Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8797 del 12/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 12/05/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 12/05/2020), n.8797

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18553/2015 proposto da:

R.U., in proprio e nella qualità di liquidatore della

ITALCOOP SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA L. RIZZO 72, presso lo studio dell’Avvocata

PAOLO CELLI, rappresentati e difesi dall’Avvocato GIOVANNI REHO.

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DEL LAVORO DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI –

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI 12.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 708/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 11/08/2014 R.G.N. 1338/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dal

Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con la pronuncia del 26.9/2.10.2012 il Tribunale di Alessandria ha respinto l’opposizione presentata da R.U., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ITALCOOP scarl, avverso la ordinanza con la quale la Direzione Provinciale del lavoro di Alessandria aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di Euro 231.750,00 per le violazioni commesse dalla ITALCOOP in relazione ai contratti di collaborazione a progetto stipulati con 213 soci-lavoratori dal 27.10.2003 al 2.8.2004, ritenuti in fase ispettiva ordinari contratti di lavoro subordinato.

2. La Corte di appello di Torino, con la sentenza n. 708/2014, ha respinto il gravame proposto da R.U., in proprio e nella qualità di liquidatore della scarl, precisando che, sebbene la decisione di prime cure si fosse soffermata sull’accertamento dell’esistenza di plurimi, determinati elementi distintivi della subordinazione nei rapporti tra i soci-lavoratori e la ITALCOOP, tuttavia ciò che rilevava era che i contratti di lavoro a progetto stipulati da ITALCOOP con i suoi 213 lavoratori erano del tutto avulsi dalla realtà e che la società era responsabile di avere inviato i suoi soci lavoratori a svolgere presso i committenti mere prestazioni di lavoro subordinato. Inoltre, i giudici di seconde cure hanno sottolineato che la sanzione della conversione non spiegava alcun rilievo rispetto agli obblighi che il datore di lavoro ha nei confronti della PA derivanti dalla conclusione di un rapporto di lavoro subordinato e che, nel caso di specie, la società non solo era ben cosciente di assumere lavoratori subordinati senza il rispetto delle procedure di legge, ma aveva cercato anche di occultarne l’assunzione. Hanno ritenuto corretta la sanzione, in relazione alla mancata consegna di copia del contratto di lavoro, che non doveva intendersi per quelli a progetto ma per quelli effettivi di natura subordinata e hanno considerato come nuova, perchè proposta solo in appello, la censura sull’omessa motivazione della sentenza impugnata in ordine alla quantificazione della sanzione.

3. Avverso la decisione di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione R.U. e la ITALCOOP scarl in liquidazione affidato a tre motivi, cui ha resistito il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Territoriale del Lavoro di Alessandria.

4. Il PG non ha rassegnato conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 13, in punto di omessa diffida obbligatoria, da parte dell’Autorità amministrativa, quale condizione ineludibile di procedibilità dell’irrogazione delle sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, sub specie del contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili nella sentenza impugnata ovvero della motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la gravata sentenza, da un lato, aveva affermato che i contratti di lavoro subordinato erano stati stipulati tra i soci lavoratori della ITALCOOP e le imprese committenti e, dall’altro, che ITALCOOP aveva omesso di stipulare contratti di lavoro subordinato con i soci, così lasciando intendere che, in relazione ai medesimi lavoratori, fosse sussistente un duplice contratto di lavoro subordinato.

4. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 2, L. n. 264 del 1949, art. 21,L. n. 56 del 1987, art. 26 e del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 19, vigenti ratione temporis, in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 1, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte territoriale ritenuto erroneamente legittime le sanzioni amministrative irrogate dalla DTL di Alessandria, pur non contestando i contratti a progetto stipulati con ITALCOOP sotto il profilo della conformità ai requisiti indicati dalla legge per la validità di un rapporto a progetto, ma censurando il fatto che i soci di ITALCOOP fossero poi utilizzati dai vari committenti alla stregua di propri dipendenti, sebbene ciò non fosse imputabile alla cooperativa.

5. Il primo motivo è inammissibile.

6. La problematica sottesa alla censura (omessa diffida alla Autorità amministrativa quale condizione di procedibilità dell’irrogazione della sanzione amministrativa) costituisce una “questione nuova” perchè la gravata sentenza non ne fa cenno e il ricorrente non ha specificato in quale fase e grado l’abbia sottoposta ai giudici.

7. Nel giudizio di cassazione, che ha ad oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo e alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, a meno che si tratti di questioni rilevabili di ufficio o nell’ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti (cfr. Cass. n. 4787 del 2012; Cass. n. 3881/1998; Cass. n. 1496 del 1998, Cass. n. 6356 del 1996).

8. Nel caso in esame, non rientrando la questione sollevata nei suddetti casi e non essendo stato provato il “dove” ed il “quando” essa sia stata sollevata nei gradi di merito, la sua trattazione in questa sede è preclusa.

9. Il secondo motivo, con il quale viene dedotto un vizio formale della motivazione per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, è infondato.

10. E’ opportuno ribadire che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 25866 del 2010; Cass. n. 12664 del 2014). Inoltre, in tema di assoluta inconciliabilità delle ragioni esposte a fondamento della decisione, il vizio di contraddittorietà della motivazione è tale solo se intrinseco alla sentenza, afferendo alla sua stessa logicità e può essere, pertanto, riscontrato nel suo solo ambito (cfr. Cass. n. 6787 del 2000).

11. Nella gravata sentenza, gli asseriti vizi non sono ravvisabili perchè la ratio decidendi è chiara: nella fattispecie i giudici di seconde cure hanno sottolineato che ciò che rilevava era che i contratti a progetto stipulati da ITALCOOP con i suoi 213 soci-lavoratori erano del tutto avulsi dalla realtà e che ITALCOOP era responsabile di avere inviato i suoi soci lavoratori a svolgere presso i committenti mere prestazioni di lavoro subordinato. Questo è stato l’assunto della Corte territoriale e non il fatto che, in relazione ai medesimi lavoratori dovessero essere stipulati due autonomi contratti di lavoro: uno a progetto e l’altro di natura subordinata.

12. Nessun contrasto tra irriducibili affermazioni è, pertanto, ravvisabile nelle argomentazioni della Corte di merito.

13. Il terzo motivo è anche esso infondato.

14. In primo luogo non è condivisibile la doglianza relativa al fatto che i giudici di seconde cure non abbiano contestato i requisiti di legittimità dei contratti a progetto stipulati con ITALCOOP la quale, del resto, non avrebbe potuto ritenersi responsabile della utilizzazione dei suoi dipendenti.

15. Invero, essa doglianza parcellizza una singola fase della vicenda che, invece, è stata ricostruita dalla Corte di appello, nei suoi tratti essenziali, in modo non atomistico, come sopra evidenziato, ma nella sua interezza.

16. La questione che rileva, infatti, non è solo quella della legittimità formale dei contratti a progetto, ma che questi fossero del tutto avulsi dalla realtà e che, di contro, la Cooperativa aveva inviato i suoi soci-lavoratori ad effettuare presso i committenti mere prestazioni di lavoro subordinato.

17. In secondo luogo, deve osservarsi che le violazioni di legge denunciate sono insussistenti in difetto degli appropriati requisiti di erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta regolata dalla disposizione di legge, mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina (Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 3010 del 2012).

18. In realtà le censure di cui al motivo sono essenzialmente intese alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda e alla contestazione della valutazione probatoria operata dalla Corte territoriale, sostanziante il suo accertamento in fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011). E ciò per la corretta ed esauriente argomentazione, senza alcun vizio logico nel ragionamento decisorio, della ricostruzione dell’intera e complessiva vicenda.

19. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

20. Al rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

21. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA