Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8796 del 30/03/2021

Cassazione civile sez. II, 30/03/2021, (ud. 09/10/2020, dep. 30/03/2021), n.8796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26960/2019 proposto da:

E.U., rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Cianci, con

studio in Treviso, via Isola di Mezzo, 26;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 948/2018 della Corte d’appello di Venezia,

depositata il 19/04/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/10/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

– E.U., cittadino (OMISSIS), ha impugnato per cassazione la sentenza di rigetto della protezione internazionale e di quella subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– a sostegno della domanda il richiedente ha allegato di essere fuggito dalla Nigeria perchè perseguitato da un politico con cui aveva concluso un contratto per la costruzione di un pozzo idrico; specificava che la persecuzione era iniziata a seguito del suo rifiuto di entrare nella confraternita degli (OMISSIS);

– la corte d’appello aveva, in adesione a quanto sostenuto dal tribunale nell’ordinanza impugnata, argomentato, sulla scorta delle informazioni raccolte, che, a prescindere dalla credibilità del racconto del richiedente asilo, le asserite lesioni e minacce di morte connesse alla mancata esecuzione di un incarico oggetto di un contratto non potevano essere considerate come minacce provenienti da un’organizzazione segreta (gli (OMISSIS)) rispetto alle quali l’autorità di polizia non è in grado di offrire protezione; aveva, inoltre, escluso che la zona di provenienza del richiedente, l’Edo State, fosse caratterizzata da violenza indiscriminata;

– infine, aveva escluso la protezione umanitaria per la mancata allegazione di specifiche condizioni soggettive di vulnerabilità;

– la cassazione della sentenza impugnata è chiesta dal richiedente sulla scorta di due motivi;

– non ha svolto attività di intimato Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8, per non avere la corte d’appello fatto ricorso alla cooperazione ufficiosa ai fini dell’accertamento della fondatezza delle specifiche doglianze proposte dal richiedente al diniego statuito dal tribunale sulla sua domanda di protezione;

– la censura è inammissibile perchè rispetto alla vicenda narrata la corte d’appello ha specificamente approfondito – come previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3 – le fonti informative riguardanti la confraternita degli (OMISSIS) (cfr. pag. 6 della sentenza) indicandole dettagliatamente ed a questo riguardo il ricorrente non ha indicato quali alternative fonti informative avrebbero potuto condurre ad una diversa conclusione in merito ed al riconoscimento della protezione internazionale (cfr. Cass. 13255/2020; id. 13253/2020);

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per avere omesso di esaminare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, interpretando l’art. 5 cit., come limitato alla sola tutela del pericolo per la salute e per la vita, avuto riguardo alla situazione del paese di provenienza, senza alcuna distinzione rispetto alle forme maggiori della protezione internazionale;

– la censura appare inammissibile poichè essa non confuta la ratio decidendi del rigetto, fondata sulla constatazione che, in presenza di un racconto non credibile, il richiedente non aveva allegato alcuna personale condizione di vulnerabilità rilevante di per sè ai fini della riconoscimento della c.d. protezione umanitaria;

– atteso l’inammissibilità di entrambe le censure, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato ministero;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2021

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