Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8798 del 30/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 8798 Anno 2015
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: FALASCHI MILENA

Data pubblicazione: 30/04/2015

ORDINANZA

sul ricorso 4897-2012 proposto da:
BRACCIANI FRANCESCO BRCFNC71B13F205U, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA IPPOLITO N’EVO 61, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMILIANO ERMANNO KORNMULLER,
rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente nonché contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURA GENERALE
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE,
CARE LU MAURIZIO;

intimati

avverso l’ordinanza N. 702/2011 V.G. della CORTE D’APPELLO di
TORINO del 29/11/2011, depositata il 06/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/01/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

CONSIDERATO IN FATTO

notificato il 10 febbraio 2012 e depositato il 29 febbraio 2012, avverso
l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Torino con cui è stata accolta

l’opposizione relativa alla violazione dei minimi tariffari, ai sensi del D.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, art. 170 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia), dal medesimo sollevata contro il
decreto di liquidazione del compenso professionale maturato per la difesa, nel
procedimento penale a carico di Maurizio Carelli n. 505/2009, imputato
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che nel rideterminare il compenso
complessivo in €. 1.217,00, non provvedeva alla liquidazione di quanto dovuto
per il procedimento speciale, pur riconosciuto il suo buon diritto nella parte
motiva.
Il ricorso per cassazione è affidato ad un unico motivo.
Originariamente notificato il ricorso al Ministro della giustizia, alla Procura
Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione e all’assistito,
Maurizio Carelli, con ordinanza del 14.2/18.6.2013, veniva disposta
l’integrazione del contraddittorio presso la Procura Generale della Corte di
appello di Torino, adempimento perfezionato il 4.11.2013 (v. relata depositata
il 29.5.2014).
Nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva in questa sede.
Il consigliere relatore, nominato a norma dell’art. 377 c.p.c., dopo essere stato
integrato il contraddittorio — su impulso di ufficio — nei confronti della
Procura Generale presso la Corte di appello di Torino, ha depositato la
relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c. proponendo l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 04897 sez. M2 – ud. 14-01-2015
-2-

L’Avv.to Francesco BRACCIANI ha proposto ricorso per cassazione,

RITENUTO IN DIRITTO
Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni di cui alla
relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta: “Con l’unica censura il
ricorrente nel denunciare violazione ed erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c., anche per
contraddittorietà della motivazione, si duole della mancata pronuncia sulle spese del

Vale al riguardo il richiamo a Cass. pen., se un., 24 aprile 2008, n. 25931 – indicata
nello stesso provvedimento impugnato, ma poi in concreto non applicata -, secondo cui il
difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, artt. 84 e 170 proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei
compensi, contestando l’entità delle somme liquidate, agisce in forza di una propria
autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale, con la conseguenza
che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l’eventuale obbligo
del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni del codice di procedura civile relative
alla “responsabilità delle parti per le spese” (art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., commi 1 e 2) (in
termini v. Cass. n. 17247 del 2011).
Il ricorso per cassazione proposto dal BRACCIANI contro il decreto emesso in sede di
reclamo dalla Corte di appello di Torino dovrà, quindi, essere accolto.”.

Gli argomenti e le proposte contenuti nella relazione di cui sopra, e a cui non
sono state rivolte critiche di sorta, sono condivisi dal Collegio, ragione per la
quale il decreto impugnato va cassata, con rinvio alla Corte di appello di
Torino, in persona di diverso magistrato, che provvederà ad integrare la
liquidazione del compenso tenendo conto anche di quanto dovuto per il
procedimento speciale introdotto ex artt. 15 e 170 T.U. n. 115 del 2002,
nonché alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il ricorso;
Ric. 2012 n. 04897 sez. M2 – ud. 14-01-2015
-3-

procedimento di opposizione.

cassa il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta e
rinvia alla Corte di appello di Torino in persona di diverso magistrato, anche
per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI — 2^ Sezione

civile della Corte di Cassazione, il 14 gennaio 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA