Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8799 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 13/04/2010), n.8799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTASRIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12

– ricorrente –

contro

A.M.;

– intimato –

avverso la decisione n. 216/41/07 della Commissione tributaria

regionale di Napoli, emessa il 9 novembre 2007, depositata il 23

novembre 2007, R.G. 6914/06;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 2009 Generale

Dott. PRATIS Pierfelice;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 8 ottobre 2009 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

relazione (art. 380 bis c.p.c.) il relatore Cons. Dott. Giacinto

Bisogni, letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione emesso a seguito della mancata impugnazione della decisione di rigetto dell’opposizione del contribuente all’accertamento con il quale l’Ufficio del registro di Napoli aveva elevato il valore dichiarato nell’atto di cessione di azienda.

Eccepiva il contribuente che l’accertamento non aveva tenuto in conto che la cessione riguardava solo un ramo dell’azienda ed eccepiva altresì di non aver ricevuto la notifica della sentenza relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento;

2. La C.T.P. accoglieva il ricorso rilevando che l’Ufficio non aveva prodotto in giudizio la sentenza relativa all’impugnazione dell’avviso di accertamento e la C.T.R. ha confermato tale decisione affermando che l’inottemperanza all’ordine di esibizione della sentenza emesso da parte della C.T.P. comportava la impossibilità di produrre la sentenza in appello;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2; b) violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 4;

4. La ricorrente propone i seguenti quesiti di diritto; se in base al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, è consentito alle parti di produrre documenti nuovi in appello e se pertanto è errata la sentenza della C.T.R. che ha omesso di considerare il documento ritualmente depositato in appello; b) se incorra nella violazione dell’art. 112 c.p.c., il giudice di merito che, come nel caso in esame, ometta di statuire sui motivi di appello ritualmente formulati;

Ritiene che:

1. il ricorso sia manifestamente fondato in quanto il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto della decisione prodotta e in ogni caso esaminare nel merito l’impugnazione dell’amministrazione finanziaria;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per l’accoglimento del ricorso;

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere accolto con conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio ad altra sezione della CTR della Campania che deciderà anche sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per la decisione sulle spese processuali del giudizio di cassazione ad altra sezione della C.T.R. della Campania.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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