Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8795 del 30/04/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 8795 Anno 2015
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: MACIOCE LUIGI

SENTENZA

sul ricorso 13188-2010 proposto da:
GOLIA GIOACCHINO C.F. GLOGCH49P131234F, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE MARCONI 57, presso lo
studio dell’avvocato GIULIO CIMAGLIA, rappresentato e
difeso dall’avvocato PELLEGRINO DAVID, giusta delega
in atti;
– ricorrente –

2015

contro

848

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA

C.F.

80185250588,

(già

MINISTERO

DELLA

PUBBLICA ISTRUZIONE), in persona del Ministro pro

d(4

Data pubblicazione: 30/04/2015

tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in
ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, 12;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1759/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/02/2015 dal

P(egiclettte
aaajgjjj7 Dott. LUIGI

MACIOCE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso.

di NAPOLI, depositata il 12/05/2009 R.G.N. 7150/2006;

R.G_

13188/2010
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulla base di relazione redatta il 24.2.2000 da ispettrice scolastica,

il Preside della s.m.s. di Castelcovati (BS) dispose, con decreto
2.3.2000, la sospensione cautelare per 15 gg. del docente Gioacchino
GOLIA e, con successivo decreto 11.4.2000, il Provveditore agli Studi
di Brescia dispose il trasferimento del docente presso altra scuola di
Brescia per incompatibilità ambientale.

preparatori, chiedendo la determinazione dei danni cagionati per loro
effetto, ma l’adìto Tribunale di Napoli con sentenza 12.07.2005 rigettò
la domanda quale proposta nei confronti del MIUR e della Direzione
Scolastica Regionale.
La Corte di Napoli, adìta dal Golia con articolata censura della
prima decisione e con riproposizione conclusiva delle sue doglianze
avverso i due provvedimenti nonchè delle proprie domande risarcitorie,
con sentenza 12.05.2009 rigettò il gravame.
La Corte di merito in motivazione ha quindi affermato :
che aveva colto nel segno il primo giudice nel rilevare la congruità delle
ragioni addotte per il trasferimento, ragioni che, illustrate nella
relazione ispettiva, indicavano la esistenza di un grave clima di
tensione tra docente e scolaresca nella SMS M.Luther King,
che tutti gli alunni avevano rifiutato, con il consenso dei genitori, di
continuare ad assistere alle lezioni del Golia, in ragione del clima
d’ansia creato dal docente,
che il clima si era deteriorato dopo lo scontro fisico avuto dal docente
con un alunno,
che in forza di tali fatti, rappresentati da fonte imparziale, la misura del
trasferimento era corretta,
che in ordine alle censure riservate ai profili formali della sospensione
cautelare essi erano inconsistenti posto che il collegio dei docenti era
stato informato ed aveva espresso motivata opinione, presente il
docente Golia.
Per la cassazione di tale sentenza il Golia ha proposto ricorso il
12.05.2010 articolato su unico motivo, resistito dal MIUR con

Con ricorso del 20.6.2003 il Golia impugnò i due atti e quelli

controricorso del 22.06.2010. Il Collegio ha autorizzato la redazione di
motivazione in forma semplificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che le doglianze esposte nel ricorso non possano
essere condivise né tampoco valutate da questa Corte.
Si espone una sintesi del motivo: rubricato come violazione degli
artt. 1175-2106 c.c., 468 d.lgs. 297 del 1994, violazione dei principii

di motivazione, esso: A) denunzia il travisamento della certa e
documentata rissosità e violenza dell’alunno Rossini e della
insufficienza della azione del capo di istituto in tale quadro e lamenta la
sottovalutazione dell’agire tendenzioso di altro insegnante (pagg. da 7
a 12); B) contesta la regolarità dell’o.d.g. della riunione del Collegio
dei docenti convocata per il dovuto parere sulla proposta di
sospensione (pagg. 13 e 14) ; C) sottolinea la evidente insufficienza
della motivazione del decreto di trasferimento in data 11.4.2000,
dissimulante un trasferimento punitivo (pagg. 14-15-16).
I quesiti sono esposti, come elenco di richieste, in quattro punti a
pagg. 16 e 17 del ricorso
Ebbene, tanto i motivi quanto i quesiti sono la riproposizione di
proprie ragioni che neanche si pongono il problema della critica alla
sentenza di appello (i cui argomenti, come sopra sintetizzati, sono del
tutto ignorati). Basti del resto enumerare in sintesi le censure quali
riportate nei quesiti, nei quali si interpella la Corte di legittimità sulla
legittimità della delibera del Collegio dei docenti fuori o.d.g., della
delibera di sospensione cautelare affetta da aliud pro alio, del decreto
del provveditore di trasferimento affetto da violazione dell’ambito
territoriale di destinazione, del conseguente demansionamento per poi
formulare interpello sulla legittimità della omessa nomina di tutor e
della proroga del periodo di prova da parte del provveditore.
Va rammentato che il ricorso per cassazione non introduce un terzo
grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della
sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio
impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata
dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, sì chè,

2

del buon andamento della P.A. e del giusto procedimento nonché vizio

quando la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni,
distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e
giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è necessario -a pena di
inammissibilità – che le censure siano appuntate su tutte e singole le
indicate

rationes decidendi

(S.U. 7931 del 2013). E dal dato

processuale per il quale il giudizio di cassazione è un giudizio a critica
vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare
collocazione entro un elenco tassativo di motivi, discende che il

nella generica istanza di riesaminare e di valutare autonomamente il
merito della causa (Cass. 25332 e 19959 del 2014).
Affatto ignaro dei riportati principii il ricorso, tacendo degli
argomenti in fatto e diritto spesi dalla sentenza impugnata, si limita a
riproporre le sue tesi ed a chiedere un nuovo ed autonomo giudizio
sulla legalità della vicenda alla Corte di legittimità, pertanto
proponendo una impugnazione affatto inammissibile.
Da detta pronunzia discende la condanna del ricorrente alla
refusione delle spese in favore del MIUR.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione
delle spese in favore del Ministero, determinate in € 3.000 per
compensi oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso nella c.d.c. della Sezione Lavoro il 9.2.2015.

controllo sulla legalità e logicità della decisione non può certo tradursi

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