Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8797 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 13/04/2010), n.8797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTASRIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

M.C.;

– intimato –

avverso la decisione n. 33/49/07 della Commissione tributaria

regionale di Milano, emessa il 29 marzo 2007, depositata il 3 agosto

2007, R.G. 4592/06;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 8 ottobre 2009 è stata depositata relazione che

qui si riporta:

relazione (art. 380 bis c.p.c.) il relatore Cons. Dott. Giacinto

Bisogni, letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione del diniego di rimborso dell’IRAP corrisposta per gli anni dal 2001 al 2003 da.

M.C. esercente l’attività di agente di commercio. Il contribuente ha dedotto l’assenza del presupposto impositivo costituito dalla esistenza di una organizzazione autonoma necessaria per la prodazione del reddito. L’amministrazione finanziaria contesta questa interpretazione della normativa sull’IRAP per ciò che concerne l’esercizio dell’attività di agente di commercio;

2. La C.T.P. di Milano ha accolto il ricorso e la C.T.R. ha confermato tale decisione;

3. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 137 del 1998;

4. La ricorrente sottopone il seguente quesito di diritto: se alla luce della corretta interpretazione del dettato del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, ai sensi del quale “sono soggette ad IRAP quelle attività autonomamente organizzate dirette alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”, si debba intendere che l’attività di agente di commercio, inclusa nella previsione di cui all’art. 2195 c.c., richiamata dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 51 (T.U.I.R.), nella categoria dei redditi di impresa, nella cui definizione rientra intrinsecamente il requisito dell’organizzazione, sia soggetta ad IRAP oppure se debba procedersi ad accertare concretamente l’esistenza di un complesso organizzato di uomini e mezzi, idoneo ad aumentare la capacità contributiva del contribuente, come previsto per l’attività di lavoro autonomo;

Ritiene che:

1. la recente giurisprudenza di questa Corte ha risposto specificamente al quesito posto dalla ricorrente affermando che “in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta, soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni; 2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere rigettato senza alcuna statuizione sulle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

 

 

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