Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8796 del 13/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 13/04/2010), n.8796

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTASRIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici è domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12;

F- ricorrente –

contro

L.M.;

– intimato –

avverso la decisione n. 37/4/07 della Commissione tributaria

regionale di Roma, emessa il 16 gennaio 2007, depositata il 29 marzo

2007, R.G. 2712/06;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15 dicembre 2009 dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

rilevato che in data 8 ottobre 2009 è stata depositata relazione che

qui si riporta.

Relazione (art. 380 bis c.p.c.). Il relatore Cons. Dott. Giacinto

Bisogni, letti gli atti depositati.

 

Fatto

OSSERVA

1. La controversia ha per oggetto l’impugnazione dell’avviso di mora notificato a L.M. nella qualità di amm.re della scrl Metalmeccanica Pontina e avente ad oggetto le sovrattasse dovute per ritardato pagamento o omesso pagamento di ritenute alla fonte. Il ricorrente ha opposto la mancata e intempestiva notifica della cartella di pagamento nei suoi confronti e nei confronti della società;

2. La C.T.P. di Roma ha accolto il ricorso rilevando che l’avviso di mora aveva costituito il primo atto impositivo nei confronti del ricorrente e pertanto doveva essere notificato nei termini previsti dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11;

3. La C.T.R. ha confermato tale decisione rilevando che la notifica della cartella di pagamento era stata tardiva;

4. Ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, comma 6, nel testo vigente ratione temporis, e dell’art. 1291 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3;

5. La Agenzia ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se il rappresentante di una società, obbligato solidale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98, comma 6, nel testo vigente ratione temporis, per il pagamento delle sovrattasse, possa impugnare l’avviso di mora a lui notificato deducendo la nullità del medesimo derivante dalla tardiva notificazione della cartella di pagamento notificata alla società pur dovendosi ritenere tale eccezione quale eccezione personale sollevabile dal solo contribuente (la società) cui era destinata la notifica della cartella che, per mancata impugnazione, da parte del suo destinatario è divenuta inoppugnabile.

Ritiene che:

1. la tesi interpretativa dell’Amministrazione finanziaria sia infondata in quanto il principio, secondo cui la responsabilità solidale in materia fiscale opera anche quando il coobbligato solidale della società sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo, non deve tradursi in una violazione del diritto di difesa del co- obbligato che consiste nella possibilità di opporre, in sede di impugnativa dell’avviso di mora, tutte le ragioni che avrebbe potuto far valere avverso l’avviso di accertamento (Cassazione civile sezione 5^, n. 11228 del 16 maggio 2007) e specificamente di far valere la intempestività del procedimento di accertamento e imposizione messo in atto dall’amministrazione finanziaria nei confronti della società;

2. sussistono i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per il rigetto del ricorso.

ritenuto che tale relazione appare pienamente condivisibile cosicchè il ricorso deve essere respinto senza alcuna statuizione sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2010

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