Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8797 del 10/04/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8797 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 11038-2011 proposto da:
DE SANTIS VINCENZO (DSNVCN74T26L103Y)elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE,
rappresentat e difeso dall’avvocato MICALETTI GIUSEPPE, giusta
procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente contro
COMUNE di TERAMO 00174750679, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO
172, presso lo studio dell’avvocato DE LEONARDIS FRANCESCO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CAFFORIO COSIMA, ANNA
MARIA MELCHIORRE giusta deliberazione di G.C. n. 146 del
28/04/2011 e giusta procura margine del controricorso;

Data pubblicazione: 10/04/2013

- controricorrente avverso la sentenza n. 1283/2010 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 21/10/2011, depositata il 23/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO;

riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che
nulla osserva.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza depositata in data 23 novembre 2010 la Corte
d’appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto da De Santis
Vincenzo — agente di polizia municipale turnista – contro la pronuncia
del Tribunale di Teramo che, in accoglimento dell’opposizione
proposta dal Comune di Teramo, aveva revocato il decreto ingiuntivo
avente ad oggetto il pagamento del compenso aggiuntivo previsto
dall’art. 24, primo comma, c.c.n.l. 14.9.2000 regioni e autonomie locali,
rivendicato dal lavoratore per l’attività prestata nella giornata della
domenica in cumulo con la maggiorazione già percepita per il lavoro
prestato in turno nei giorni festivi ai sensi dell’art. 22 dello stesso
contratto.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il lavoratore con tre motivi
con cui lamenta sotto vari profili violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 22 e 24 c.c.n.l. per il personale del compatto regioni e delle
autonomie locali del 14.9.2000 e vizio di motivazione.
Resiste con controricorso il Comune di Teramo.
È stata depositata relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., che ha
concluso per la manifesta infondatezza del ricorso.

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udito l’Avvocato Giuseppe Micaletti difensore del ricorrente che si

Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..
Il Collegio ha ritenuto la sussistenza dei presupposti per la
definizione del giudizio in camera di consiglio.
Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato.
La questione delle prestazioni lavorative svolte secondo turni

municipale, è stata esaminata e decisa da questa Corte con le
recentissime sentenze nn. 20344, 21524, 21609, 21610, 21611, 22799,
22800, 22801 e 23349 del 6 novembre 2012, con le quali è stato
respinto il ricorso proposto dal dipendente pubblico.
Nel richiamare alcuni precedenti già intervenuti in argomento (Cass. n.
8458 del 2010; v. pure sent. n. 2888 del 2012), questa Corte ha
affermato che, ove la prestazione cada in giornata festiva
infrasettimanale, come in quella domenicale, si applica l’art. 22, comma
5, del contratto collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali che compensa il disagio con la maggiorazione del 30% della
retribuzione -, mentre il disposto dell’art. 24 – che ha ad oggetto
l’attività prestata dai lavoratori dipendenti, in giorni festivi
infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro – trova
applicazione soltanto quando i predetti lavoratori siano chiamati a
svolgere la propria attività, in via eccezionale od occasionale, nelle
giornate di riposo settimanale che competono loro in base ai turni,
ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro.
L’istituto delle “turnazioni” e’ disciplinato dall’art. 22 del contratto,
che – al quinto comma – così dispone: “Al personale turnista è
corrisposta un’indennità che compensa interamente il disagio derivante
dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro i cui valori sono
stabiliti come segue: turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le
6 e le 22) maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all’art.
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nell’ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della polizia

52 comma 2 lett. C); turno notturno o festivo, maggiorazione oraria
del 30%…; turno festivo notturno, maggiorazione oraria del 50% della
retribuzione”.
L’attuale ricorrente ha regolarmente percepito le maggiorazioni
anzidette e segnatamente quelle che competono per il lavoro in turno

medesime prestazioni lavorative rese all’interno del normale orario di
lavoro, il cumulo con il compenso previsto dall’art. 24 del contratto
(Trattamento per attività prestata in giorno festivo – riposo
compensativo), il cui testo così dispone:
“1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non
usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la
retribuzione giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata
del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro
15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.
2. L’attivita’ prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a
richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla
corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la
maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. 3.
L’attivita’ prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di
articolazione di lavoro su cinque giorni, dà titolo, a richiesta del
dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione
del compenso per lavoro straordinario non festivo.
4. La maggiorazione di cui al comma 1 e’ cumulabile con altro
trattamento accessorio collegato alla prestazione.
5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro
ordinario notturno e festivo e’ dovuta una maggiorazione della
retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del

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prestato in coincidenza di giorni festivi. Egli ha rivendicato, per le

20%; nel caso di lavoro ordinario festivo – notturno la maggiorazione
dovuta e’ del 30%”.
Questa Corte ha ritenuto che il tenore testuale dell’art 22, quinto
comma, renda palese la volontà delle parti di attribuire al dipendente
che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno un’indennità

particolare articolazione dell’orario di lavoro, mentre i primi tre commi
dell’art. 24 prendono in considerazione situazioni accomunate dal fatto
che l’attività lavorativa viene prestata in giorni non lavorativi, ossia
l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non
lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro. Essi non individuano
situazioni relative al lavoro prestato entro il limite del normale orario,
quale deve ritenersi quello reso — di regola e in via ordinaria – dai
lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la speciale disciplina di cui
all’art. 22. Ne costituisce riscontro la clausola contenuta nel quinto
comma dell’art. 24 che, riferendosi al caso del dipendente che, fuori
delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di
lavoro, e’ tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in
giorno festivo settimanale, assicura al lavoratore una maggiorazione di
retribuzione compensativa del disagio.
La maggiorazione di cui all’art. 24, primo comma, rivendicata dal
ricorrente, presuppone che “per particolari esigenze del servizio”, ossia
per esigenze che esulano dall’articolazione ordinaria del lavoro – e in tal
senso da intendere come situazioni straordinarie o occasionali -, il
lavoratore turnista sia chiamato a lavorare nel giorno destinato a riposo
settimanale. Invece, per l’attività prestata la domenica in regime di
turnazione, il lavoratore non può rivendicare la maggiorazione di cui
all’art. 24, ma solo quella di cui all’art. 22, già percepita.

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con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla

Pertanto, in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore
turnista ha diritto alla maggiorazione di cui al primo comma dell’art. 24
c.c.n.l. quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato a
riposo settimanale (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al
riposo compensativo); ha diritto alla corresponsione del compenso di

compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il
normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui all’art. 22,
quinto comma, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di
turnazione ed entro il normale orario di lavoro.
Nel presente giudizio il ricorrente non ha rivendicato le
maggiorazioni di cui all’art. 24 c.c.n.l. per prestazioni rese in giorno
destinato a riposo settimanale; non ha lamentato la mancata fruizione
del riposo compensativo; non ha dedotto il superamento del normale
orario di lavoro. Ha avanzato la sua rivendicazione per la stessa
prestazione lavorativa resa in turno, nel normale orario di lavoro, solo
in quanto coincidente con una giornata festiva infrasettimanale, così
intendendo infondatamente cumulare due benefici previsti per finalità
e situazioni diverse.
L’ipotesi del cumulo non è sostenibile nemmeno alla luce del quarto
comma dell’art. 24, il quale fa riferimento alla possibilità che la
maggiorazione di cui al primo comma concorra con altri trattamenti
accessori collegati alla prestazione. Presupposto di tale previsione è che
il lavoratore versi nell’ipotesi regolata dal primo comma e dunque che
abbia lavorato in giorno destinato a riposo settimanale.
Conseguentemente, la possibilità del cumulo non può in alcun modo
riferirsi alle ipotesi disciplinate dall’art. 22, quinto comma, il quale
regola le prestazioni rese dal lavoratore turnista entro il normale orario

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cui al secondo comma dell’art. 24 (in alternativa al riposo

di lavoro, vale a dire situazioni ontologicamente diverse da quella che
l’art. 24, quarto comma, presuppone a suo fondamento.
Il Collegio ha condiviso e fatto proprie le considerazioni svolte nella
relazione e, pure a seguito dell’esame della memoria difensiva, ha
ritenuto l’insussistenza dei presupposti per un mutamento

Il ricorso va dunque respinto.
Le spese sono regolate secondo soccombenza e liquidate come in
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.100,00 per compensi
ed Euro40,00 per esborsi, oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, 11 21 febbraio 2013
Il Presidente

giurisprudenziale di questa Corte.

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