Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8799 del 05/04/2017


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Cassazione civile, sez. un., 05/04/2017, (ud. 10/01/2017, dep.05/04/2017),  n. 8799

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16995-2015 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI

CAPRETTARI 70, presso lo studio degli avvocati VIRGINIA RIPA DI

MEANA e FRANCESCO BRIZZI, che lo rappresentano e difendono, per

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI E DEL TURISMO, in

persona del Ministro pro tempore, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI

MINISTRI, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 51, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO CARDI, che lo

rappresenta e difende, per delega a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;

– intimato –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

3279/2015 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, il quale chiede che la Corte di cassazione,

Sezioni Unite, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, con

i conseguenti provvedimenti di legge.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – E’ proposto regolamento preventivo di giurisdizione da M.L., dipendente del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, con funzioni di direttore generale per le antichità, avverso l’ordinanza n. 1793/15 con la quale il TAR Lazio, respingendo l’istanza d’inibitoria, ha declinato la propria giurisdizione, in favore di quella ordinaria, relativamente all’impugnativa degli atti di un interpello per il conferimento dell’incarico dirigenziale di direttore generale dell’archeologia, disposto ai sensi del D.M. 27.11.2014. A sostegno di detta ordinanza, la circostanza che nella specie non compare la nomina di una commissione esaminatrice, la formazione di una griglia di punteggi in relazione ai titoli prescritti e la formazione di un’apposita graduatoria finale di merito.

1.1. – Sostiene il ricorrente che i provvedimenti impugnati attengono ad una procedura aperta a candidati esterni, di guisa che, in base al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, essa deve qualificarsi come concorsuale e di carattere selettivo e soggetta, pertanto, alla giurisdizione amministrativa. Allo stesso modo, prosegue, si tratta di atti di macro organizzazione, per cui anche sotto tale profilo deve ritenersi radicata la giurisdizione del G.A.

1.2. – Resistono con controricorso F.G. – controinteressato vincitore dell’interpello – e, congiuntamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.

1.3. – Il Procuratore generale ha precisato le proprie conclusioni nei termini che seguono: “… si premette che con decreto del 30.12.2014 il Presidente del TAR Lazio, nel giudizio instaurato da altri soggetti avverso i provvedimenti di nomima presso lo stesso Ministero, ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, e che vista tale decisione adottata dalla stessa sezione del TAR, il M. ha chiesto la sospensione cautelare del provvedimento impugnato, cui è seguita l’ordinanza censurata con il presente regolamento di giurisdizione; si sostiene, in via principale, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, affermando che nel caso in esame vi sarebbe stata una procedura concorsuale e di carattere selettivo per il conferimento dell’incarico di direttore generale Archeologia, essendo la procedura aperta a candidati esterni al MIBACT, e in via subordinata e alternativa, la giurisdizione del giudice ordinario; rilevato che l’ordinanza impugnata ha rigettato l’istanza cautelare dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, ed osservando che nel caso di specie deve escludersi la natura concorsuale della procedura di conferimento dell’incarico, “facendo difetto la previsione della nomina di una commissione esaminatrice, della formazione di una griglia dei punteggi in relazione ai titoli prescritti e della formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati”; che, nel merito, dagli atti risulta che con nota del Ministero è stato chiesto alla competente direzione generale di avviare la procedura d’interpello volta al conferimento di nove incarichi di direzione generale, tra i quali quello dell’Archeologia, e che con provvedimento del 19.12.2014 il Ministro, all’esito della valutazione comparativa, ha proposto la nomina del dott. F. nella posizione suddetta; considerato che l’ordinanza impugnata risulta conforme alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, Sezioni Unite, che ha affermato che le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali, anche se implicanti l’assunzione di soggetti esterni all’amministrazione, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, come si evince dal contenuto delle decisioni richiamate nell’ordinanza impugnata e, in particolare dall’ord. n. 20571/2014, che ha affermato che “la giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente rilevato che le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali, anche se implicante l’assunzione a termine di soggetti esterni, sono di pertinenza del giudice ordinario, in applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 1, a norma del quale “Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, (…)”, purchè la selezione del destinatario dell’incarico non abbia carattere concorsuale, non trovando applicazione, in tale ipotesi, il disposto del D.Lgs. n. 165, ridetto art. 63, comma 4, in base al quale “Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, (…)” (cfr. ex plurimis, Cass. S.U. nn. 25042/2005; 23480/2007; 8950/2007; 5078/2008; 6330/2012); nel caso di specie la procedura selettiva, che ha avuto ad oggetto il conferimento di un incarico dirigenziale, non può essere considerata di carattere concorsuale, facendo difetto la previsione della nomina di una commissione esaminatrice, della formazione di una griglia dei punteggi in relazione ai titoli prescritti e della formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati, e connotandosi quindi la scelta dei soggetti da assumere quale frutto di una valutazione di carattere discrezionale”; che tali principi sono stati confermati da ultimo, dalla sentenza Cass. Sez. un. N. 9281/2016, che ha ribadito “in via generale” che “in tema d’impiego pubblico privatizzato, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative al conferimento d’incarichi dirigenziali, perchè la riserva stabilita in favore del giudice amministrativo concerne soltanto le procedure concorsuali strumentali all’assunzione o alla progressione in un’area o fascia superiore a quella di appartenenza, laddove gli atti di conferimento d’incarichi dirigenziali – i quali non concretano procedure concorsuali ed hanno come destinatari persone già in servizio nonchè in possesso della relativa qualifica – conservano natura privata in quanto rivestono il carattere di determinazioni negoziali assunte dall’Amministrazione con i poteri e le capacità del comune datore di lavoro (v. Cass. nn. 14252 del 2005, 4275 del 2007, 5078 del 2008, 26799 del 2008 e 20979 del 2009); ritenuto che pertanto, in continuità con l’indirizzo giurisprudenziale richiamato, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, chiede che la Corte di cassazione, Sezioni Unite, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, con i conseguenti provvedimenti di legge”.

2. – Tali conclusioni devono essere condivise, in continuità con l’indirizzo costante di queste Sezioni Unite da ultimo ribadito con la sentenza n. 9281/16, con l’ordinanza n. 21060/11 e con la sentenza n. 21671/13, secondo cui in tema di impiego pubblico privatizzato, nell’ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall’amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 1, obbligano l’amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all’art. 97 Cost..

Nel caso specifico, infatti, il conferimento dell’incarico dirigenziale di direttore generale dell’archeologia, disposto ai sensi del D.M. 27.11.2014, è scaturito non da una procedura concorsuale, ma da un interpello dell’amministrazione che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, comma 1-bis, si limita ad acquisire le dichiarazioni di disponibilità dei dirigenti interessati e a valutarle, in un contesto che, non essendo governato da una procedura di evidenza pubblica, permane esclusivamente di diritto privato.

3. – Pertanto, il ricorso va respinto e deve essere dichiarata giurisdizione ordinaria, rimettendo il regolamento delle spese alla decisione di merito.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

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