con i principi di cui agli artt. 41 e 48 della CEDU atteso che è applicabile, con le suddette garanzie, ad una fase meramente esecutiva del provvedimento di espulsione e, pertanto, è adottato, in termini meno afflittivi del trattenimento, senza alcuna preclusione del principio del contraddittorio (n. 24013/20).

7. – Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, anch’essi da esaminare insieme perchè tra loro consequenziali, sono infondati.

Premesso che è pacifica, per ammissione dello stesso ricorrente (v. pag. 8 del ricorso), l’emissione da parte del Prefetto di Roma del provvedimento di espulsione in data 24.9.2012, va osservato che detto decreto, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, non perde efficacia dopo che sia trascorso un quinquennio dalla sua emanazione. La legge, infatti, non prevede alcun limite temporale di efficacia del detto provvedimento, e riferendosi la norma di cui all’art. 13, comma 14, del detto Decreto all’ipotesi dello straniero espulso dal territorio dello Stato cui sia fatto divieto di rientrare senza una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno per un periodo non inferiore a cinque anni. Ad un tal riguardo, il divieto di rientro nei confronti delle persone espulse decorre, ai sensi dell’art. 19 del regolamento di attuazione del T.U. sull’Immigrazione, reso con D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, dalla data di esecuzione dell’espulsione, attestata dal timbro di uscita dal territorio nazionale apposto sul passaporto, o da ogni altro documento comprovante l’assenza dello straniero dal territorio dello Stato, documentazione il cui onere di produzione grava sullo straniero (così, n. 14540/03; conforme, sulla prima parte, n. 2746/02).

L’efficacia del provvedimento di espulsione, a sua volta, non può essere messa in discussione neppure per effetto delle sue modalità esecutive. Ed infatti, le regole sull’esecuzione dell’espulsione amministrativa dello straniero, dettate dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5, nel testo modificato dal D.L. n. 89 del 2011, conv. in L. n. 129 del 2011, non hanno alcuna incidenza sulla legittimità del decreto prefettizio di espulsione atteso che eventuali difformità attinenti all’esecuzione rilevano in sede di sindacato della convalida dell’accompagnamento o del trattenimento non legittimi, ma non in ordine al parametro alla stregua del quale deve essere valutata la legittimità del decreto di espulsione, desumibile unicamente del medesimo D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 (nn. 33171/19 e 28157/17).

E’ pertanto corretta – non ravvisandosi in ciò una motivazione apparente – l’affermazione del giudice di merito che ha ritenuto irrilevanti le allegazioni difensive del ricorrente: la prima diretta a sindacare proprio la legittimità del decreto di espulsione sotto il profilo dell’eccesso di potere; la seconda volta a censurare come illegittime le disposizioni alternative al trattenimento, poichè quest’ultimo non era stato convalidato. Il che ad evidenza è da escludere, non desumendosi nè dal T.U. n. 286 del 1998, art. 14, nè da nessun’altra norma o principio che ove l’espulsione non sia eseguibile con immediatezza mediante accompagnamento alla frontiera respingimento, il relativo potere di esecuzione si consumi con un solo atto sicchè disposto ma non convalidato il trattenimento non sarebbe più possibile adottare le misure di cui T.U. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1-bis.

8. – In conclusione il ricorso va respinto.

9. – Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva da parte del Ministero dell’Interno.

10. – Il presente procedimento è esente dal contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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