Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8799 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 12/05/2020), n.8799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano P. – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5093-2017 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI GIUSEPPE

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCO RAIMONDO

BOCCIA, ENZO MORRICO, ROBERTO ROMEI;

– ricorrente –

contro

D.R.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio dell’avvocato LUCA

SILVESTRI, rappresentato e difeso dall’avvocato ERNESTO MARIA

CIRILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3918/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/08/2016, R.G.N. 2521/2015.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza del 17.8.2016, la Corte d’appello di Napoli respingeva il gravame proposto dalla s.p.a. Telecom Italia avverso la decisione del Tribunale partenopeo di rigetto dell’opposizione proposta dalla società avverso il decreto ingiuntivo di condanna della predetta al pagamento, in favore di D.R.A.G., della somma di Euro 3.815,76 a titolo di retribuzioni maturate per i mesi di giugno ed aprile 2013 in virtù della sentenza emessa dallo stesso Tribunale di declaratoria di inefficacia della cessione del ramo d’azienda intervenuta tra le società Telecom Italia e Telepost;

2. la Corte rilevava che il lavoratore era stato posto in CIGS dalla cessionaria Telepost s.p.a. e che non aveva posto in essere alcuna attività incompatibile con la legittima pretesa avanzata nei confronti della Telecom Italia a seguito della declaratoria giudiziale di inefficacia della cessione del ramo d’azienda tra quest’ultima e Telepost;

3. osservava che sulla domanda diretta a ripristinare la funzionalità del rapporto ed al pagamento delle retribuzioni da parte della cedente potevano avere rilievo unicamente, sotto il profilo della quantificazione del risarcimento, vicende che rendessero priva di pregiudizio la mancata utilizzazione presso la Telecom nel periodo successivo alla cessione; aggiungeva che competeva al Giudice la qualificazione dell’azione e che il Tribunale aveva legittimamente proceduto a qualificare come risarcitoria la domanda proposta dal D.R.;

4. quanto all’aliunde perceptum ed alla deduzione secondo cui la perdita derivante dalle mancate retribuzioni sarebbe stata bilanciata con il riconoscimento degli importi a titolo di cassa integrazione, la Corte richiamava orientamento giurisprudenziale alla cui stregua le somme percepite dal lavoratore dall’istituto previdenziale a titolo assistenziale si sottraevano alla regola della compensatio lucri cum damno e non realizzavano un effettivo incremento patrimoniale del primo;

5. in ordine alla dedotta percezione di importi integrativi riconosciuti in favore del lavoratore da parte della cessionaria, la Corte osservava che la società opponente non ne aveva provato l’effettività dell’erogazione ed il quantum e, con riguardo all’aliunde percipiendum, rilevava che ogni conseguenza negativa per Telecom Italia era alla stessa imputabile in relazione alla mancata ottemperanza all’ordine giudiziale di ricostituzione della concreta funzionalità del rapporto;

6. di tale decisione ha domandato la cassazione la s.p.a. Telecom Italia, affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui ha resistito, con controricorso, il D.R., che ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, la società ricorrente denunzia violazione degli artt. 2112 e 2126 c.c., in relazione alla parte in cui la sentenza della Corte d’appello di Napoli ha ritenuto che la condotta del D.R., che aveva accettato la collocazione in CIGS da parte del cessionario del ramo d’azienda, fosse compatibile con la pretesa avanzata nel presente giudizio, assumendo che il rapporto giuridico nella cessione del ramo d’azienda, ancorchè dichiarata illegittima, resta uno solo, ricostituito in capo al cedente e proseguito di fatto con il cessionario, sicchè, con la sua condotta, il D.R. aveva reso palese che lo stesso rapporto non potesse essere imputato ad altro soggetto, poichè, diversamente, il predetto non avrebbe avuto alcun titolo per fruire di un intervento assistenziale;

2. con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ove la sentenza della Corte d’appello ha ritenuto corretta la riqualificazione – da retributiva a risarcitoria – della natura dell’azione promossa dal D.R. come operata dal Tribunale;

3. con il terzo motivo, sono ascritte alla decisione impugnata violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1206,1207,1217,1223,1256,1453 e 1463 c.c. nella parte in cui si è ritenuto che l’indennità di cassa integrazione erogata dal cessionario non sia deducibile a titolo di aliunde perceptum;

4. con il quarto, è dedotta nullità della sentenza – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, nella parte in cui la Corte d’appello ha completamente omesso di considerare l’accordo sindacale del 23.12.2011, depositato quale doc. 5 del ricorso in appello;

5. il ricorso è infondato,

6. quanto ai primi due motivi, che possono trattarsi congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto, a prescindere dalla differente articolazione delle censure, riferite rispettivamente al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 ed a quello di cui al n. 5 cit. articolo, è sufficiente osservare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non sono deducibili a titolo di aliunde perceptum dal risarcimento del danno per mancata costituzione del rapporto di lavoro le somme che traggono origine dal sistema di sicurezza sociale che appronta misure sostitutive del reddito in favore del lavoratore, considerato che l’eventuale non debenza dà luogo ad un indebito previdenziale ripetibile, nei limiti di legge, dall’Istituto previdenziale (cfr., tra le altre, Cass. n. 14878 del 7.6.2018, Cass. n. 9724 del 18/4/2017, Cass. n. 7794 del 27/03/2017);

6.1. le argomentazioni poste dalla odierna ricorrente a sostegno dei motivi ripropongono questioni già esaminate e disattese dai richiamati precedenti giurisprudenziali ai quali va data continuità, non ravvisandosi plausibili e convincenti ragioni per mutare l’orientamento ivi espresso;

7. quanto al terzo motivo, va ribadito quanto già evidenziato per confutare il primo motivo, aggiungendosi, con richiamo a giurisprudenza di legittimità formatasi sulla specifica questione, che la indennità percepita a titolo di cassa integrazione opera su un piano diverso dagli incrementi patrimoniali che derivino al lavoratore dall’essere stato liberato, anche se illegittimamente, dall’obbligo di prestare la sua attività, dando luogo la sua eventuale non spettanza ad un indebito previdenziale, ripetibile nei limiti di legge (esattamente in termini, in riferimento alla stessa vicenda circolatoria aziendale: Cass. 27 marzo 2017, n. 7794, sia pure con qualificazione del trattamento economico a titolo risarcitorio, secondo indirizzo superato); un tale arresto è evidentemente indipendente dalla qualificazione del trattamento economico dovuto al lavoratore illegittimamente trasferito, in una con il compendio aziendale cui è addetto, dal datore cedente al cessionario (con ordine di ripristino del rapporto al datore tuttavia ad esso inadempiente) di natura risarcitoria (secondo il precedente indirizzo: Cass. 17 luglio 2008 n. 19740; Cass. 9 settembre 2014 n. 18955; Cass. 30 maggio 2016 n. 11095; Cass. 27 marzo 2017, n. 7794), piuttosto che retributiva (Cass. 31 maggio 2018, n. 14019 e Cass. 1 giugno 2018, n. 14136, estensione del principio di diritto affermato da Cass. s. u. 7 febbraio 2018, n. 2990, con indirizzo avallato anche da Corte Cost. 28 febbraio 2019, n. 29);

8. il quarto motivo prospetta una questione nuova, che non ha costituito oggetto del thema disputandum nei gradi di merito e che come tale è inammissibile, essendo stato peraltro correttamente osservato come non risulti provato che siano state erogate somme in dipendenza dell’accordo, nè che ne sia stato indicato il quantum, per cui il motivo non risulta conferente rispetto alle considerazioni su cui si fonda la sentenza impugnata;

9. il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto;

10. le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, per la intervenuta rivisitazione, in periodo contiguo al deposito del presente ricorso, dell’indirizzo giurisprudenziale sulla questione della natura del trattamento economico dovuto al lavoratore illegittimamente trasferito;

11. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R. n., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

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