Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8798 del 05/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. un., 05/04/2017, (ud. 10/01/2017, dep.05/04/2017),  n. 8798

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore – Primo Pres. f. f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Sezione –

Dott. DIDONE Antonio – Presidente Sezione –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Sezione –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6422-2015 proposto da:

ADAPTA S.P.A., in proprio e nella qualità di mandataria del

costituendo RTI con Servizi Ospedalieri spa e F.lli Bernard srl, in

persona dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA SAN LORENZO IN LUCINA 26, presso lo

studio dell’avvocato SAVERIO STICCHI DAMIANI, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA DI LECCE, in persona del Commissario Straordinario

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FRANCESCO

BORGATTI 25, presso lo studio dell’avvocato ANTONGIULIO AGOSTINELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO FAVALE, per delega a

margine del controricorso;

LAV.IT. – SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato

VALERIA PELLEGRINO, che la rappresenta e difende, per delega a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 5875/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. MANNA FELICE;

uditi gli avvocati Saverio STICCHI DAMIANI, Alessandro FAVALE,

PELLEGRINO Gianluigi per delega orale dell’avvocato Valeria

Pellegrino;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IACOVIELLO

FRANCESCO MAURO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 5875/14 il Consiglio di Stato, in riforma dell’impugnata sentenza del TAR Puglia, sez. distaccata di Lecce, dichiarava irricevibile il ricorso che Adapta s.p.a. aveva proposto contro il provvedimento di aggiudicazione d’una procedura ristretta per l’affidamento di un servizio da parte dell’Asl leccese. A base della decisione, fondata sull’espresso rinvio alla giurisprudenza di questa Corte Suprema, la tardiva ripresa del procedimento notificatorio dell’impugnazione dell’atto amministrativo nei confronti della società controinteressata aggiudicataria, LAV.IT. s.p.a., avvenuta il (OMISSIS), ossia 36 giorni dopo la prima notifica non andata a buon fine, avvenuta il (OMISSIS), e dunque oltre la scadenza del termine perentorio di 30 gg. di cui all’art. 41, comma 2, e art. 120, comma 5, c.p.a., decorrente dal 4.11.2013, e non entro i sette giorni da ritenere quale limite massimo ragionevole avuto riguardo alla fattispecie concreta.

Avverso tale sentenza la Adapta s.p.a. propone ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 110 c.p.a., art. 111 Cost. e art. 362 c.p.c., comma 1, affidato a due motivi.

Resistono con separati controricorsi l’Asl di Lecce e la LAV.IT. s.p.a. Le società Adapta s.p.a. e LAV.IT. s.p.a. hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia la violazione dei limiti della giurisdizione per invasione della sfera riservata al legislatore in materia coperta da riserva di legge, in relazione all’art. 111 Cost., comma 8, art. 360 c.p.c., n. 1 e art. 362 c.p.c., comma 1.

Sostiene parte ricorrente che il Consiglio di Stato ha fissato autonomamente ed in assenza di specifici riferimenti normativi un termine di decadenza, valevole per la materia degli appalti, per la riattivazione del procedimento notificatorio, fissandolo in un lasso di tempo non superiore a sette giorni. Mentre ha ritenuto irragionevole quello maggiore osservato nella specie, attesi i tempi ristretti e la necessaria celerità che caratterizzano il rito delle procedure d’affidamento dei contratti pubblici. Tale decisione, prosegue parte ricorrente, è incorsa in un palese vizio di eccesso di potere giurisdizionale. Il C.d.S., infatti, avrebbe enucleato una norma non prevista dalla disciplina vigente, lì dove ha individuato in un lasso di tempo non superiore a sette giorni il termine entro cui riprendere il procedimento notificatorio.

Inoltre, prosegue parte ricorrente, il C.d.S. ha anche assunto quale dies a quo di tale termine il momento della restituzione dell’originale del ricorso con la relata a mezzo del servizio postale. In tal modo, è stata di fatto individuata una nuova regola giuridica non prevista dalla disciplina vigente in materia di notifiche. Al contrario, deduce ancora parte ricorrente, non sussiste in capo al notificante alcun obbligo, giuridicamente vincolante, di verificare la regolarità del procedimento notificatorio, atteso che per lui la notifica si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario.

2. – Il secondo motivo allega il diniego di giustizia e la violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, del giusto processo e degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU), tale essendo la declaratoria d’inammissibilità d’un mezzo di tutela al di fuori dei casi consentiti dalla legge.

3. – Entrambi i motivi – da esaminare congiuntamente, il secondo null’altro essendo che la conseguenza giuridica che il ricorrente opina debba trarsi dall’accoglimento del primo – sono manifestamente inammissibili.

Com’è noto, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l’eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata, allorchè, cioè, sia dedotto un error in iudicando, non inerente nè all’essenza della giurisdizione nè allo sconfinamento dai suoi limiti (v. ex pluribus, S.U. nn. 24742/16, 7847/14 e 26812/09). In particolare, con riguardo al sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione, è configurabile l’eccesso di potere giurisdizionale con riferimento alle regole del processo amministrativo solo nel caso di radicale stravolgimento delle norme di rito, tale da implicare un evidente diniego di giustizia e non già nel caso di mero dissenso del ricorrente nell’interpretazione della legge (v. S.U. nn. 964/17, 24468/13 e 15428/12).

3.1. – Nello specifico, parte ricorrente si duole proprio e solo dell’interpretazione che la sentenza impugnata ha fornito delle norme che presiedono al procedimento notificatorio, proponendone una lettura alternativa, per di più affatto disancorata dall’art. 39 c.p.a., comma 4. Quest’ultimo, sotto la rubrica, significativa, di “rinvio esterno”, dispone che le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile. Il carattere visibilmente mobile di tale rinvio dimostra che nell’interpretare ed applicare la disciplina processualcivilistica sulle notificazioni, il giudice amministrativo correttamente si adegua alle linee evolutive della giurisprudenza civile in materia. Il che esclude in radice qualsiasi ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione.

Nè rileva, infine, che il Consiglio di Stato abbia ritenuto quale limite temporale massimo entro cui riattivare il procedimento di notificazione un termine (sette giorni) diverso da quello di recente ritenuto da queste S.U. con sentenza n. 14594/16 (la metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa), perchè in ogni caso la notifica del ricorso amministrativo contro il provvedimento d’aggiudicazione è avvenuta oltre il prolungamento della metà del termine (trenta giorni) fissato dall’art. 41 c.p.a., comma 2 e art. 120 c.p.a., comma 5.

4. – Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

5. – Seguono le spese, liquidate come in dispositivo, a carico della parte ricorrente ed in favore di ciascuna parte controricorrente.

5. – Sussistono a carico della parte ricorrente i presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese, che liquida in Euro 3.200,00 per ciascuna parte controricorrente, di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni unite civili della Corte Suprema di Cassazione, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA