Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8798 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. II, 30/03/2021, (ud. 07/01/2021, dep. 30/03/2021), n.8798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26645/2019 proposto da:

E.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO N. 38,

presso lo studio dell’avvocato MARCO LANZILAO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), IN PERSONA DEL MINISTRO PRO

TEMPORE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4758/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 11/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/01/2021 dal Consigliere e Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

E.F., cittadino (OMISSIS), ricorreva innanzi al Tribunale di Roma avverso il diniego da parte della locale Commissione territoriale della protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda deduceva di essersi dovuto allontanare dal Paese d’origine per timore di essere torturato e ucciso dagli anziani del suo villaggio, essendogli egli rifiutato, siccome di fede cristiana, di svolgere il ruolo di sacerdote della setta adoratrice dell’idolo (OMISSIS), al cui ruolo il padre l’avrebbe designato sin dalla nascita.

La domanda era respinta dal Tribunale.

L’impugnazione proposta dal richiedente era rigettata dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4758/19 pubblicata l’11.7.2019. Riteneva la Corte distrettuale che le dichiarazioni del richiedente fossero non solo poco plausibili, narrate in maniera confusa, contraddittoria e del tutto ipotetica, ma anche scisse dal rischio di una persecuzione e prive di riscontro nelle fonti relative alle sette presenti in Nigeria. Escludeva, altresì, la protezione sussidiaria, anche ai sensi della lett. c), per l’inesistenza di situazioni di violenza indiscriminata nella zona di provenienza del richiedente (Delta State), e quella umanitaria, in difetto di vulnerabilità fisiche e di radicamento nel territorio del Paese d’accoglienza.

Avverso tale sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

11 Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo parte ricorrente espone il vizio di “omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione Territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizioni personale del ricorrente”. Deduce, al riguardo, che l’errore di valutazione commesso dalla Corte territoriale si anniderebbe, oltre che nel giudizio di non credibilità del narrato, anche nell’errata lettura della situazione generale nigeriana, come enucleabile dalle fonti, e della disposizione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, anche ai fini della protezione umanitaria.

1.1. – Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato.

Inammissibile lì dove (i) lamenta un errore puramente valutativo dei fatti, come tale irriducibile ai vizi di cui all’art. 360 c.p.c., e (ii) opera una commistione di profili diversi (status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria), senza specificare in qual modo la decisione impugnata reagirebbe, violandole, sulle norme che presiedono alle varie protezioni invocate.

Infondato, nella parte in cui lamenta la mancata valutazione delle fonti qualificate (COI, acronimo di Country of Origin Information), atteso che la sentenza impugnata ne ha espressamente esaminata una (Amnesty International) per riscontrare negativamente la narrazione del richiedente in merito alle sette presenti in Nigeria (v. pag. 4), sia l’esistenza di livelli di violenza indiscriminata nell’area del Delta del Niger, luogo di provenienza (v. pag. 5).

2. – Il secondo motivo denuncia, in relazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e art. 10 Cost., nonchè l’omesso esame delle fonti citate e il vizio di motivazione apparente, il tutto in rapporto alla mancata concessione della protezione sussidiaria. Parte ricorrente sostiene che la Corte d’appello, nel riferirsi alla fonte di Amnesty International, non avrebbe indicato il report esaminato, e deduce che quello del marzo 2019 dimostrerebbe l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata nella regione del Delta del Niger.

2.1. – Il motivo è infondato.

In tema di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice consiste nell’obbligo di fondare la decisione su COI (country of origin information) aggiornate, ma ciò non implica, a pena di nullità, che si tratti di quelle più recenti, salvo che il richiedente deduca che da queste ultime emergano specifici elementi di accresciuta instabilità e pericolosità non considerati (n. 23999/20).

In rapporto, poi, all’ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e), la giurisprudenza di questa Corte Suprema ha già chiarito che la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (nn. 18306/19, 9090/19 e 13858/18). Ciò che rileva, in altri termini, è l’esistenza non di una criminalità comune o politica più o meno attrezzata ed agguerrita, ma d’un conflitto interno o internazionale, la cui intensità sia tale da coinvolgere chiunque e a prescindere dalla sua posizione personale.

Nello specifico, non essendo dato di sapere a quale anno risalgano le informazioni utilizzate nella sentenza impugnata, va osservato che anche quelle riprodotte nel motivo di ricorso non descrivono una situazione diversa da quella riportata nella sentenza impugnata. La quale ultima ha rilevato che la situazione in Nigeria, pur sussistendo ancora elementi d’incertezza politica, non è caratterizzata da livelli di violenza indiscriminata o da conflitto armato, tali da determinare il rischio d’un danno grave.

3. – Il terzo motivo allega la violazione o falsa applicazione D.Lgs. n. 251 del 2007, del artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, nonchè il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti. L’assoluta assenza di istruttoria in merito alla situazione socioeconomica del Paese d’origine – sostiene parte ricorrente – avrebbe determinato un’ipotesi di motivazione apparente della sentenza impugnata, essendo del tutto apodittiche e destituite di fondamento le conclusioni cui è pervenuta la Corte distrettuale nell’escludere rischi per il ricorrente in caso di rimpatrio.

4. – Il motivo è inammissibile sia per la sua genericità, sia perchè non considera che la protezione internazionale (eccetto la già considerata ipotesi di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e quella umanitaria hanno carattere essenzialmente individualizzato. Pertanto, non è sufficiente ai fini della relativa concessione, allegare la generale situazione di degrado socio-economico del Paese d’origine, senza nel contempo collegarlo alla vicenda personale del richiedente, in modo da dimostrare che in caso di rimpatrio questi sia esposto a un rischio diverso da quello che l’accomuna a qualsivoglia altro soggetto che viva nel medesimo Paese.

5. – Col quarto motivo è dedotta la “omessa applicazione” delle norme del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e art. 10 Cost., in rapporto alla domanda di protezione umanitaria. Richiamato il precedente di Cass. n. 4455/18, parte ricorrente sostiene che quest’ultima norma, dopo l’introduzione del comma 1.1 ad opera della L. n. 110 del 2017, sembra rivolgere l’attenzione non tanto alla enucleazione di condizioni soggettive di vulnerabilità, quanto alla verifica del livello di tutela o al contrario di violazione dei diritti umani nel Paese d’origine. Sicchè contesta la decisione impugnata nella parte in cui la Corte d’appello, non essendosi avvalsa dei poteri di cooperazione istruttoria che le competevano, non ha accertato, anche ai fini in parola, la situazione oggettiva in cui versa la Nigeria.

4.1. – Il motivo è infondato.

In tema di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, se è pur vero che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suoi presupposti deve essere il frutto di autonoma valutazione avente ad oggetto le condizioni di vulnerabilità che ne integrano i requisiti, tuttavia, la necessità dell’approfondimento da parte del giudice di merito non sussiste se, già esclusa la credibilità del richiedente, non siano state dedotte ragioni di vulnerabilità diverse da quelle dedotte per le protezioni maggiori (nn. 29624/20 e 7622/20).

Posta, dunque, la differenza tra oneri di allegazione (a carico esclusivo del richiedente) e poteri di cooperazione in funzione probatoria (rimessi all’iniziativa del giudice), va chiarito che sebbene non occorra un’allegazione selettiva dei fatti narrati in rapporto a ciascuna protezione richiesta, è pur sempre necessario che all’interno del racconto personale del richiedente siano isolabili, in virtù dell’interpretazione del giudice, profili rilevanti ai fini della protezione umanitaria. Solo ove questi ultimi siano individuabili, il giudice deve approfondirne la verifica avvalendosi dei poteri officiosi che la legge gli attribuisce in materia.

Nella specie, a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha escluso l’allegazione di vulnerabilità soggettive, parte ricorrente non ha confutato tale affermazione indicando quali fatti della vicenda personale del richiedente, suscettibili di fondare la protezione in parola, non sarebbero stati esaminati dalla Corte distrettuale.

Quanto al giudizio di comparazione che parte ricorrente lamenta essere mancato nel provvedimento del Tribunale nell’escludere la protezione umanitaria (applicabile ratione temporis alla fattispecie), deve osservarsi che esso presuppone pur sempre la vulnerabilità del richiedente. Questa ricorre in presenza di alcuna delle condizioni di cui al T.U. n. 286 del 1998, art. 19, ovvero nell’ipotesi della c.d. vulnerabilità di ritorno, quale risultato, cioè, di un raggiunto livello di integrazione nel Paese di accoglienza che, rapportato a quello che il richiedente ritroverebbe nel Paese d’origine, faccia prevedere a carico del richiedente la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. n. 4455/18). Solo in presenza di elementi di un’effettiva integrazione tale giudizio comparativo ha ragion d’essere, sicchè correttamente il Tribunale, avendo ritenuto che non emergesse nè radicamento nè vulnerabilità, non l’ha operato.

5. – In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1 c.p.c., come (re)interpretato da S.U. n. 7155/17.

6. – Nulla per le spese, in difetto di difesa del Ministero dell’Interno.

7. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Sussistono le condizioni processuali per il raddoppio, a carico della parte ricorrente, del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 7 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA