Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8797 del 15/04/2011

Cassazione civile sez. I, 15/04/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 15/04/2011), n.8797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.B., D.G., P.R. e C.

R., elettivamente domiciliati in Roma, via Andrea Doria 48, presso

l’avv. Abbate Ferdinando Emilio, che li rappresenta e difende per

procura in atti;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore;

– intimata –

avverso il decreto della Corte d’appello di Roma, cron. n. 1389, in

data 27 febbraio 2008, nella causa iscritta ai numeri riuniti

50405/06 e 50397/06 R.G. affari diversi;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23 novembre 2010 dal relatore, cons. Stefano Schiro’;

alla presenza del Pubblico ministero, in persona del sostituto

procuratore generale, dott. ABBRITTI Pietro, che nulla ha osservato.

Fatto

FATTO E DIRITTO

LA CORTE:

A) rilevato che e’ stata depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione comunicata al Pubblico Ministero e notificata all’avvocato dei ricorrenti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE, letti gli atti depositati;

RITENUTO CHE:

1. S.B. ed altri tre ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Roma in data 27 febbraio 2008 in materia di equa riparazione L. n. 89 del 2001, ex art. 2;

1.1. la Presidenza del Consiglio dei Ministri intimata non ha svolto difese.

OSSERVA:

2. il primo motivo appare manifestamente fondato, in quanto la Corte d’appello non ha previsto nel decreto impugnato la corresponsione degli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di equa riparazione, laddove per giurisprudenza costante su tale somma vanno riconosciuti dal momento della domanda gli interessi legali (Cass. 2003/2382; 2005/18105);

appare assorbito il secondo motivo relativo alla liquidazione delle spese processuali, dovendosi comunque procedere ad una nuova liquidazione delle medesime in conseguenza del prospettato accoglimento del primo motivo;

3. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi formulati, si ritiene che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che non sono state depositate conclusioni scritte o memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio, ha condiviso le argomentazioni esposte nella relazione;

ritenuto pertanto che, in base alle considerazioni che precedono, meriti accoglimento il primo motivo, dichiarato assorbito il secondo, e che il decreto impugnato debba essere annullato in ordine alla censura accolta; che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di’ fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2; che, in particolare, gli interessi legali da applicare sull’indennizzo liquidato al ricorrente devono essere conteggiati a decorrere dalla data della domanda e non da quella del decreto di condanna, come ritenuto dalla Corte di merito; considerato altresi’ che le spese del giudizio di merito e di quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397; 2008/25352), con distrazione delle spese di entrambi i giudizi in favore dei difensori dei ricorrenti, dichiaratisi antistatali.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato in ordine alla censura accolta e, decidendo nel merito, dispone che sull’indennizzo liquidato in favore di ciascuno dei ricorrenti siano conteggiati gli interessi legali a decorrere dalla domanda. Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.140,00, di cui Euro 600,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonche’ di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 965,00 di cui Euro 865,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese del giudizio di merito, in favore dei procuratori dei ricorrenti, avv.ti Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisi antistatari, e per le spese del giudizio di cassazione in favore del difensore dei ricorrenti, avv. Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratosi antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011

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