Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8798 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 13/04/2010), n.8798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

P.R.M., P.C., P.M.

A., eredi di P.J.;

– intimati –

avverso la decisione n. 53/6/07 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa il 15 giugno 2007, depositata il 23

luglio 2007, R.G. 21/07;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 8 ottobre 2009 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

Relazione (art. 380 bis c.p.c.) il relatore Cons. Dott. Giacinto

Bisogni Letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di rettifica del valore di immobili caduti in successione a seguito di una stima effettuata dall’Agenzia del territorio di Varese. Gli eredi P. hanno proposto ricorso alla C.T.P. di Varese rilevando la carenza di motivazione dell’avviso e la sua infondatezza nel merito;

2. La C.T.P. ha respinto il ricorso mentre la C.T.R. ha accolto l’appello dei contribuenti rilevando che non era stata tenuta in conto la soggezione del terreno costituente il cespite di maggior valore della successione a vincoli di ampliamento del sedime stradale e l’assenza di un piano di lottizzazione approvato;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 14, comma 1, lett. a) e art. 34, comma 3; b) motivazione del tutto insufficiente, illogica e apodittica nella parte in cui ritiene che il primo giudice non abbia tenuto conto dei vincoli gravanti sul bene caduto in successione, tali da giustificare una riduzione del 30% del valore. Relativamente al primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente pone il seguente quesito di diritto: se, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 346 del 1990, artt. 14 e 34, ai fini della determinazione della base imponibile per l’Imposta di successione, si debba avere riguardo al valore commerciale del bene, anzichè ritenere che il suddetto valore sia equivalente a quello determinato dall’ente locale ai fini I.C.I.;

Ritiene che:

1. il primo motivo sia inammissibile in quanto, come si evince chiaramente dalla lettura del quesito, si basa su una lettura della motivazione della C.T.R. che non corrisponde all’iter decisionale seguito dai giudici dell’appello i quali hanno ritenuto aderente a una valutazione di mercato la stima eseguita dal Comune ai fini della determinazione dell’imposizione I.C.I. ma non hanno recepito automaticamente tale valutazione sostituendola a quella di mercato;

2. Il secondo motivo è invece infondato perchè, ai fini della determinazione del valore di un’area edificatoria sottoposta a vincoli che non la rendono immediatamente edificabile, l’applicazione di una riduzione percentuale rispetto al valore pieno di un’area che sia invece immediatamente edificatane corrisponde a un criterio logico e che risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui deve tenersi conto dei vincoli gravanti sulle aree edificabili ai fini della concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, della base imponibile (Cassazione civile, sezione V, n. 9510 dell’11 aprile 2008). Dal punto di vista dell’insufficienza della motivazione il motivo appare invece generico perchè non precisa quali elementi portati dall’amministrazione finanziaria siano stati trascurati dalla C.T.R. nella valutazione di congruità della riduzione percentuale operata dai contribuenti e ritenuta congrua dai giudici di appello;

3. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso va respinto senza alcuna statuizione in merito alle spese processuali del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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