Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8796 del 15/04/2011
Cassazione civile sez. I, 15/04/2011, (ud. 04/03/2011, dep. 15/04/2011), n.8796
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
N.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI
COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE,
che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto n. R.G. 638/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di BARI
del 17/02/09, depositato il 02/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/03/2010 dal Presidente Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che N.S. ha chiesto la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento di un indennizzo a titolo di equa riparazione per l’irragionevole durata di un procedimento iniziato davanti al Tar Lazio con ricorso del 26 aprile 2000;
che, con decreto del 2 marzo 2009, la corte d’appello di Bari ha dichiarato la propria incompetenza indicando come competente per territorio la corte d’appello di Roma, luogo in cui sarebbe stato commesso l’illecito;
che il N. ha proposto regolamento di competenza e l’amministrazione di difende con memoria; che e’ stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che, con ordinanza n. 6307 del 2010 le sezioni unite hanno affermato il principio che, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente in ordine alla relativa domanda, il criterio di collegamento stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., richiamato dalla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 1, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il giudice di merito, ordinario o speciale, dinanzi al quale ha avuto inizio il giudizio presupposto, anche nel caso in cui un segmento dello stesso si sia concluso dinanzi alla Corte di cassazione, non ostandovi, sul piano lessicale, il termine “distretto” adoperato nell’art. 3 cit., il quale appartiene alla descrizione del criterio di collegamento e vale a delimitare un ambito territoriale in modo identico, quale che sia l’ufficio giudiziario dinanzi al quale il giudizio presupposto e’ iniziato e l’ordine giudiziario cui appartiene, in quanto cio’ che viene in rilievo non e’ l’ambito territoriale di competenza dell’ufficio giudiziario, ma la sua sede;
che, pertanto la competenza appartiene alla corte d’appello di Perugia;
che le spese possono essere compensate atteso il contrasto di giurisprudenza esistente prima della decisione impugnata.
P.Q.M.
LA CORTE cassa il provvedimento impugnato, dichiara la competenza della corte d’appello di Perugia, davanti alla quale le parti dovranno riassumere la causa nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della presente ordinanza. Compensa le spese di questo giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, sezione prima civile, il 4 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2011